Mario avrebbe diritto al suicidio assistito ma il Tribunale disconosce la sentenza della Consulta

In base alla decisione del Tribunale di Ancona, Mario (nome di fantasia) ha i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale sul “caso Cappato” per poter accedere all’aiuto al suicidio, ma non ha il diritto ad esigere in concreto l’esercizio della propria libertà.

La sentenza fa seguito all’udienza tenuta presso il Tribunale di Ancona lo scorso 24 marzo con procedimento di urgenza, in cui il signor Mario, 42 anni tetraplegico, in condizioni irreversibili si è opposto al diniego ricevuto dalla sua Azienda Sanitaria Locale di riferimento rispetto alla sua richiesta di accedere al suicidio assistito previa verifica delle sue condizioni come previsto dalla Sentenza Cappato della Corte Costituzionale. 

Un primo diniego arrivato senza che sia stata effettuata alcun tipo di verifica sulle sue attuali condizioni cliniche, come previsto dalla sentenza 242\2019 della Corte Costituzionale, che risulta immediatamente applicativa dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In virtù di norme già in vigore nel nostro ordinamento questa stabilisce dei passaggi specifici per tutti quei pazienti affetti da patologie irreversibili che in determinate condizioni, possono far richiesta di porre fine alle proprie sofferenze, attraverso un iter tramite SSN. 

Il signor Mario, assistito dagli avvocati del Comitato dei giuristi per le libertà dell’Associazione Luca Coscioni, chiedeva dunque al giudice di procedere con un’ordinanza nei confronti all’Azienda Sanitaria di riferimento, e di effettuare le verifiche sulla sua condizione e sul protocollo a cui accedere, così come previsto dalla Consulta e di poter procedere – previo parere del comitato etico – alla prescrizione del farmaco letale che richiede, in base alla propria condizione, oltre alla possibilità di poter accedere al suicidio medicalmente assistito.  

“Il Tribunale di Ancona ha negato tramite decisione, la possibilità per Mario, di accedere alla morte assistita in Italia”, dichiara l’Avvocato Filomena Gallo, legale difensore del collegio difensivo di Mario e Segretario dell’Associazione Luca Coscioni. “Il Tribunale, pur  riconoscendo  che il paziente ha i requisiti  che sono stati previsti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 242/19 sul cosiddetto Caso Cappato/Dj Fabo,  afferma che “non sussistono […]  motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in cui l’aiuto al suicidio può oggi ritenersi lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente, ove ricorrano tali ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell’attuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell’ invocato diritto sia diretta conseguenza dell’individuazione della nuova ipotesi di non punibilità, tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti non sempre strumentali all’esercizio di un diritto”.

Con questo provvedimento il Tribunale di Ancona disconosce la sentenza della Consulta sul “caso Cappato”. Contrariamente alla decisione assunta dal Giudice del Tribunale di Ancona, sono i Giudici della Corte Costituzionale che il 25 settembre 2019, che nella sentenza 242/19 hanno scritto al punto 7 del considerato in diritto: 

I requisiti procedimentali dianzi indicati, quali condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio prestato a favore di persone che versino nelle situazioni indicate analiticamente nel precedente punto 2.3., valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In quanto enucleate da questa Corte solo con la presente sentenza, in attesa dell’intervento del legislatore, le condizioni procedimentali in questione non possono essere richieste, tal quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi, come quello oggetto del giudizio a quo, che precede la stessa entrata in vigore della legge n. 219 del 2017. Rispetto alle vicende pregresse, infatti, le condizioni in parola non risulterebbero, in pratica, mai puntualmente soddisfatte.

La Corte costituzionale, infatti, si pronunciava non solo sul caso concreto dell’aiuto fornito da Cappato a Fabiano Antoniani, ma anche, in assenza di un intervento legislativo da parte del Parlamento, integrava l’ordinamento con una specifica regolamentazione alla luce delle norme in vigore che stabiliva come e chi poteva accedere alla morta assistita in Italia.

Sarà Mario a decidere se impugnare tale provvedimento. Insieme al Collegio dei Giuristi per la libertà dell’Associazione Luca Coscioni siamo a sua disposizione per individuare tutte le azioni del caso.

— APPROFONDIMENTI —

Il caso di “Mario” punto per punto

➡ La sentenza n.242/2019 della Corte costituzionale

➡ Diniego dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

➡ Decisione del Tribunale di Ancona