Legge Suicidio assistito: con questo testo anche Fabo avrebbe rischiato di non potervi accedere

Dj Fabo

Il 27 febbraio 2017, Fabiano Antoniani otteneva il suicidio assistito in Svizzera, dove era stato accompagnato da Marco Cappato

Nel frattempo, in Parlamento si discute la legge Suicidio assistito avanzata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. L’allarme di Filomena Gallo e Marco Cappato sul testo: “Urgono modifiche, altrimenti la legge diventa una trappola, non una tutela”

Sono passati cinque anni dalla morte di DJ Fabo, aiutato da Marco Cappato a raggiungere la Svizzera per ricorrere all’aiuto medico alla morte volontaria (il cosiddetto “aiuto al suicidio”).

Dopo un lungo iter processuale, iniziato con l’autodenuncia di Cappato a seguito della sua disobbedienza civile, la Corte Costituzionale con la sentenza 242\2019 ha dichiarato incostituzionale il divieto di aiuto al suicidio (disciplinato in Italia dall’articolo 580 del codice penale) nei soli casi in cui l’aiuto è fornito ad una persona malata in determinate condizioni accertate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale previo parere del comitato etico.


L’appello di Fabo al presidente della Repubblica Mattarella per vivere #LiberiFinoAllaFine


Dopo le numerose sollecitazioni della Consulta al Parlamento affinché legiferasse sul tema, la Camere dei Deputati ha avviato la discussione di una proposta di legge sul fine vita, che però, senza adeguati emendamenti, rappresenterebbe un passo indietro rispetto a quanto ottenuto con la sentenza sul caso Cappato\DJ Fabo.

“Se la legge attualmente in discussione alla Camera sul cosiddetto “suicidio assistito” (targata Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle) fosse approvata senza modifiche, le persone nelle condizioni di Fabiano rischierebbero di vedersi negare quell’aiuto medico a morire senza soffrire che è invece attualmente legale grazie alla sentenza Cappato/DJ Fabo della Corte costituzionale” hanno dichiarato Marco Cappato e Filomena Gallo.

“Se infatti immaginassimo di applicare la legge in discussione a un caso come quello di Fabo, la verifica della sofferenza psicologica intollerabile (prevista come condizione indispensabile nel disegno di legge, ma non nella sentenza della Consulta) avrebbe potuto rappresentare un ostacolo, nonostante avrebbe superato la verifica relativa alle sofferenze fisiche, legate alla sua condizione di tetraplegia e cecità”, hanno continuato.

“Infatti, non è detto che una sofferenza psicologica insopportabile sia necessariamente presente nei malati irreversibili. Aver introdotto questo requisito in combinato disposto con le sofferenze fisiche, sembra più una trappola per negare alla persona malata la libertà di scelta che una condizione di tutela” hanno, quindi, concluso.