Biotestamento, ecco le regole

Sole24ore Sanità
Paola Ferrari

II decalogo dei giudici sulle direttive anticipate di trattamento Biotestamento, ecco le regole Amministratore di sostegno nominato solo quando scatta l’incapacità ‘ apertura della procedura di sostegno per la nomina come amministratore di J una persona di fiducia può essere chiesta solo dal momento in cui si manifesti la condizione d’infermità o incapacità della persona e non ora per allora, anche se il fine è quello di garantire in caso di incapacità il rispetto delle proprie volontà rispetto alle cure: questa è la posizione della prima sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 23707/2012, depositata il 20 dicembre, che conferma una decisione della Corte d’appello di Trento. La Cassazione ha affermato che le direttive anticipate di trattamento contenute nella scrittura privata autenticata dal notaio, sottoscritta dalla ricorrente, sono legittime per quanto riguarda la designazione delle persone indicate, all’atto però della futura apertura della procedura, che potrà essere richiesta esclusivamente quando si verifichi la condizione di cui all’art. 404 Cc, e cioè quando il beneficiario sia colpito da uno stato di infermità ovvero una menomazione fisica o psichica unitamente all’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, nonché del successivo art. 407 Cc, comma 1, secondo cui «il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le ragioni per cui si richiede la nomina» e comma 2, che stabilisce che «il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa». L’amministratore, una volta nominato, sarà vincolato alle decisioni del soggetto tutelato e nell’attuare le «aspirazioni» presterà il consenso o il dissenso infornato agli atti di cura; orienterà l’intervento del sanitario; ne imporrà la delibazione nei termini suggeriti dal giudice tutelare. Di senso opposto alcune pronunce di merito. La decisione del Tribunale di Firenze, in data 22 dicembre 2010, sostiene che sia lo stesso art. 404 Cc ad autorizzare in la possibilità di nomina anticipata nel punto in cui dice: «La persona che… si trova nell’impossibilità… di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno», suggerendo che il legislatore abbia individuato l’attualità dello stato di incapacità del beneficiario come presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non anche come requisito per la sua istituzione e nomina. In un altro caso, il Tribunale di Modena, nel decreto 5 novembre 2008, rileva che la mera esistenza di una volontà espressa rischierebbe di restare inattuata anche in ragione dei tempi per la messa in opera dell’amministratore, perla necessità di procedere con assoluta urgenza in presenza di una situazione di pericolo, tanto che assumere nella fattispecie l’essenzialità del requisito dell’attualità produrrebbe l’illogico cortocircuito di un’interpretazione abrogativa nella gran parte delle situazioni reali.