Sperimentazione animale: pronti con i ricercatori a fare denunce in sede europea

Filomena Gallo

I test sugli animali devono essere conformi a quanto stabilito nella Direttiva 63/2010 CE, ma in Italia non solo non abbiamo recepito la direttiva – rischiando ora rischiamo di essere deferiti dinanzi alla Corte di Giustizia Ue dalla commissione europea – ma abbiamo tradito lo spirito originario della direttiva, inserendo delle modifiche che ci portano fuori dagli standard europei.

Infatti, la direttiva europea 63/10  CE nel proprio articolato chiarisce una finalità principale: la volontà di eliminare le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. 

Per questo  prevede norme più dettagliate al fine di ridurre tali disparità avvicinando le norme applicabili  in tale settore e al fine di garantire il corretto funziona­mento del mercato interno e nel contempo afferma che il benessere degli animali è un valore dell’Unione.

Il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 96) e la legge europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97).

La legge n.96/2013, all’articolo 13, di fatto, aziona un non recepimento alla luce delle le restrizioni introdotte.

La legge n.96 espone il nostro Paese a procedimento d’infrazione perché di fatto la direttiva risulta non recepita poiché l’art. 13 non risponde ai dettami fondamentali della direttiva 63/2010 e non rispetta neppure i criteri di recepimento previsti. Lo stesso articolo 2 ” Misure nazionali più rigorose” prevede:

1. Nel rispetto delle disposizioni generali del TFUE, gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al 9 novembre 2010, intese ad assicurare una protezione più estesa degli ani­mali che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva. Prima del 1 o gennaio 2013, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le  porta all’attenzione degli altri Stati membri.

2. Quando agisce conformemente al paragrafo 1, uno Stato membro non vieta o ostacola la fornitura o l’uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato membro in conformità della presente direttiva, né vieta o ostacola l’immissione sul mercato di prodotti derivanti dall’uso di tali animali in conformità della presente direttiva.

 All’indomani dell’emanazione del Decreto Legislativo siamo pronti con i ricercatori a inviare denunce in sede Europea affinché sia sollevato procedimento d’infrazione nei confronti dell’Italia e ad azionare le via giuridiche interne affinché la norma sia cancellata.