Condanna contro Militia Christi: ecco la motivazione della sentenza

Di seguito pubblichiamo la motivazione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, resa in primo grado, con la quale il Movimento Politico Cattolico Militia Christi, è stato condannato con sentenza immediatamente esecutiva a risarcire la somma totale di 60.000 Euro, pari a 20.000,00 Euro ciascuno, a favore dell’Associazione per la Libertà della ricerca scientifica Luca Coscioni, dell’Associazione La Rosa nel Pugno e del dr. Mario Riccio, tutti difesi dall’Avv. Giuseppe Rossodivita, come già annunciato il 16 giugno scorso.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

in persona del giudice unico, Dott.ssa Maria Rosaria Rizzo, ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17313/07 del R.G.A.C.C. vertente

TRA
Riccio Mario, Associazione La Rosa nel Pugno – Laici socialisti liberali radicali, con sede in Roma, in persona dei soci tutti legali rappresentanti, On. G. Albertini, On. Rapisardo Antinucci, Dott.ssa C. M. Angioletti, On. M. Turco, Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica, in persona del segretario legale rappresentante, On. M. Cappato, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato G. Rossodivita con studio in Roma Via della Conciliazione n. 44; ATTORI
E
Movimento politico cattolico Militia Christi, in persona del Dott. F. Lastei, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato M. Murano, con studio in Roma Via Nemorense n. 18; CONVENUTO

OGGETTO:risarcimento danni
CONCLUSIONI: All’udienza del 11.11.2008 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Dott. Mario Riccio, L’Associazione La Rosa nel Pugno – Laici socialisti liberali radicali e l’Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica, convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Movimento Politico Cattolico Militia Christi.

 

 

 

Gli attori si dolevano del comunicato pubblicato in data 21 dicembre 2006, dal movimento politico convenuto sul proprio sito internet all’indirizzo www.militiachritionline.it , dal titolo “PROFANATORI ED ASSASSINI” e dal testo “il barbaro omicidio di Piergiorgio Welby per mano degli assassini della rosa nel Pugno e dell’Associazione Luca Coscioni”, i quali come iene hanno colpito vilmente nell’oscurità delle tenebre e nell’apatia del nostro popolo, non solo uccidendo una vita umana, ma violando le istituzioni accompagnato dalla richiesta: vengano duramente perseguiti e subito assicurati alla giustizia in quanto assassini, quindi pericolo pubblico pronti a colpire anche qualcun altro…il partito della Rosa nel pugno insieme all’Associazione Luca Coscioni, vengano incriminati come associazioni a delinquere pronte all’omicidio ed all’ istigazione al suicidio e dalla denuncia di un vergognoso ed inumano atteggiamento di deprimere il già sofferente Welby, anziché dargli tutto il sostegno morale e spirituale di cui necessitano le persone in quello stato per cercar di speculare sulla morte e creare un caso politico.
Concludevano pertanto chiedendo accertarsi e dichiararsi la diffamatorietà del titolo e del contenuto del comunicato stampa, e per l’effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti da ciascun attore, da liquidarsi in un importo ritenuto di giustizia, nonché ordinare la rimozione del comunicato dal sito internet .
Si costituiva il Movimento convenuto (per errore anche la Società Editrice il Tempo e Gaetano Pedulla, mai citati in questo giudizio), per chiedere il rigetto della domanda, sul presupposto del legittimo esercizio del diritto di cronaca politica.
La causa veniva trattata ed, all’esito di un’istruttoria documentale, trattenuta in decisione sulle richieste indicate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento.
Il comunicato stampa costituisce un durissimo atto di accusa, che per la sostanza e per i toni utilizzati travalica non solo il limite della continenza ma anche limite della verità della notizia. E’ nota la dolorosa ‘vicenda Welby’ che ha colpito l’opinione pubblica per il dramma personale ed il conflitto tra lo stesso Welby, nella pienezza della sua capacità di intendere e di volere, e lo Stato Italiano, che non gli consentiva di porre termine agli interventi che lo tenevano in vita, con mezzi estremi, ciò nonostante una prospettiva di inevitabili sofferenze fisiche e morali senza possibilità di miglioramenti di sorta. La problematica che ha interessato il mondo politico, dibattendo del diritto all’eutanasia, dell’accanimento terapeutico o più semplicemente del diritto di ciascun cittadino di scegliere di non sottoporsi a terapie mediche, ha destato particolare sconcerto nel mondo cattolico fautore del diritto assoluto alla vita. La questione è stata sottoposta al vaglio dell’A.G. con risposte diverse.

 

 

La Procura della Repubblica ha espresso parere favorevole all’interruzione del trattamento terapeutico, il Giudice ha ritenuto l’esistenza di un diritto non concretamente tutelato dall’Ordinamento ed il provvedimento è stato impugnato dall’ufficio del P.M. per contraddittorietà della motivazione. L’A.G. ha comunque, in termini inequivoci, ritenuto il diritto costituzionale del cittadino di determinarsi liberamente relativamente alla sottoposizione di trattamenti terapeutici.
Basta questo quadro interpretativo per eliminare qualsiasi dubbio sull’esistenza di un crimine commesso dagli attori, affermato così duramente nel comunicato impugnato. Né la profonda convinzione religiosa dell’autore di tale comunicato può giustificare le espressioni utilizzate.
L’intero testo, compreso il titolo, costituisce un attacco feroce dalle tinte fosche, senza possibilità di riscatto, descrivendo dei criminali, pronti a sacrificare una vita umana, anziché sostenere l’ammalato ormai avvilito, pur di perseguire obiettivi politici. La critica non tiene assolutamente conto delle convinzioni personali, morali, giuridiche e poi politiche dell’ammalato e di conseguenza di chi l’ha sostenuto in una lotta sovrumana, che comunque, a prescindere dalla bontà dei contenuti comportava prima di tutto un sacrificio in termini di profonda sofferenza fisica e morale, né tiene conto del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inquadrava la problematica. Nel comunicato si manifesta un opinione radicale di una parte dichiaratamente confessionale, che si traduce in una spietata invettiva senza possibilità di mediazioni, infangando l’immagine non soltanto di chi credeva di agire nell’interesse dell’ammalato e più in generale di una meritevole causa politica tesa a all’affermazione di principi fondamentali di libertà individuale, ma anche dello stesso ammalato che si sentiva vittima di un sistema statale, che non gli consentiva di realizzare a pieno diritti costituzionalmente garantiti. Nemmeno la contestualità del procedimento penale (invece avviato successivamente e peraltro concluso in modo favorevole per l’imputato) avrebbe potuto giustificare il testo del comunicato che non tiene assolutamente conto del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza fino all’accertamento penale di responsabilità con pronuncia irrevocabile.
E’ evidente l’illiceità della divulgazione del comunicato, fonte di responsabilità per il risarcimento dei danni.
Quanto al danno patrimoniale, manca la prova dell’esistenza di specifiche circostanze di fatto pregiudizievoli, costitutive del danno, onere che sussiste ancora in presenza della norma dell’art. 1226 c.c., che non esonera la parte dall’obbligo di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno, ma consente al giudice solo un apprezzamento equitativo di specifici e ben individuati fatti negativi, nella necessità di colmare quelle che sono lacune inevitabili nella determinazione del preciso ammontare del danno.

 

Occorre cioè che il danneggiato fornisca almeno gli elementi di fatto essenziali , che sia pure secondo regole di comune esperienza, costituiscano le basi per una valutazione che possa sempre restare ad oggettive realtà economiche, altrimenti il ricorso alla valutazione equitativa del danno opererebbe per categorie astratte e non controllabili, fino a sconfinare nella mera discrezionalità del giudice.
Per la liquidazione del danno c.d. morale, riconducendosi la fattispecie al reato di diffamazione, può procedersi in via equitativa con il ricorso ai parametri comunemente accettati in giurisprudenza, della gravità del fatto – reato della qualità di persona offesa e della maggiore o minore estensione della popolazione.
L’offesa è gravissima, stravolge la personalità del Dott. Riccio e l’intima essenza delle Associazioni attrici colpiti non solo nella propria entità individuale, ma anche nelle finalità rispettivamente perseguite in ambito professionale ed associativo.
L’attribuzione di un fatto determinato, con una coloritura spietata, è mitigata soltanto dalle modalità di divulgazione. Infatti la pubblicazione, per quanto protrattasi nel tempo, è avvenuta su un sito di regola consultato da un pubblico omogeneo quanto ad opinioni politiche e religiose. In un tale ambito, appare congruo un importo di 20.000,00 Euro, per ciascuno degli attori, così determinato al valore attuale della moneta, con interessi legali dalla presente pronuncia fino all’effettivo soddisfo.
L’ordine di definitiva rimozione del comunicato dal sito internet segue all’accertamento di illiceità del testo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
– Condanna il Movimento politico cattolico MILITIA CHRISTI al pagamento in favore di Riccio Mario, dell’Associazione La Rosa nel pugno – Laici socialisti liberali radicali ed dall’Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica della somma di 20mila Euro per ciascuno, a titolo di risarcimento danni oltre gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo:
– Ordina la definitiva rimozione dal sito www.militiachristionline.it del comunicato stampa dal titolo PROFANATORI ED ASSASSINI.
– Condanna il Movimento politico cattolico Militia Christi alla rifusione in favore di Riccio Mario, Associazione La Rosa nel Pugno – Laici socialisti liberali radicali e Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica delle spese del presente giudizio, che si liquidano in 5.000,00 Euro di cui 3.800,00 per onorari e 1.200,00 per diritti oltre accessori di legge.
– Roma 13.05.2009
Il Giudice Unico
Dr.ssa M. R. Rizzo