Nuova pronuncia di un Tribunale che ordina alla A.S.L. di fornire farmaci a base di cannabis ad un paziente indigente

Avv. Antonio Codega

Anche il Giudice del Lavoro di Novara [1], come già aveva fatto nel 2010 quello di Avezzano [2], ha sancito l’obbligo della Azienda Sanitaria del luogo di residenza del malato di fornire, a proprie spese, farmaci cannabinoidi importati dall’estero ad un paziente indigente, afflitto da gravi dolori non attenuati da altri medicinali antidolorifici. L’ordinanza è stata emessa su ricorso dell’avv. Antonio Codega, che ha provveduto a segnalarla alla nostra associazione, fornendo anche il seguente commento.  (Clicca qui per leggere l’ordinanza)

Il Tribunale di Novara ha riaffermato che la Costituzione, tutelando la salute come diritto fondamentale dell’individuo [3], enuncia anche il diritto all’assistenza sanitaria e farmaceutica. Si tratta di una norma direttamente vincolante per tutti e non solo per il legislatore, quale limite nell’emissione di successive leggi ordinarie. Nei casi in cui sussista pericolo di vita, di aggravamento della patologia o di non adeguata guarigione, gli organi sanitari pubblici sono tenuti, senza possibilità di valutazione discrezionale, a provvedere al riguardo; la stessa regola vale anche per le cosiddette cure palliative che, senza incidere sul decorso della patologia, alleviano la sofferenza, salvaguardando così il diritto alla salute sotto l’aspetto della dignità umana. Tra tali cure di certo rientrano i farmaci cannabinoidi.  

Questa ordinanza ha importanti riflessi pratici sulla situazione dei malati. A livello legislativo, sull’uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi c’è una notevole differenza tra le poche regioni che hanno già disciplinato con una legge questo tipo di terapie e tutte le altre. La via giudiziaria, in caso di effettivo bisogno, può servire a superare, con l’applicazione diretta della Costituzione, i vuoti legislativi che complicano l’accesso alle cure ai malati che risiedono nelle molte Regioni prive di regolamentazione in materia di uso terapeutico della Cannabis  

I farmaci a base di Cannabis sono utilizzati da tempo in molti altri paesi ma in Italia manca una legislazione organica. Tali farmaci sono stati inseriti dal Ministero della Salute sin dal 2007 nelle tabelle degli stupefacenti con proprietà terapeutiche, ma nessun ente italiano è stato ancora autorizzato alla coltivazione. È quindi necessario importare i medicinali dall’estero, con costi elevati e con un complicato iter burocratico.  

Nelle Regioni in cui manca la regolamentazione, l’unica alternativa per i malati sembrerebbe essere il dover affrontare notevoli spese o, peggio, scegliere sconsigliabili scorciatoie illegali, commettendo dei reati, che in generale restano tali anche se per scopo di cura. 

Esiste invece la possibilità, per i pazienti che si trovino nell’impossibilità economica di importare le medicine, di rivolgersi al Tribunale e chiedere l’emissione di un provvedimento d’urgenza. Il procedimento si definisce in un paio di mesi. Se il ricorso viene accolto, il Tribunale ordina alla A.S.L. del  luogo di residenza del malato di fornire i farmaci a proprie spese, dopo averne curato l’importazione.

 È essenziale documentare, al giudice, con adeguati pareri e prescrizioni mediche – meglio se si tratta di medici della stessa A.S.L. tenuta alla fornitura – che l’utilizzo dei farmaci cannabinoidi è l’unica cura realmente efficace per la malattia di chi li richiede e che non è possibile trarre gli stessi benefici da altri farmaci normalmente forniti dal Servizio Sanitario. Sussistendo questi requisiti, i Tribunali hanno finora ritenuto che il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, consenta di superare i vuoti legislativi e non possa essere limitato da eventuali problemi di bilancio delle A.S.L. 

I pazienti che si trovano nelle più serie condizioni di indigenza (reddito famigliare inferiore ad € 10.766,33) possono anche accedere al patrocinio legale a spese dello Stato, evitando così di sostenere spese per la procedura. 

Commento a Trib. Novara, ord. del 29 luglio 2013 del dott. Maurizio Alzetta redatto da:

Avv. Antonio Codega, Foro di Milano

[1] Trib. Novara, ord. del 29 luglio 2013 del dott. Maurizio Alzetta.

[2] Trib. di Avezzano, ord. del 2 febbraio 2010 della dott. Elisabetta Pierazzi.

[3] Art. 32 Costituzione