Riportiamo il testo di due tra gli emendamenti presentati dal Gruppo della Rosa nel
pugno al Senato al disegno di legge (al testo del decreto legge) n. S3716, che
mercoledì prossimo saranno messi in votazione al Senato della Repubblica e che Marco Pannella segnala particolarmente.
Questi emendamenti hanno lo scopo di eliminare quella che non può che essere definita una irragionevole discriminazione nei confronti della Rosa nel pugno, soggetto che viene equiparato dal testo attuale della nuova legge elettorale italiana a uno qualsiasi appena costituito, mentre può contare su 17 eletti alla Camera e al Senato, 4 eletti al Parlamento Europeo, centinaia di eletti negli enti politici territoriali, decenni di storia politica dei soggetti politici che lo hanno costituito, alcuni dei quali, Radicali Italiani e Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, presenti sulla scena elettorale italiana nell’esercizio della loro autonomia, sono soggetti costituenti il Partito Radicale, che lo scorso dicembre ha compiuto il suo 50° anno di vita.
Emendamento 3.0.7
(presentatori MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo
parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, oppure a cui risultino iscritti almeno due parlamentari europei qualunque contrassegno depositino ai sensi dell’articolo 14».
Oppure, in subordine:
Emendamento 3.0.1
(presentatori MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Per le prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del presente decreto-legge, si prevede che, a partire dalle ore 8 del giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto-legge e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno precedente quello della votazione, per tutti i soggetti politici che intendano partecipare alle elezioni è possibile depositare il contrassegno presso il Ministero dell’interno.
2. Dopo l’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno, è possibile la raccolta delle firme per le candidature, anche senza la specificazione della lista dei candidati».