“Il suicidio assistito era lecito perché frutto dell’autodeterminazione del malato”

Sentenza di secondo grado del Processo Trentini: ieri sono state pubblicate le motivazioni.

Il commento di Filomena Gallo, che ha difeso Marco Cappato e Mina Welby nel Processo: “Una sentenza chiara, incontrovertibilmente incentrata sulla libertà di scelta del malato”

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva confermato, a seguito dell’udienza del 28 aprile 2021, l’assoluzione in primo grado di Mina Welby e Marco Cappato, imputati e poi prosciolti per i reati di istigazione e aiuto al suicidio per l’assistenza fornita a Davide Trentini, malato di sclerosi multipla cronica progressiva, nel raggiungere la Svizzera per ricorrere al suicidio assistito.

“Il lapidario divieto di aiutare taluno a procurarsi la morte, contenuto nella norma coniata in un periodo storico risalente in cui lo scopo unico era tutelare ad ogni costo la vita intesa come bene sociale, va coniugato col diritto ad una vita dignitosa e col diritto al rifiuto di trattamenti terapeutici a fronte di una malattia che abbia esito certamente infausto, a conclusione di un percorso altrettanto certo di dolore acutissimo e senza fine”, si legge a pagina 5 della Sentenza.

La Corte d’Appello di Genova si esprime, dunque, confermando sul tutta la linea la tesi difensiva di Marco Cappato e Mina Welby.

“Una sentenza chiara, incontrovertibilmente incentrata sulla scelta di libertà del malato”, ha dichiarato Filomena Gallo, codifensore nel processo a Mina Welby e Marco Cappato sul caso Davide Trentini e Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, “Una decisione che accoglie tutte le motivazioni della difesa di Marco Cappato e Mina Welby, che segna un importante passo in avanti sul tema. Nel testo leggiamo motivazioni che centrano il senso del rispetto della libertà personale inviolabile, del concetto di dignità di Davide Trentini, della sua scelta. Tutti diritti costituzionalmente rilevanti che subiscono il vuoto di affermazione determinato dallo Stato che non è intervenuto per rimuovere gli ostacoli al diritto all’autodeterminazione.”

Continua Filomena Gallo: “In attuazione della   sentenza Cappato emessa dalla Corte costituzionale, la Corte di Appello di Genova ha confermato  la sentenza di assoluzione di primo grado e  ne ha arricchito le motivazioni in diritto, “ritenendo l’impugnazione proposta è infondata; la sentenza appellata merita conferma”.

Davide “viveva una vita artificiale, fonte di insopportabile dolore fine a se stesso, perché la guarigione non sarebbe stata possibile, mentre la malattia sarebbe progredita sino a provocargli la morte in un giorno non definibile, ma certo”(pagina 6)… “Davide [è] sottoposto a trattamento terapeutico indispensabile per la sua sopravvivenza” (pagina 7), a prescindere dalla presenza o meno di macchinari, trattamenti di alimentazione artificiale e persino di evacuazione artificiale, la cui prova in giudizio è stata contestata, mentre durante l’istruttoria dibattimentale  di primo grado  tale requisito è stato provato perchè è emerso che Davide Trentini assumeva farmaci di significato vitale, senza i quali non sarebbe sopravvissuto.

Nel confermare la sentenza di assoluzione di primo grado appellata dal Pubblico Ministero di Massa nei confronti di Marco Cappato e Mina Welby, la Corte di Appello conclude nelle motivazioni scrivendo che: “Se [Davide] quindi aveva il diritto di interrompere tale terapia essenziale per la sua vita e di avviarsi alla morte, non gli può essere negato il diritto di rinunciare a vivere ancor prima di affrontare la brutale agonia che la sua gravissima malattia gli avrebbe imposto. Legittima era l’aspirazione alla conclusione della vita, lecito dunque era il suicidio assistito, poiché frutto dell’autodeterminazione del malato a congedarsi da una esistenza che non era più in grado di apprezzare, divenuta esclusivamente indicibile sofferenza”( pagina 7).

Conclude Gallo: “Questo passaggio delle motivazioni della Corte di Appello di Genova afferma un diritto umano fondamentale: la libertà di scelta di Davide Trentini, una scelta personale e consapevole. Attualmente sia per chi non ha tutti i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato, che per coloro che hanno i requisiti ma non possono procedere da soli, l’Associazione Luca Coscioni ha redatto con giuristi ed esperti, un quesito referendario per la legalizzazione dell’eutanasia che prevede l’abrogazione di una parte dell’art. 579 codice penale, che garantirà a tutti coloro che decidono, scelgono di porre fine alle proprie sofferenze, di poter agire nella piena legalità in Italia. Per i soggetti che non scelgono, che non voglio scegliere, che non sono nelle condizioni o capaci di scegliere, rimarranno in vigore tutti i divieti previsti nel nostro ordinamento nella piena tutela degli stessi. In assenza di una legge idonea, il referendum consente alle cittadine e ai cittadini di scegliere e rimuovere gli ostacoli all’esercizio di una libertà personale, azione che in base alla costituzione è prevista, e che avrebbe dovuto garantire lo Stato, ma il Parlamento ha scelto di non decidere  ”.

L’intero collegio giuridico di studio e difesa è stato composto da: Filomena Gallo, Francesco Di Paola, Gian Domenico Caiazza, Massimo Rossi, Maria Grazia Menozzi.