Staminali, cordone custodito solo in strutture pubbliche

Staminali, cordone custodito solo in strutture pubbliche La conservazione del cordone ombelicale può essere effettuata esclusivamente dalle «banche» di strutture sanitarie pubbliche e assimilate. È quindi vietata l’istituzione di «banche» per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture private anche accreditate. A stabilirlo l’ordinanza del ministero della Salute del 4 maggio 2007 («Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale»), pubblicata sulla Gazzetta n. 110 dello scorso 14 maggio. Il provvedimento, registrato il 10 maggio alla Corte dei Conti, prevede che la conservazione sia consentita: per uso allogenico, a scopo solidaristico; per uso «dedicato», al proprio neonato o a consaguineo affetto da patologia in atto al momento della raccolta del cordone, per la quale può essere utile un eventuale trapianto di cellule cordonali; per uso «dedicato», nel caso di famiglie ad alto rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti appropriato il trapianto. Nei casi di uso «dedicato», la conservazione di sangue da cordone ombelicale è autorizzata dalle Regioni e Province autonome, su richiesta dei diretti interessati, e non comporta oneri a carico dei richiedenti. Sempre Regioni e Province autonome sono chiamate a individuare e autorizzare le «banche» per la conservazione di sangue da cordone ombelicale in base al documentato operare in accordo con requisiti e standard previsti in materia. Le strutture devono, inoltre, procedere alla tipizzazione delle cellule raccolte.