Cappato/Dj Fabo: depositate le motivazioni della Corte di Milano

Marco Cappato e Dj Fabo Liberi Fino Alla Fine

Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Milano riguardanti il processo a carico di Marco Cappato imputato, nell’ambito della sua disobbedienza civile, per i reati di rafforzamento e aiuto al suicidio (art. 580 cp) prestato a Fabiano Antoniani (Dj Fabo).

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Dichiarazione di Filomena Gallo, coordinatrice del collegio di difesa di Marco Cappato:

“La Corte d’Assise rileva la presenza delle 4 condizioni imposte dalla Consulta con sentenza 242/19 per escludere la punibilità della condotta di aiuto al suicidio e la sussistenza dei 3 requisiti procedimentali, ovvero: verifica delle condizioni del malato da parte di un medico, volontà del malato espressa in modo chiaro e univoco e adeguata illustrazione al malato della possibilità di interrompere la propria vita attraverso sedazione profonda e contemporanea sospensione del trattamento di sostegno vitale.
La Corte di Milano ritiene dunque non punibile la contestata agevolazione al suicidio perché rientrante nella circoscritta area di non conformità costituzionale dell’art. 580 cp individuata dalla Consulta.
Pertanto, la formula assolutoria adottata è di insussistenza del fatto.
Attualmente la sentenza costituzionale 242/2019, costituisce un punto di partenza per garantire tutte le scelte di fine vita nel nostro Paese. Da qui il legislatore deve partire per affermare con legge la possibilità di porre fine alle proprie sofferenze attraverso l’aiuto medico alle persone capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, con patologie irreversibili fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che personalmente trovano assolutamente intollerabili.
Ricordo inoltre, che Marco Cappato e Mina Welby sono imputati dinanzi alla Corte di Assise di Massa per l’aiuto fornito a Davide Trentini e in vista dell’udienza del 5 febbraio abbiamo chiesto che siano ammessi ulteriori mezzi istruttori.

La Corte d’Assise di Milano, sul caso Cappato/Dj Fabo, aveva sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art 580 cp. Con sentenza 242/2019, la Corte costituzionale ha previsto la non punibilità dell’aiuto al suicidio per la persona affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili, tenuta in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale e capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Per i fatti pregressi alla sentenza 242/2019, come il caso di Marco Cappato/Dj Fabo, la Corte prevedeva la verifica dei requisiti da parte del giudice sul singolo caso. Si legge nella sentenza:

“Riguardo ai fatti anteriori la non punibilità dell’aiuto al suicidio rimarrà subordinata, in specie, al fatto che l’agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti.
Occorrerà dunque che le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto – patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli – abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico; che la volontà dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Requisiti tutti la cui sussistenza dovrà essere verificata dal giudice nel caso concreto”.