Ecco il parere della Commissione europea sulla legge ungherese in materia di carne coltivata

L’Associazione Luca Coscioni, insieme a Science For Democracy, aveva presentato un parere sulla legge ungherese che introduce divieti in materia di carne coltivata, ritenendola incompatibile col diritto europeo e internazionale. Il parere pubblicato dalla Commissione Europea, di cui proponiamo la traduzione conferma questa tesi.

Oggetto: Notifica n. 2024/0394/HU
Bozza di atto che vieta la produzione e la messa sul mercato di carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”)
Consegna di un parere dettagliato ai sensi dell’articolo 6(2) della Direttiva (UE) 2015/1535.

Gentile Signore,

Nell’ambito della procedura di notifica stabilita nella Direttiva (UE) 2015/1535, le autorità ungheresi hanno notificato alla Commissione il 10 luglio 2024 la bozza di atto che vieta la produzione e la messa sul mercato di carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”) (d’ora in poi, “la bozza notificata”).

Secondo il messaggio di notifica, la bozza notificata mira a introdurre un divieto sulla produzione e la messa sul mercato di carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”) al fine di affrontare preoccupazioni riguardanti la protezione della salute umana e dell’ambiente, la produzione agricola sostenibile e la preservazione del modo di vita rurale tradizionale.

L’esame della bozza notificata ha indotto la Commissione a emettere il seguente parere dettagliato.

Il paragrafo 1 della bozza notificata definisce la carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”) come segue:
‘Ai fini di questo Atto, la carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”) significa un prodotto isolato o prodotto da cellule o tessuti animali in condizioni artificiali al di fuori dell’organismo vivente.’

Il paragrafo 2 della bozza notificata stabilisce che:
‘Fatte salve le applicazioni mediche e veterinarie, la produzione e la messa sul mercato di carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”) e di prodotti contenenti carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”) come ingrediente saranno vietate.’

‘Alimento innovativo’ è definito nell’articolo 3(2)(a) del Regolamento (UE) 2015/2283 come ‘qualsiasi alimento che non è stato utilizzato per il consumo umano in misura significativa nell’Unione prima del 15 maggio 1997, indipendentemente dalle date di adesione degli Stati membri all’Unione, e che rientra sotto [una delle categorie elencate]’. Le due condizioni devono essere interpretate come cumulative.

Per quanto riguarda la carne coltivata, la categoria specifica di cui al punto (vi) dell’articolo 3(2)(a) di quel Regolamento include ‘alimenti costituiti da, isolati da o prodotti da colture cellulari o colture tissutali derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe’.

La carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”) come definita nel paragrafo 1 della bozza notificata soddisfa entrambe queste condizioni cumulative e dovrebbe quindi essere considerata un alimento innovativo.

In conformità al Regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi alimento innovativo è soggetto a un processo di autorizzazione pre-mercato, incluso una valutazione di sicurezza da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Una volta autorizzato, un alimento innovativo è incluso nell’elenco dell’Unione degli alimenti innovativi stabilito dal Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2017/2470 e l’alimento innovativo può essere commercializzato nell’Unione. Non è ancora stata concessa alcuna autorizzazione per prodotti di carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”); pertanto, questi prodotti non possono essere messi sul mercato nell’Unione, in conformità all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2015/2283. Un divieto è quindi superfluo, poiché attualmente il divieto di commercializzarlo deriva dalla legislazione dell’Unione e si applica a tutto il territorio dell’Unione.

In questo contesto, la Commissione osserva che la valutazione scientifica da effettuare da parte dell’EFSA nell’ambito della procedura di autorizzazione degli alimenti innovativi è volta a garantire che gli alimenti da mettere sul mercato dell’UE siano sicuri e non presentino rischi per la salute umana. Un divieto è quindi ingiustificato, poiché potrebbe precludere la procedura di autorizzazione armonizzata per gli alimenti innovativi a livello dell’UE, che include una valutazione scientifica da parte dell’EFSA.

Per i motivi esposti sopra, la Commissione emette un parere dettagliato come previsto nell’articolo 6(2) della Direttiva (UE) 2015/1535, con l’effetto che il paragrafo 2 della bozza notificata non è conforme alle disposizioni stabilite nei capitoli II-VI del Regolamento (UE) 2015/2283 riguardanti la procedura di autorizzazione per gli alimenti innovativi.

In questo contesto, la Commissione desidera richiedere alle autorità ungheresi di chiarire se esista attualmente sul mercato ungherese un prodotto di carne coltivata in laboratorio (“a laboratóriumi hús”) o se la misura notificata sia stata redatta per prevenire la loro immissione sul mercato ungherese.

La Commissione ricorda alle autorità ungheresi che ai sensi dell’articolo 6(2) della Direttiva (UE) 2015/1535, la consegna di un parere dettagliato obbliga lo Stato membro che ha redatto la bozza di regolamento tecnico interessata a rinviare la sua adozione per sei mesi dalla data della notifica.
Questo periodo di standstill termina quindi il 13 gennaio 2025.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle autorità ungheresi sul fatto che, ai sensi della disposizione sopra menzionata, lo Stato membro destinatario di un parere dettagliato è obbligato a riferire alla Commissione sull’azione che intende intraprendere riguardo a tale parere dettagliato.

Qualora le autorità ungheresi non rispettino gli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2015/1535 o qualora il testo della bozza di regolamento tecnico in esame venga adottato senza tener conto delle obiezioni sopra menzionate, o sia altrimenti in violazione del diritto dell’UE, la Commissione potrebbe avviare procedimenti ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Distinti saluti,
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione