Liberi Subito, la nostra replica alle fake news di Ostellari e MOIGE

Filomena Gallo e Francesca Re al Sottosegretario: “La Consulta ha indicato la procedura per verificare le condizioni di malattia per cui un medico non è punibile se aiuta una persona a morire”

E nei confronti del MOIGE: “Il riferimento ai minori è infondato. Il rifiuto dei trattamenti, come previsto dalla legge, è vincolato alla ‘capacità di agire’ che si acquisisce con la maggiore età”

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari afferma che l’Associazione Luca Coscioni ha promosso una legge regionale sulla base di un’interpretazione parziale della sentenza costituzionale, che a suo parere non prevede un obbligo per lo Stato di aiutare qualcuno a morire, ma che semplicemente dichiara la non punibilità del medico che lo faccia in presenza di certe condizioni.

In realtà le cose non stanno così. La sentenza della Corte costituzionale non si limita a dichiarare la non punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di determinate condizioni di malattia, ma individua anche una procedura per la loro verifica: “sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente” e sempre nel rispetto delle “modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)”.

Inoltre, se la Corte costituzionale si fosse limitata a dichiarare la non punibilità, senza prevedere un diritto alla verifica delle condizioni e dunque all’accesso alla morte volontaria, non avrebbe individuato il soggetto titolare delle verifiche mediche e delle modalità di esecuzione. Non avrebbe neanche chiarito il diritto all’obiezione di coscienza, che ha senso di esistere solo se contestualmente esiste un dovere generale dello Stato a una determinata prestazione.

Parziale e faziosa è dunque la lettura della sentenza da parte di Ostellari, che contraddice sé stesso quando, parlando della battaglia di Stefano Gheller, infatti afferma che “lui non chiede una legge sul fine vita ma una definizione chiara di una prestazione sanitaria dovuta”.

La legge regionale che l’Associazione Coscioni sta promuovendo nelle Regioni italiane ha l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli burocratici che oggi impediscono a una persona malata di accedere a un diritto esistente, quello alla verifica delle proprie condizioni, come stabilito dalla sentenza 242.

Infine quanto alle insinuazioni del MOIGE Il richiamo alle modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 219 del 2017 sgombera anche il campo dalle affermazioni infondate sull’ipotetico coinvolgimento dei minori che in queste ore cercano di distorcere il dibattito sulla legge regionale, in cui insinuano “una mancanza di tutele, questa legge rischia di replicare i casi di sottrazione dei minori ai genitori per condurli alla eutanasia”.

Nulla di più falso infatti è la stessa legge 219 richiamata dalla sentenza 242 a chiarire che “ogni persona capace di agire” può rifiutare o interrompere trattamenti sanitari, e la capacità di agire, ai sensi dell’articolo 2 del codice civile, si acquista con la maggiore età.

— Approfondimenti —

 ➡ L’accesso alla morte volontaria in Italia

In assenza di una legge nazionale che regolamenti l’aiuto alla morte volontaria, ovvero l’accesso al “suicidio assistito”, in Italia questa scelta di fine vita è normata dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato\Antoniani, che ha legalizzato l’accesso alla procedura ma solo a 4 condizioni di salute dei richiedenti:

  1. essere capaci di autodeterminarsi;
  2. affetti da patologia irreversibile;
  3. fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute dalla persona intollerabili;
  4. essere dipendenti da trattamenti di sostegno vitale.

Tali requisiti, insieme alle modalità per procedere, devono essere verificati dal Servizio Sanitario Nazionale con le modalità previste dalla legge (articoli 1 e 2 delle Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, 219/17), previo parere del Comitato etico territorialmente competente.

 ➡ La campagna Liberi Subito

Nonostante la sentenza Cappato Antoniani della Corte Costituzionale abbia legalizzato la morte volontaria assistita, il Servizio Sanitario non garantisce tempi certi per effettuare le verifiche e rispondere alle persone malate che hanno diritto di porre fine alla propria vita. Così chi intende farlo rimane in attesa di Aziende Sanitarie Locali e dei Comitati etici territoriali i quali, per svolgere le funzioni di verifica delle condizioni, possono impiegare mesi. Un tempo del quale molte persone in quelle condizioni non dispongono.

Per questo, l’Associazione Luca Coscioni ha promosso la campagna Liberi Subito, con raccolta firme per proposte di legge regionali di iniziativa popolare che garantiscano in tutta Italia il percorso di richiesta di suicidio medicalmente assistito e i controlli necessari in tempi adeguati e definiti.

In Veneto Friuli-Venezia Giulia l’iter di discussione nei Consigli regionali è ben avviato. Gli uffici tecnici delle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia hanno ritenuto che le norme contenute nella proposta di legge rientrino nelle competenze regionali e siano rispettose della Costituzione italiana.

Oltre a queste anche in SardegnaBasilicata e Lazio  la proposta di legge è stata depositata tramite l’iniziativa dei consiglieri regionali o per iniziativa dei Comuni. Proposte analoghe sono state depositate in Puglia, Marche e Calabria.

Sono in corso raccolte firme per il deposito della proposta tramite l’iniziativa popolare in Lombardia e Toscana.