Fecondazione assistita

Per fecondazione assistita si intende l’insieme delle tecniche con cui è possibile fare nascere un essere umano senza ricorrere a un rapporto eterosessuale.

Le pratiche di procreazione assistita, in Italia, sono disciplinate dalla Legge 40/2004, che:

– Vietava la fecondazione eterologa (donazione di gameti): ovvero il ricorso alla donazione del seme o degli ovociti era vietato. Per effetto della decisione della Corte Costituzionale su uno dei nostri ricorsi il 9 aprile 2014 è cessato questo divieto. Leggi la notizia.

– Il capo III della l. 40/04 tratta le “Disposizioni concernenti la tutela del nascituro“.

– Vietava la fecondazione assistita ai portatori fertili di malattie genetiche e virali. Dal 15 maggio 2015 il divieto è stato rimosso (sentenzaComunicato)

– Vieta la fecondazione assistita ai single e agli omosessuali: l’articolo 5 della legge, infatti, stabilisce che possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita solo le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi»; è così escluso il ricorso alle tecniche ai single, alle coppie gay, alle persone sotto i 18 anni e sopra l’età fertile.

– Vieta l’utilizzo per la ricerca scientifica degli embrioni non idonei per una gravidanza: secondo l’art 13 non è possibile distruggere gli embrioni che non possono essere impiantati nell’utero; li si rende così inutilizzabili ai fini della ricerca.

L’Associazione Luca Coscioni ritiene che l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita debba essere un diritto di ogni cittadina/o italiana/o adulta/o.

Nel sito dell’ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology, l’elenco dei centri di fecondazione assistita all’estero.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e 4.
Per leggere le motivazioni della Corte, clicca qui

I tribunali e la legge 40[Clicca qui] Interventi della Cedu [clicca qui.]

LE PROPOSTE IN PARLAMENTO A CUI ABBIAMO COLLABORATO

Dal 2004 ad oggi, sono state depositate  proposte e disegni di legge: due ddl depositati al Senato a firma dei Senatori Perduca, Poretti e Bonino (che trovi a questo link) e dal senatore Manconi (che trovi qui); mentre alla Camera abbiamo una pdl altra depositata  dagli Onorevoli Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti e Bucchino (che trovi qui) e una depositata dall’onorevole Marzano (che trovi qui)

Cosa ne pensa il Comitato Nazionale per la Bioetica sulla fecondazione? Puoi leggere qui il parere.

L’Associazione Luca Coscioni ha tenuto i seguenti seminari sul tema:

1. qui puoi vedere Quel che resta della Legge 40″ del 17 dicembre 2010

2. qui puoi vedere “Dopo 8 anni di Legge 40: proposte per ridurre i danni” del 16 gennaio 2012

3. Convegno del 18.02.2016 “L’Italia davanti al giudizio di costituzionalità sul divieto di ricerca sugli embrioni”Qui  leggi gli interventi. Qui rivedi

Consulta le relazioni al Parlamento sulla Legge 40/04