Filomena Gallo commenta: “La battaglia di Laura continua”. Domani, l’udienza in sede penale per rifiuto e omissione di atti d’ufficio
La Azienda Unitaria Sanitaria Locale Umbria 1 ha comunicato un diniego alla richiesta di Laura Santi, 48enne perugina affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla. Santi, ad aprile 2022, aveva chiesto all’azienda sanitaria competente la verifica delle proprie condizioni ai sensi della sentenza costituzionale 242 del 2019, ovvero per accedere al cosiddetto suicidio assistito.
Nelle motivazioni del documento della Azienda Sanitaria si legge che il gruppo multidisciplinare conferma le valutazioni già espresse nella relazione, in particolare che la signora Laura Santi: “1) è affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologica che trova assolutamente intollerabili 2) è capace di prendere decisioni libere e consapevoli 3) Ha una dipendenza totale e continuativa da terze persone in ogni attività quotidiana 4) non è tenuta in vita al mezzo di trattamenti di sostegno vitale ai sensi della sentenza della Corte costituzionale numero 242\2019”.
Alla luce della relazione del gruppo multidisciplinare e del parere del Comitato Etico l’Azienda Sanitaria scrive che: “In riferimento alle condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto al suicidio, prende atto dell’assenza di trattamenti di sostegno vitale e ritiene di conseguenza a maggioranza dei suoi componenti che ad oggi non vi siano i presupposti per esprimere un parere favorevole in merito”.
Dichiara l’avvocata Filomena Gallo, Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni e difensore che coordina il collegio legale – composto anche dagli avvocati Angelo Calandrini, Francesca Re e dalla dottoressa Alessia Cicatelli – di Laura Santi: “Per la nostra assistita stiamo valutando ulteriori azioni legali da intraprendere a seguito del diniego ricevuto. Diniego che evidenzia ancora una volta che il requisito del sostegno vitale è una condizione discriminatoria per una persona malata capace di autodeterminarsi, con un patologia irreversibile che determina sofferenza intollerabile e che quindi risponde ai tre requisiti previsti dalla Corte, tranne che per uno, la cui assenza non dovrebbe essere rilevante e non dovrebbe limitare la nostra libertà. Devo evidenziare che la relazione medica su cui si basa il diniego riporta che Laura è totalmente dipendente da atti compiuti da terze persone, nella mobilizzazione, nell’igiene personale, nel mangiare, nell’evacuare. Questo elemento, di fatto, non costituisce una assistenza vitale? In assenza di una interpretazione condivisa, dovranno essere i giudici a rispondere a questa domanda”.
Nel frattempo domani si terrà l’udienza in riferimento al procedimento penale intrapreso da Laura Santi: infatti il 31 maggio 2023, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, Laura ha depositato anche un esposto al fine di accertare se la condotta delle amministrazioni coinvolte nella procedura integri il reato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio (articolo 328 del codice penale) per aver omesso e rifiutato per oltre un anno di fornire una risposta completa che includesse il parere del comitato etico e che quindi consentisse di concludere la procedura prevista dalla sentenza 242.
L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.