Liguria, “cannabinoidi terapeutici” La Corte Costituzionale: legge illegittima

Avvenire

ROMA. La legge della Regione Liguria in materia di farmaci a basi di cannabinoidi ad uso terapeutico è parzialmente illegittima. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, accogliendo alcuni rilievi sollevati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la sentenza n.141, depositata ieri, la Consulta ha bocciato alcuni punti della legge impugnata, per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, inerente le competenze di Stato e Regioni. In particolare, rilevano i giudici, la norma in questione è illegittima perché «indicando i medici specialisti abilitati a prescrivere i farmaci cannabinoidi e definendo le relative indicazioni terapeutiche, interferisce con la competenza dello Stato a individuare gli specialisti abilitati alla prescrizione del farmaco o principio attivo, nonché i relativi impieghi terapeutici».Tale «interferenza determina in concreto un contrasto» sottolinea la Corte, tra la legge impugnata «e le indicazioni contenute nell’atto, la determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, con il quale l’Aifa ha autorizzato l’immissione in commercio dell’unico medicinale cannabinoide presente nel mercato italiano». La legge della Regione Liguria, inoltre, viola il dettato costituzionale sulla suddivisione dei poteri tra Stato e Regioni, nella parte in cui «consente l’attivazione di una convenzione con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze poiché il predetto istituto di Firenze – rilevano i giudici costituzionali – non risulta avere acquisito le autorizzazioni che, in base alla legislazione statale, sono necessarie alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici».