No alla salute mentale “a tempo”: per il Consiglio di Stato il diritto alla salute prevale sui limiti di budget dell’Amministrazione

Biotestamento Consiglio di Stato dà il via libera

Con la sentenza n. 3074 del 10 aprile 2025, la Sezione III del Consiglio di Stato è tornata a occuparsi del tema dell’erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, focalizzandosi in particolare sulla possibilità di derogare ai limiti temporali di assenza dalla struttura terapeutica stabiliti dalle delibere regionali, quando siano presenti esigenze clinico-assistenziali specifiche e debitamente documentate.

Il caso nasce dal rifiuto dell’ATS di Milano – Città Metropolitana di riconoscere, anche solo parzialmente, il rimborso delle giornate di assenza superiori alle 40 consentite per una paziente affetta da una grave patologia cronica psichiatrica. La donna era ospite di una struttura in Liguria, nell’ambito di un progetto terapeutico condiviso che prevedeva un’alternanza tra la permanenza in comunità e il rientro periodico presso la famiglia, finalizzato a stabilizzare il suo quadro clinico. La base del diniego era la delibera ALISA n. 73/2018 della Regione Liguria, che all’art. 6 dell’allegato B2 prevede un limite massimo di 40 giorni annui per il riconoscimento del “mantenimento posto” (pari al 70% della retta). Superato questo limite, spetterebbe alla struttura e alla famiglia concordare sulla copertura dei costi.

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2061/2023, aveva accolto il ricorso dell’ADS della paziente, sottolineando l’importanza della continuità terapeutica e la mancanza di alternative assistenziali equivalenti. Secondo il Tribunale, il limite dei 40 giorni non poteva essere infatti applicato rigidamente in presenza di un percorso terapeutico validato dal servizio sanitario. Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente questa impostazione, precisando che l’art. 6 della delibera deve essere interpretato in coordinamento con l’art. 5, il quale consente il superamento del budget assegnato alla struttura in presenza di esigenze clinico-assistenziali specifiche, previa valutazione. Una lettura diversa, osserva il Consiglio, priverebbe di significato l’art. 5 e vanificherebbe la previsione stessa di una possibilità di deroga legata alle specificità del caso.

Dunque, non si possono applicare diritti di salute “a tempo”, se non si è proceduto alla verifica in concreto delle esigenze sociosanitarie ed assistenziali del caso, e ciò a prescindere dal dettato di legge che possa indicare un termine decadenziale dal beneficio.

Il Consiglio di Stato richiama, inoltre, un proprio precedente in sede cautelare (ordinanza n. 595/2023), dove si era già affermato che i rientri temporanei in famiglia non interrompono il percorso terapeutico, ma vi si inseriscono come momenti funzionali al benessere della paziente. In questa prospettiva, un diniego come quello oggetto del giudizio non incide solo sulla copertura finanziaria del servizio, ma va a colpire concretamente la possibilità stessa di attuare il regime assistenziale stabilito.

In conclusione, la decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più netto nel riconoscere la prevalenza del diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione, rispetto a vincoli di natura gestionale o finanziaria. Le amministrazioni sanitarie sono tenute ad adeguare il proprio operato alle specificità del caso clinico, evitando un’applicazione rigida e formalistica delle regole che rischi di compromettere l’effettiva tutela dei diritti degli assistiti. Il Consiglio di Stato ribadisce così che le deroghe previste dalla normativa regionale non sono eccezioni marginali, ma strumenti necessari per garantire una risposta flessibile e proporzionata ai bisogni reali dei pazienti. Ignorarle senza una motivazione clinica adeguata configura un vizio dell’atto amministrativo, tanto sotto il profilo della motivazione quanto della proporzionalità.