Esiste nel diritto internazionale un diritto umano alla scienza?

Esiste un diritto umano alla scienza? Il diritto umano alla scienza esiste effettivamente come un vero e proprio diritto umano nell’ambito del diritto internazionale in vigore, anche se il suo contenuto normativo vincolante deve essere ancora meglio chiarito e specificato.

Il diritto umano alla scienza è un diritto relativamente sconosciuto anche tra gli attivisti e gli esperti. Non c’è stata, fino a poco tempo fa, alcuna organizzazione specificatamente dedicata alla promozione di questo diritto. Ed è stato generalmente trascurato sia dagli organismi internazionali che dagli Stati. Spesso i singoli Stati non relazionano in modo soddisfacente su questo diritto, come invece sarebbe loro obbligo, di fronte agli organismi internazionali competenti.

Nè d’altra parte tali organismi hanno assistito molto gli Stati nazionali offrendo loro linee guida o raccomandazioni. Ci sono stati solo  alcuni articoli  e monografie (che fortunatamente sono cresciuti negli ultimi anni) dedicati specificatamente a questo diritto e difficilmente ci sono sentenze basate su questo diritto, anche solo come motivazione complementare. E tuttavia il diritto umano alla scienza è un diritto esplicitamente inserito all’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 e all’articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Non siamo dunque alle prese con un nuovo diritto.

Se tale diritto fosse stato meglio conosciuto, promosso e protetto, avrebbe avuto un importante impatto sul benessere  della persone e sul godimento di altri diritti umani. Tuttavia ilDiritto alla Scienza non può essere principalmente fondato sulla sua importanza per il godimento degli altri diritti, perché tale impostazione sarebbe insufficiente a spiegare la vera natura di questo diritto.

1- Diritto ad una piena partecipazione nella Scienza o soltanto diritto a beneficiare del progresso scientifico?

Il Diritto Umano alla Scienza è stato riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nel 1948 come segue:

Art. 27- Ogni individuo ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

La prima bozza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo già prevedeva il diritto alla Scienza nello stesso articolo, insieme alla cultura e alle arti. Durante il processo di redazione la formula è cambiata dall’iniziale “ diritto a condividere i benefici della scienza” al concetto più ampio di “diritto di partecipare al progresso scientifico” fino a giungere al compromesso del “diritto di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”.

I lavori preparatori mostrano un dibattito riguardo a se il diritto consista solo nel poter godere passivamente dei benefici della scienza o se consista invece nel diritto a poter prendere parte all’impresa scientifica in senso più ampio. L’utilizzo del termine “to share” nell’ambito della frase “the right to share in scientific advancement and its benefits” deve essere interpretato nel senso di “partecipare”, indicando un’idea di azione o di lavoro. Infatti, le versioni francesi e spagnole della Dichiarazione, che sono ugualmente valide, significativamente optano per il termine “parteciper” e “partecipar”, ossia partecipare.

Questo diritto, per come è disciplinato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, sostiene una visione di partecipazione che include la divulgazione scientifica, la partecipazione nella creazione e nella politica scientifica, la scienza dei cittadini, la parità dei sessi, le libertà di coloro che si occupano di scienza e altri aspetti che vanno oltre il diritto” di godere dei benefici della scienza”.

Le stesse considerazioni valgono per il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. La formula che apre l’articolo 15 (“godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni”) deve essere interpretata insieme al mandato più ampio contenuto nello stesso articolo “per la conservazione, lo sviluppo e la diffusione della scienza”, per garantire “ il rispetto della libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa” e “lo sviluppo dei contatti internazionali e della cooperazione” nel campo scientifico.

Anche in questo caso il linguaggio utilizzato estende lo scopo del diritto in linea con quanto detto precedentemente a proposito dell’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Il Diritto alla Scienza è inserito, sia nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che nel Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nell’articolo dedicato ai diritti culturali, accanto al diritto “a partecipare alla vita culturale” e al diritto “di godere delle arti”. Nessuno sostiene che la partecipazione alla vita culturale o alle arti debba essere giustificata come diritto umano solo in funzione di diritti ulteriori o superiori. Sono accettati come obiettivi a se stanti. A nessuno viene chiesto di spiegare l’utilizzo che si fa della poesia, della danza, della filosofia o della musica per difendere il proprio diritto a creare o a goderne. Lo stesso dovrebbe valere per la scienza.

Il rapporto della scienza con la creatività, il godimento e la curiosità umana dovrebbe bastare a giusticare il suo essere un diritto umano a sé, perché “ molto più importante dell’effetto della scienza sulle nostre capacità è l’effetto complessivo su noi stessi”

2- In una parola: diritto alla scienza

Possiamo fare riferimento a questo diritto nei termini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come “il diritto di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici” o nei termini del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali come “il diritto di godere dei benefici del progresso scientifico e le sue applicazioni” ma entrambe queste formule sono troppo lunghe.

Io preferisco il più flessibile e più ampio termine di “Diritto alla Scienza” per fare riferimento ad un autonomo diritto all’interno e in stretta relazione con i diritti culturali. Sono convinto che questo nome copra, in modo molto conciso, l’ambizioso obiettivo di questo diritto rispettando allo stesso tempo i limiti degli strumenti internazionali menzionati sopra. Nutro anche simpatia per la formula “Diritto Umano alla Scienza e alla Tecnologia”, al fine di sottolineare la crescente importanza della tecnologia nelle nostre vite, intendendo tecnologia come un’applicazione in accordo con l’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.

Lea Shaver ha suggerito il termine “Diritto alla Scienza e alla Cultura” al fine di includervi i contenuti culturali, artistici e scientifici. Lea Shaver spiega che nonostante “Scienza” e “Cultura” siano invocati separatamente nel testo dell’articolo 27, non è presente una chiara linea di separazione tra questi due ambiti. L’ultimo rapporto della relatrice speciale Farida Shaheed sembra optare per questa formula.  E’ stato inoltre suggerito il nome “Diritto di Accesso alla Conoscenza”, sostenuto dall’autorità di B. Boutros-Ghali, ma io sono meno incline ad accettare questa proposta poiché contiene solo alcuni, anche se di straordinaria rilevanza, dei possibili contenuti del diritto umano di cui ci stiamo occupando.

3- Evoluzioni recenti: verso un contenuto normativo meglio articolato

Un’ iniziativa congiunta tra l’Unesco, l’ Amsterdam Center per il diritto internazionale e Il Centro Irlandese per i diritti umani ha segnato l’inizio del ritorno del Diritto alla Scienza sulla scena internazionale. Queste organizzazioni hanno provveduto ad organizzare tre incontri tra esperti ad Amsterdam nel 2007, a Galway nel 2008 e e a Vienna nel 2009, creando così un importante spazio di confronto sul tema.

Farida Shaheed, esperta indipendente nel campo dei diritti culturali, ha presentato nel 2012 una relazione tematica su tale diritto. La relatrice ha raccomandato che il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali  riveda l’articolo 15 della Convenzione in modo globale, prevedendo l’adozione di un nuovo commento generale che comprenda tutti i diritti in essa riconosciuti.

Nel Novembre 2013 il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali” ha approvato durante la sua 51° sessione l’inizio di un lavoro volto a un futuro commento generale sul diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e le sue applicazioni. Tale commento generale definirà il contenuto normativo di questo diritto e stenderà le linee-guida per chiarire come gli Stati debbano conformarsi ad esso e al fine di facilitare gli obblighi di informazione nei confronti del Comitato.

Sono state formulate proposte sul contenuto normativo del Diritto alla Scienza -che io sappia- da parte di Richard Pierre Claude nel 2002, di William A. Schabas nel 2007, di Audry Chapman e Yvonne Donders nel 2009, di Lea Shaver nel 2010, di Farida Shaheed nel 2012 e di Margaret W. Vitullo and Jessica Wyndham nel 2013 per L’ Associazione Americana per il progresso della Scienza.

Nel 2002, Richard Pierre Claude ha esposto alcuni dei punti che poi più tardi sono stati ripresi da altri autori nei loro trattati sul Diritto alla Scienza. Inoltre ha portato molti importanti esempi e casi pratici per ogni tipo di obbligo o violazione e ha posto l’Art 15.1b in relazione con il resto  del contenuto dell’ articolo 15. Il suo lavoro è ancora oggi una ricca fonte di ispirazione.

Il principio di non discriminazione, incluso nell’articolo 2 della Convenzione, è stato una fonte importante per sciogliere alcuni nodi  affrontati dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (ESCR) e sarà lo stesso per questo diritto.

“La non discriminazione è un obbligo immediato e trasversale nella Convenzione”  che genera alcuni obblighi specifici e, in determinate circostanze, permette di identificare i casi di violazione.

All’incontro tra gli esperti nel 2009 a Venezia, Yvonne Donders ha proposto quattro contenuti per il Diritto alla Scienza: 1) Libertà scientifica 2) Il diritto di essere protetti da eventuali effetti nocivi della scienza 3) il diritto di accesso (inclusa la partecipazione) 4) La cooperazione internazionale.

Donders, Chapman, Shaver e l’Associazione Americana per il progresso della Scienza utilizzano, per l’interpretazione di questo diritto, il criterio già adottato dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali nelle osservazioni  generali in materia di altri diritti: la tripla tipologia di obbligazioni, e con qualche qualifica, i criteri di disponibilità, di accessibilità, di accettabilità, di qualità e di capacità di adattamento.

Audrey Chapman ed altri hanno offerto importanti considerazioni riguardo il rapporto di questo diritto con le esigenze di partecipazione, trasparenza e responsabilità, nonché importanti considerazioni sulle componenti internazionali del diritto.

Lea Shaver ha elencato i criteri necessari per interpretare il Diritto alla Scienza, che include “non discriminazione, progressiva realizzazione, obblighi minimi di base, applicazione diretta ed orizzontale, e i doveri da rispettare, proteggere e realizzare.” Lea Shaver ha fornito inoltre contributi veramente originali e ambiziosi relativamente al rapporto conflittuale tra i contenuti di questo diritto e le regole internazionali sul diritto di proprietà intellettuale.

Questo conflitto è una delle principali sfide che si pone di fronte a qualsiasi tentativo di stabilire il contenuto normativo del Diritto alla Scienza e, come abbiamo detto, è stato molto di recente affrontato dalla relatrice speciale, come è successo precedentemente nel commento generale n.17 della Rete Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Questo ci conduce ad alcuni dei più scottanti problemi riguardanti il rapporto tra scienza, tecnologia e diritti umani, in particolare quelli connessi al diritto alla conoscenza e all’accesso alle applicazioni della scienza che si pongono in contrasto con i diritti di proprietà. La vicenda del conflitto per l’accesso al trattamento per l’Aids per i poveri e le popolazioni più vulnerabili, in particolar modo in India e in Africa, mostra fino a che punto la tensione tra la struttura internazionale del diritto di proprietà intellettuale e la prospettiva dei diritti umani arrivi a toccare la vita e la dignità di milioni di esseri umani. Lo sviluppo del contenuto normativo del Diritto alla Scienza potrebbe aiutare a comprendere meglio il richiesto equilibrio, al fine di promuovere la dignità umana che è fondamentale nel diritto internazionale moderno.

Nel 2012, Farida Shaheed, dopo un processo partecipativo con numerosi Stati, studenti e organizzazioni scientifiche e sociali provenienti da tutto il mondo, ha inserito nel suo rapporto 24 punti focalizzati sul contenuto normativo del diritto. Il rapporto costituisce uno strumento essenziale per tutti gli sforzi futuri:

“Il contenuto normativo del diritto a beneficiare del progresso scientifico e delle sue applicazioni comprende:

  1. L’accesso ai benefici della scienza per ognuno, senza nessuna discriminazione

  2. L’opportunità per tutti di contribuire  all’impresa e alla libertà     scientifica indispensabili per la ricerca scientifica.

  3. Partecipazione degli individui e delle comunità nel processo decisionale;

  4. Un ambiente favorevole che promuova la conservazione, lo sviluppo e la     diffusione della scienza e della tecnologia.”

Un altro importante contributo del rapporto della Shadeed è l’inclusione di un capitolo dedicato “alle terze parti attrici e ai loro obblighi”, che copre il ruolo del settore privato nello sviluppo di questo diritto.

Per riassumere, riteniamo che il Diritto alla Scienza abbia un contenuto di ampio respiro e ambizioso, al quale è pienamente applicabile lo schema del contenuto normativo sviluppato per altri Diritti economici, sociali e culturali.

Tale diritto include, in aggiunta al tradizionale “beneficio derivante dalle applicazioni scientifiche”, ulteriori contenuti riguardanti la partecipazione nella creazione scientifica e nella politica scientifica, l’educazione e la divulgazione scientifica, la parità dei sessi, i diritti di coloro che fanno scienza e la cooperazione internazionale.

Il Comitato sui diritti sociali, economici e culturali ha iniziato a sviluppare un commento generale sul “diritto a godere dei benefici della scienza e le sue applicazioni” e qualsiasi apporto intellettuale, sociale e politico verso il suo successo sarà il benvenuto.

di Mikel Mancisidor

(titolo originale: “Is There Such a Thing as a Human Right to Science in International Law?”  http://www.esil-sedi.eu/node/896; traduzione a cura di Francesco Spadaccia)