Pubblichiamo a seguire l’articolo uscito oggi su Avvenire e firmato da Marcello Palmieri
Il giudice tutelare, in base alla legge 219 sul biotestamento, non ha potere di vita e di morte sulla persona sottoposta alla sua cura. Per questo motivo “non sono fondati” i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma. Lo ha stabilito la Consulta, attraverso la sentenza 144/2019 depositata ieri.
A sollevare il caso era stato un giudice tutelare di Pavia, che – dovendo attribuire la rappresentanza sanitaria esclusiva a favore di una persona in stato vegetativo – temeva che la norma sul fine vita approvata due anni fa attribuisse all’amministratore di sostegno un arbitrario potere di decidere il rifiuto dei trattamenti vitali (eventualità che sarebbe in palese contrasto con la nostra Carta fondamentale), una decisione che avrebbe evidentemente come conseguenza la morte del paziente.
L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.