Vittoria! Approvata la legge per il diritto di voto ai disabili intrasportabili.

Con il voto del Senato, si è coronata la lotta radicale per garantire il diritto di voto ai disabili intrasportabili (Leggi la cronistoria delle iniziative nonviolente portate avanti da militanti, dirigienti e parlamentari dell’associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani)   

Finalmente la legge Welby – Mingroni

Erano anni che, prima con Luca Coscioni poi con Piergiorgio Welby ed infine con Severino Mingroni, l’Associazione Luca Coscioni, e il movimento radicale, ha combattuto per affermare il diritto di voto dei disabili intrasportabili, documentando con video, foto e lettere di denuncia lo scandalo dei cittadini senza voto. 

Nelle ultime legislature c’è sempre stata una proposta di legge radicale volta a consentire il diritto di voto ai disabili intrasportabili. Oggi il voto del Senato, a completamento dell’iter legislativo traducendo in legge la pdl a prima firma della deputata radicale Rita Bernardini, corona questa battaglia di civiltà la cui ragionevolezza, non ha scaldato i cuori dei palazzi della politica ed è stata conquistata grazie all’accelerazione d’iniziativa nonviolenta di sciopero della fame protrattasi per otto giorni nell’ultimo scampolo di tempo utile per consentire il diritto di voto a tutti prima delle elezioni europee.
L’Associazione Luca Coscioni ringrazia i militanti e gli iscritti e tutti coloro che in questi anni hanno dato la forza di perseverare nell’obiettivo e idealmente la dedica ai due dirigenti dell’associazione che più hanno lottato per conseguire questo risultato: Piergiorgio Welby e Severino Mingroni.
Chiediamo agli organi di stampa di riconoscere la paternità di questa lotta all’Associazione Luca Coscioni ed invita ad utilizzare le foto (presenti sul sito lucacoscioni.it) e diffondere quanto più possibile la notizia tra le persone disabili.

Guarda i video di Severino Mingroni  (qui le foto) e Piergiorgio Welby  quando si erano recati ai seggi accompagnati dai radicali

Riportiamo una agenzia lette da radio radicale:

DISABILI. OK UNANIME AULA SENATO A DDL PER DIRITTO VOTO, E’ LEGGE-(DIRE) Roma, 6 mag. – L’aula del Senato ha approvato all’unanimita’ il disegno di legge sull’ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita’. Il provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, e’ quindi legge e permettera’ anche ai disabili intrasportabili di votare alle prossime elezioni.-Il ddl, di cui e’ stata promotrice la deputata radicale Rita Bernardini, modifica la legge del 27 gennaio 2006 che garantiva il diritto di voto a casa agli elettori affetti da gravi infermita’ che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Ora il voto a domicilio viene esteso anche a chi, pur non dipendendo in maniera continuativa da un macchinario, e’ affetto da gravissime infermita’ tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile. L’aula ha approvato anche un ordine del giorno, accolto dal governo e proposto dal relatore del ddl Carlo Vizzini (Pdl), che impegna l’esecutivo "ad adottare ogni misura necessaria, anche attraverso opportune campagne di informazione, al fine di rendere per quanto possibile operativo, in via sperimentale, l’esercizio del voto domiciliare per gli elettori ammessi, gia’ a partire dalla prossima tornata elettorale fissata per i giorni 6 e 7 giugno del corrente anno" e ad "assicurare in ogni caso una piena attuazione della legge per le successive elezioni".

-Soddisfazione per il si’ unanime al ddl e’ stata espressa dal presidente di turno dell’assemblea, Vannino Chiti (Pd), che ha sottolineato "l’importanza di una legge che garantisce a tutti un diritto politico, il diritto di voto". Chiti ha invitato anche i mezzi di comunicazione, "in particolare la tv", a dare "ampia comunicazione di questa legge".

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Testo della legge:

 

Art. 1.

    1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
        a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

        b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
        c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
        d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

        e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

    «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;
        f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
    «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione».

Art. 2.

    1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

        «Art. 2 – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».

Art. 3.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.