Cronistoria giudiziaria del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge 40

Questo assurdo divieto è stato cancellato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 9 aprile 2014

Dal 10 marzo 2004, data di entrata in vigore della Legge 40in materia di Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, tutte le coppie sterili che avevano bisogno di accedere alla fecondazione assistita con donazione di gameti hanno visto cancellata questa possibilità a causa del divieto di cui all’articolo 4. Molte le coppie che si sono rivolte all’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica per chiedere assistenza contro il divieto che costringeva a recarsi all’estero per accedere a tecniche che fino al 9 marzo 2004 erano state applicate in Italia.

Il 1 aprile 2010, a seguito del ricorso di tre coppie austriache, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto che l’impossibilità totale di ricorrere alla fecondazione eterologa infrange il diritto alla vita familiare e il divieto di discriminazione, in violazione dunque dell’articolo 8 della Carta Europea dei diritti dell’Uomo. A seguito di questa decisione il Tribunale di Firenze ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa, previsto dalla legge 40/2004. Sono seguite le ordinanze di Catania il 21 ottobre 2010 e Milano 2 febbraio 2011.

Nel contempo, tuttavia, l’Austria ha presentato procedimento contro  la sentenza del 2010 emessa dalla Corte EDU. La Grande Camera della Cedu, nel novembre 2011, ha annullato la decisione precedente affermando come il divieto di fecondazione eterologa previsto nella legge austriaca non rappresentasse un’interferenza incompatibile e sproporzionata rispetto al contenuto dell’art. 8 CEDU.

Il 22 maggio 2012 la Corte Costituzionale, con ordinanza 150/2012, investita in via incidentale della questione di legittimità degli articoli 4, comma 3, 9, comma 1 e 3, e 12, comma 1, della legge n. 40/2004 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita), ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché procedessero  ad un rinnovato esame dei termini della questione, alla luce del mutato orientamento della Corte di Strasburgo nella sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011, nel caso S.H. e altri contro Austriarimette gli atti ai tribunali di Firenze, Milano e Catania

I giudici della Corte pur confermando la previsione da parte della normativa austriaca di  un divieto parziale alla fecondazione eterologa, similmente alla legislazione italiana sottoposta alla sua attenzione,  prendono atto anche della decisione della Grande Camera la quale ha invocato il principio in forza del quale gli Stati membri, nel legiferare, devono attenersi all’evoluzione sociale e scientifica delle norme e delle tecniche mediche, tenendo particolare considerazione del principio di uguaglianza, di quello alla non discriminazione e del diritto alla salute.


Approfondimenti: Leggi la dichiarazione degli avvocati Giandomenico Caiazza, Filomena Gallo e Gianni Baldini


I Tribunali di Firenze, Catania e Milano, accogliendo l’invito della Corte, riformulano le questioni di legittimità costituzionale, abbandonando ogni riferimento all’articolo 117 della Costituzione e valorizzando il contrasto tra la legge 40/2004 che vieta e sanziona l’accesso e la realizzazione delle tecniche di fecondazione eterologa e gli articoli 2, 3, 29, 31 e 32 della Costituzione.

Nel 2013, i Tribunali hanno quindi rinviato alla Consulta la legge 40 sollevando nuovamente il dubbio di legittimità costituzionale in merito al divieto di eterologa. L’Associazione Luca Coscioni ha anche assistito una delle coppie. Gli avvocati Filomena Gallo e Gianni Baldini si sono espressi sulle tre decisioni (Milano, Catania e Firenze), dove erano direttamente coinvolti


Approfondimenti: Leggi la pagina riassuntiva


La Corte, con sentenza di incostituzionalità n.162/2014, concludendo questo tortuoso percorso giudiziario, nell’accogliere le sollevate questioni di legittimità costituzionale ha affermato l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa di cui all’art. 4, comma 3, L. 40/2004, rendendo così possibile l’utilizzo di gameti di un terzo donatore, estraneo alla coppia.