Mirella Parachini partecipa alla puntata di Forum sulla pillola del giorno dopo

Trasmissione Forum del 3 novembre sulla pillola del giorno dopo.
 
Con la partecipazione della dr.ssa Mirella Parachini, membro di Direzione dell’Associazione Luca Coscioni.
 
Leggi cosa in TV il giudice della trasmissione scrive.

Elisa ha citato in questa sede Mauro, infermiere, per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata somministrazione del  farmaco  inibitore dell’ovulazione conosciuto come “pillola del giorno dopo”.

E’ emerso che Mauro ha espresso commenti di disapprovazione nei confronti dell’incoscienza e della “leggerezza” della ragazza, facendola aspettare a lungo, non consentendole di parlare con il medico, ostacolando di fatto la terapia.

E’ da rilevare innanzitutto  l’accesissimo dibattito sull’obiezione di coscienza esercitabile dal personale medico relativamente alla somministrazione di tale farmaco.

Dobbiamo ricordare che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha catalogato tale farmaco quale contraccettivo d’emergenza distinguendolo fermamente dai farmaci abortivi.

La legge 194 del 22 maggio 1978 prevede l’obiezione di coscienza esclusivamente nei confronti dell’aborto, pertanto la prescrizione e la fornitura della pillola del giorno dopo rientrano nella normale giurisdizione del rapporto medico-paziente, che non prevede che il medico possa negare un trattamento richiesto dal paziente sulla base di convinzioni morali personali. Nonostante ciò si è sviluppato un dibattito intorno all’esistenza o meno del diritto da parte degli operatori sanitari cattolici di ricorrere all’obiezione di coscienza basata sull’interpretazione della pillola del giorno dopo come farmaco abortivo.

Il 26 ottobre 2008 la Federazione dei Medici ha varato il documento Etica e deontologia di inizio vita in cui si afferma che i medici hanno l’obbligo deontologico di “adoperarsi per tutelare l’accesso alla prescrizione nei tempi appropriati della pillola del giorno dopo alle donne che ne facciano richiesta. Si afferma come il “diritto del medico alla clausola di scienza e coscienza  non fa venir meno l’obbligo, anche deontologico, dei medici di adoperarsi per tutelare, nei termini suddetti, l’accesso alla prescrizione nei tempi appropriati.

Nel nostro caso Mauro ha costretto la ragazza a non poter assumere il farmaco, trovandosi in un piccolo centro impossibilitata a raggiungere un altro ospedale travalicando gli obblighi e i limiti professionali che comporta il suo ufficio.

L’art.328 del codice penale dispone che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni [….] di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La somministrazione  del farmaco deve essere considerata urgente e pertanto il personale sanitario doveva aderire immediatamente e senza ritardo alla richiesta della ragazza.

Pertanto la condotta di Mauro che di fatto ha ostacolato l’accesso alla terapia  risulta gravissima ed illegittima.

Quando il mancato adempimento di un dovere comporti per l’utente un danno che obblighi al risarcimento, l’infermiere è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) che  si fonda sul rapporto che viene stabilito fra paziente e struttura sanitaria.

Il nosocomio in questione dovrà aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Mauro per accertare le sue responsabilità.

P.Q.M.

La domanda di Elisa è accolta.

La struttura sanitaria dovrà versare la somma di euro……….in favore di Elisa. Salvo il diritto della struttura stessa di rivalersi nei confronti di Mauro.

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