Iniziano le audizioni sull’eutanasia nelle Commissioni

parlamento italiano manovra 2019

Questa mattina si è tenuta la prima giornata di audizioni degli esperti in relazione alla proposta di legge popolare sulla legalizzazione dell’eutanasia. Auditi oggi: Consulta di bioetica, Comitato nazionale di bioetica e Centro nazionale trapianti.

Tutti i virgolettati che seguono sono sintesi a cura dell’autore. Per una fedele ricostruzione si rimanda alle registrazioni audio-video.

Il primo a intervenire per la Consulta di bioetica è stato il professor Piergiorgio Donatelli: “La prima domanda da porsi è se considerare il fine vita un’eccezione o se questo va regolato come tutti gli altri ambiti della vita. La mia risposta è che non è un’eccezione. Va regolamentato secondo principi di uguaglianza e libertà. Tra le scelte di fine vita da regolamentare, l’eutanasia. La vita è frutto di un progetto (sul lavoro, sugli affetti, sulla religione, sulla cultura), perché non lo è il fine vita? Chi si oppone all’eutanasia ritiene che questo status morale pieno alla fine della vita viene meno. Dallo sviluppo democratico della società abbiamo ereditato una cultura morale che escludeva parte delle scelte individuali in alcune fasi della vita. Il progresso civile e democratico ha eroso questa concezione. Dal punto di vista delle condizioni materiali, non ha più senso parlare di morte naturale quando veniamo collegati a macchine e moriamo per scelte esterne, mediche e non solo. Dato che la vita è frutto di un progetto, anche il fine vita lo è. Le dittature proibiscono scelte e libertà. Dobbiamo approcciare la morte con lo stesso progetto coerente della vita. Questa fase non può essere frutto di scelte mediche e deontologiche. Abbiamo bisogno di una legge per permetterci di scegliere e per educarci. La 219/17 va completata gradualmente contemplando l’eutanasia volontaria attiva. Nelle condizioni in cui moriamo oggi va rispettata la libertà e il personale senso del pudore, della sofferenza e della dignità”.

Sempre per la Consulta di Bioetica, l’avvocato Francesca Girardi: “Dobbiamo mettere al centro l’autodeterminazione in ambito sanitario. I casi Welby, Englaro, Piludu e Antoniani sono solo i più noti e hanno avuto il merito di spingere la riflessione sul tema fino ai tribunali. La magistratura ha dato una lettura laica dell’ordinamento. Vi è un nuovo modo di intendere la persona nel suo complesso, con un concetto di dignità da non poter intendere in bianco e nero, ma che si va a colorare con ciò che la persona pensa per sé. La 219/17 è una buona base da approfondire con una riflessione sull’eutanasia. E’ cambiato il modo di intendere la morte come pezzo di vita, non esterna a questa. In questa lettura l’eutanasia è da considerarsi parte delle possibili scelte individuali a tutela della vita e della libertà per il principio di autodeterminazione. L’esigenza di legiferare dal punto di vista giuridico è di tipo sistematico, per colmare un vulnus dell’ordinamento”.

Alle domande dei deputati Palmieri (FI), Pagano (LEGA), Sportiello (M5S) e Sarli (M5S), ha risposto il professor Luca Savarino: “La legge popolare non rappresenta un punto di partenza utile perché superata nei primi due articoli dalla 219/17. Il Parlamento ha tempo fino al 24 settembre, a chiederlo è la Corte costituzionale. Ciò di cui si discute è se un paziente in determinate condizioni può chiedere qualcosa in più rispetto al rifiuto dei trattamenti. Il Parlamento deve dire sì o no rispetto all’ordinanza della Corte. La Consulta parla di condizioni irreversibili di persone capaci di intendere e volere e con gravissime sofferenze. Su questo si deve esprimere il Parlamento e non c’entrano nulla le vicende di Alfie Evans e Charlie Gard richiamati da Pagano. Nel loro caso si trattava di sospensione delle terapie, già normate in Italia”.

A seguire il Comitato nazionale di Bioetica con il professor Lorenzo D’Avack: “Non voglio parlare di elementi bioetici. Le tematiche dell’eutanasia sono discusse ampiamente anche negli altri Paesi e si trovano soluzioni differenti. Quando ho letto l’ordinanza della Consulta ho pensato: ‘povero legislatore’. Questo perché l’ordinanza non dice cos’è l’aiuto al suicidio ed è divisa in due parti: prima difende la bontà dell’articolo 580 del codice penale, poi chiede un’eccezione in relazione anche alla 219/17 che prevede la sedazione profonda. Ne consegue che il 580 vada modificato allargando la 219/17 dall’interno. Quest’ultima legge e l’eutanasia però non hanno niente a che fare l’una con l’altra. Mi auguro che il legislatore non tocchi la 219/17 per incorporare la modifica del 580. Tra l’altro la Consulta confonde il 580 cp con il 579. Anche qui dovrete prendere una decisione. Di cosa vi volete occupare?”.

Alle domande e ai richiami al ruolo di presidente del CNB di Cecconi (MISTO), Carnevali (PD), Palmieri (FI), Pagano (LEGA), Trizzino (M5S, relatore) e Potenti (LEGA), la risposta di D’Avack è stata: “La Consulta chiede la possibilità di prevedere l’obiezione di coscienza per il medico e un percorso di garanzia per il paziente. Spetterà comunque a medici, operatori sanitari e farmacisti dire che ne pensano. La legge 219/17  non è sufficiente rispetto all’eutanasia o al suicidio assistito, perché la sedazione profonda è altro. Molte correnti di pensiero ritengono che se ci fossero cure palliative valide – che sono un prerequisito come dice la Consulta – non ci sarebbero richieste eutanasiche”.

Segue l’audizione del Centro nazionale trapianti con l’intervento della dott.ssa Letizia Lombardini: “Il primo invito che vi rivolgo è quello di tenere distinti i trattamenti di fine vita dalla donazione, prelievo e trapianto degli organi. Tutto ciò che riguarda questi ultimi è estraneo a ciò che succede prima dell’accertamento della morte. Se l’eutanasia venisse ritenuta lecita, l’unica cosa che possiamo proporre è quella di prevedere contestualmente l’espressione della volontà di donare gli organi, anche se – dato che all’articolo 3 comma 5 si dice che può fare richiesta di trattamento eutanasico chi “è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi” – questi soggetti sono difficilmente idonei alla donazione”.