L’obiezione di coscienza sul biotestamento è illegale

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Su Left Filomena Gallo, Segretario ALC, e Gian Giacomo Pisotti spiegano perchè non si può parlare di “obiezione di coscienza” rispetto al biotestamento, un diritto che il Ministro della Salute Lorenzin vuole garantire ai medici. Peccato che vada contro la legge appena varata e la Carta costituzionale.

Sono trentadue gli anni trascorsi dalla prima proposta di legge di Loris Fortuna sul fine vita, 11 quelli dalla morte di Pergiorgio Welby e di Giovanni Nuvoli i quali inutilmente chiesero ai giudici di poter porre fine senza dolore alle loro sofferenze; Beppino Englaro ha dovuto lottare per oltre 10 anni nelle aule di giustizia per affermare la volontà di sua figlia Eluana, da 17 anni in stato vegetativo. Ma dal 14 dicembre 2017 finalmente l`Italia ha una legge sul testamento biologico.

Una legge che riconosce la libertà della persona di decidere, anche per quando non sarà più in grado di manifestare le sue scelte (con le Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento). Una legge che eviterà altri casi come quello di Eluana, e il ricorso ai Tribunali, a cui è stato costretto recentemen- te anche Walter Piludu. Oggi c`è una certezza: il diritto, riconosciuto da una legge dello Stato in attuazione degli articoli 13 e 32 della Costituzione, di rinunciare alle cure, come i giudici avevano disposto in singoli casi.

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nei giorni scorsi ha dichiarato che garantirà ai sanitari il diritto all`obiezione di coscienza. Ma poiché nella legge sul biotestamento quel diritto non è previsto, vi è da chiedersi come possano essere promessi degli interventi ministeriali che sarebbero illegittimi. Se vuole occuparsi di obiezione di coscienza, Lorenzin dovrebbe piuttosto adempiere a quanto disposto dall`art. 16 della legge 194/78 sull`interruzione di gravidanza che, a differenza della legge sulle Dat, prevede l’obiezione e prevede altresì che il ministro della Salute presenti la relazione al Parlamento sull`attuazione della 194 «entro il mese di febbraio». Il ministero è in ritardo di 10 mesi, e ciò comporta il rischio di gravi danni per la salute delle donne.

Le attuali prese di posizione, di origine confessionale, contro la legge sulle Dat si basano su affermazioni giuridicamente non chiarissime circa l`asserito diritto all`obiezione. La quale comunque non è consentita, se le nuove norme si leggono correttamente alla luce delle regole interpretative dettate dal legislatore (art. 12 delle “disposizione sulla legge in generale”, preliminari al codice civile). E decisivo al riguardo il sesto comma dell`art. 1, secondo cui «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali».

Nell`articolo sono contenute due diverse norme, da non confondere. La prima ribadisce il principio dell`art. 32 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario non previsto espressamente dalla legge; e articola la regola precisando che sussiste anche il diritto alla revoca del consenso già prestato per il trattamento e alla sua interruzione (si veda anche il quinto comma). La volontà del paziente è sovrana circa il rifiuto e non vi è spazio per l`obiezione. La seconda norma è anch`essa pienamente in linea con i principi costituzionali, riferendosi alla diversa ipotesi che la persona pretenda unilateralmente, con una sorta di auto-prescrizione, un trattamento contrario a disposizioni di legge o a regole deontologiche (si pensi all`ipotesi che venga richiesta la pratica dell`elettroshock, o altra bandita dalla comunità scientifica). Rispetto a nessuna delle due norme può dunque parlarsi di obiezione di coscienza.

Chi invoca il diritto all`obiezione pensa, in realtà, non al rifiuto delle cure farmacologiche (chemioterapia, ecc.), mai messo seriamente in discussione, ma all`interruzione del trattamento vitale tramite macchine, essendo in quel caso necessario un intervento attivo da parte dei sanitari.

Si accenna ad una natura eutanasica dell`intervento, che giustificherebbe l`obiezione. La tesi appare giuridicamente erronea, perché di eutanasia (attualmente non consentita) si può parlare soltanto quando è richiesta la somministrazione di una sostanza che spenga la vita di un organismo altrimenti vitale. Quando invece è chiesto lo spegnimento delle macchine viene esercitato il diritto costituzionale all`interruzione delle cure, ed è giuridicamente privo di rilievo il fatto che, non essendo l`organismo di
per sé vitale, possa derivarne la morte (evento che si verifica anche nelle ipotesi di rifiuto iniziale o di interruzione di trattamenti farmacologici). Può dirsi allora che l`attuale tentativo di affermare il diritto all`obiezione di coscienza di fronte alla richiesta di spegnimento delle macchine deriva da uno specifico aspetto di carattere puramente materiale, esteriore, dell`attività medica, che perciò non è rilevante per il diritto. Escluso dunque che nella legge sulle Dat sia ravvisabile la previsione del diritto all`obiezione di coscienza, possiamo aggiungere che, se fosse prevista, la norma presenterebbe profili di incostituzionalità, perché il diritto al rifiuto delle cure sarebbe ostacolato da comportamenti dei medici non fondati su interessi raffrontabili con il diritto del paziente.

È utile ricordare che la legge 194/78 sull`interruzione della gravidanza, laddove prevede il diritto all`obiezione di coscienza, tutela due diritti che possono considerarsi di pari rilievo: rispettivamente, il diritto della donna alla salute e quello dei sanitari che antepongono convinzioni etiche o religiose. Invece nel caso di rifiuto delle cure il personale sanitario, qualunque comportamento gli sia richiesto, non decide mai sulla vita, ma consente soltanto l`esercizio dell`insopprimibile volontà della persona di non essere curata. Non è quindi portatore di un interesse che possa contrapporsi a quello del paziente.

Infine, è del tutto evidente che né il ministro della Salute, né alcun altro organo dell`esecutivo possono integrare le norme di legge con provvedimenti che sarebbero necessariamente di natura amministrativa, e quindi giuridicamente abnormi e privi di qualsiasi efficacia. Soltanto il Parlamento potrebbe modificare la legge; e si è detto che la modifica richiesta si porrebbe verosimilmente in contrasto con la Costituzione.

Dal ministro della Salute ci aspettiamo allora che garantisca quanto prevede la legge sul biotestamento all`articolo 1 comma 9: «Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l`informazione necessaria ai pazienti e l`adeguata formazione del personale».

Quindi accesso alle cure, corretta informazione, assoluto rispetto delle libertà individuali.