Con la sentenza emessa dai giudici di Piazza Cavour diventa definitiva la decisione della Corte di Appello di Ancona sul caso di Lucia G.
Con la sentenza n. 3691 del 2020 la Corte di Cassazione, III sezione civile ha rigettato, in quanto inammissibile, il ricorso del Comune di San Paolo di Jesi contro la decisione della Corte di appello di Ancona del 14 novembre 2017 con la quale il Comune veniva giudicato responsabile di condotta discriminatoria nei confronti di Lucia G., persona con disabilità motoria, per averle impedito di accedere alla sala consiliare e agli uffici posti al primo piano del palazzo comunale a causa della presenza delle barriere architettoniche e, per l’effetto, condannava l’ente comunale a corrispondere a Lucia la somma di Euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Comune di San Paolo di Jesi contestava integralmente la decisione della corte anconetana e chiedeva che fosse cassata. Di diverso avviso la Cassazione, che ha «rigetta[to] il ricorso e condannato il ricorrente alle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge».
Per l’Associazione Luca Coscioni che ha fornito assistenza e supporto legale a Lucia G. in tutti e tre i gradi di giudizio, si tratta di una vittoria importante.
Per Filomena Gallo, segretaria del’Associazione, la sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un precedente molto importante che potrà essere utilizzato in futuro da qualsiasi altra associazione o persona con disabilità: «I giudici di legittimità hanno posto fine ad una battaglia giuridica che si trascinava da moltissimo tempo. Dopo anni di lotte, di spese e di preoccupazioni, finalmente è stato riconosciuto a Lucia, persona con disabilità che si sposta con l’ausilio della sedia a ruote, il diritto di accedere agli uffici comunali come a qualsiasi altro cittadino c.d. “normodotato”. Grazie alla nostra battaglia legale è stato finalmente installato all’interno del Comune di San Paolo di Jesi un ascensore che consente a chiunque, anche a chi presenta una disabilità motoria, di accedere ai piani superiori dell’edificio pubblico. Anche le persone sedute in carrozzina, pertanto, potranno assistere alle sedute del Consiglio comunale. Può sembrare incredibile, ma fino a un paio di anni fa questa semplice possibilità veniva di fatto preclusa ai cittadini con disabilità».
Per l’avvocato Alessandro Gerardi, che ha difeso Lucia G. anche di fronte alla Corte di Cassazione, la decisione dei giudici di legittimità è una conferma importante: «La Cassazione ha stabilito un principio fondamentale ossia che le norme che impongono l’eliminazione delle barriere architettoniche non hanno natura “programmatica”.
Il diritto all’accessibilità, infatti, rende la normativa sul superamento delle barriere “immediatamente precettiva” e quindi idonea a far ritenere priva di qualsiasi legittima giustificazione la discriminazione attuata nei confronti delle persone con disabilità. E’ bene sapere, pertanto, che alla luce di questa sentenza le amministrazioni comunali che continuano a nascondersi dietro l’alibi della “insufficienza dei fondi” per giustificare la loro inerzia sul fronte della mancata adozione dei PEBA e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, stanno tenendo una vera e propria condotta discriminatoria – in senso tecnico e giuridico – nei confronti delle persone con disabilità ».
I tre gradi di giudizio sono stati curati dallo studio legale avvocato Alessandro Gerardi, con la preziosa collaborazione dell’avvocato Francesco Boschi del Foro di Ancona.
➡ QUI la sentenza
L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.