Maternità surrogata e diritti civili

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L’Indro
Marianna Ferrenti

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“La grande confusione nasce dalle strumentalizzazioni che alcune parti politiche stanno facendo relativamente alla stepchild adoption, cioè al riconoscimento del secondo genitore omosessuale contenuto nel cosiddetto DDL Cirinnà. In un contesto viziato dalla profonda disinformazione sull’argomento è difficile spostarsi sul piano di un dibattito sereno ed equilibrato sulla GPA, che nel nostro Paese riguarda già le realtà di famiglie eterosessuali oltre che omosessuali. Le ragioni di chi come noi chiede una regolamentazione che garantisca i diritti delle gestanti, dei minori e delle famiglie intenzionate a farne ricorso resteranno appese e inaccessibili ai più fino a quando non verranno gettate le basi per un dibattito laico, aperto e privo di riserve mentali” dice Leonardo Monaco, dell’Associazione Certi Diritti.

“La stepchild adoption è contenuta nell’articolo 5 del disegno di legge. Non prevede altro che l’estensione dell’adozione speciale ex articolo 44 della legge 184 dell’83” continua Monaco. Un tema, quello della genitorialità omosessuale, che fa tremare una certa area del mondo cattolico, che vede leso il concetto di famiglia ‘tradizionale’ che vede la necessaria presenza, nella vita di un bambino, di un padre e di una madre. Si teme che questo possa incentivare il riconoscimento della coppie omosessuali e della loro possibilità di avere figli.

Questa visione è messa in discussione da un’ala politica laica e radicale che vorrebbe l’estensione del diritto di genitorialità a tutti coloro che ne hanno i requisiti, indipendentemente dalla sessualità o dal tipo di vincolo che lega una coppia. Sulla gestazione per altri Monaco aggiunge: “Nel corso del nostro ultimo congresso abbiamo lavorato a un documento politico per la legalizzazione della GPA molto interessante, elaborato grazie al contributo di Famiglie Arcobaleno, una delle associazioni che riunisce numerosi genitori gay e lesbiche italiani”.

Il documento in questione è una mozione particolare sulla gestazione per altri in cui sono state proposte alcune direttive politiche che l’Associazione Certi Diritti, assieme all’Associazione Luca Coscioni, ha posto all’attenzione delle istituzioni. Il DDL Cirinnà ha aperto la strada a un dibattito sulle unioni civili. Il passo successivo dovrà essere una seria discussione sul tema della filiazione e del diritto di una coppia ad essere genitori. Un tema a oggi poco affrontato, a maggior ragione in sede parlamentare. L’articolo ‘contestato’ è quello che parla del concorso in adozione o in affidamento. Esso prevede che i figli adottati a seguito dell’iscrizione della coppia di fatto in un apposito registro delle unioni civili possano essere adottati, se è nel loro interesse, dal partner registrato. L’adozione così ottenuta, tuttavia, solo in parte estende diritti di figli nati da unioni matrimoniali.

Nel DDL Cirinnà, inoltre, non si fa alcun riferimento a una possibile liceità della gestazione per altri, la cui pratica, in Italia (a differenza di quanto accade in alcuni Paesi europei e oltreoceano) è un illecito giuridico. In alcuni Paesi (come in alcune aree degli Stati Uniti e del Canada) è legalmente riconosciuta. Tant’è che molte coppie anche dall’Italia si recano in America per veder riconosciuto il proprio diritto a diventare genitori, rivolgendosi a cliniche specializzate che intervengono nel pieno rispetto dei diritti umani.

La maternità surrogata, più propriamente detta ‘gestazione per altri’, è ammessa anche in alcuni paesi europei come l’Ucraina, la Grecia e i Paesi Bassi. Nei Paesi anglosassoni è riconosciuta entro certo limiti: la donatrice deve essere una parente stretta, e vengono effettuati opportuni controlli per accertarsi che la donazione dell’utero (impropriamente detta ‘utero in affitto’) non avvenga esclusivamente a scopo di lucro.

“Buoni modelli di riferimento sono quelli di alcuni stati USA e del Canada, che comprendono linee guida sui rimborsi per le portatrici e i criteri di selezione; come certi requisiti di reddito, l’aver già avuto proprie gravidanze e il limite massimo di gestazioni per altri da portare avanti” conclude Monaco. Questo perché è innegabile che esista anche il rovescio della medaglia: la possibilità che tale pratica si trasformi in un mercato di sfruttamento e mercimonio del corpo femminile.

La Corte europea dei diritti dell’uomo si è trovata di recente a confrontarsi con il tema della maternità surrogata. Si sono avute due sentenze contro la Francia nei casi Mennesson e Labassee, mentre più recente è stata la pronuncia contro l’Italia nel caso Paradiso e Campanelli. In tutti e tre questi casi, la Corte europea si è concentrata in modo prevalente sullo status del minore nella volontà di fornirgli un’adeguata tutela di fronte alle scelte delle coppie, eterosessuali oppure omosessuali, coinvolte. L’effetto di questo approccio della Corte europea è l’assenza, almeno sinora, di una posizione chiara della Corte europea rispetto alla compatibilità della maternità surrogata con il quadro di principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo” precisa Marilisa D’Amico