Approvata in Spagna una legge che legalizza l’Eutanasia

legge eutanasia in spagna

Con una votazione storica, il 18 marzo 2021 la Camera Bassa del Parlamento spagnolo ha approvato definitivamente la legge sull’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito (proposta di legge 122/000020 Proposicion de Ley Organica de regulacion de la eutanasia)

Il disegno di legge che regola il diritto a una morte dignitosa è stato approvato con larga maggioranza dalla Camera in prima lettura il giorno 17 dicembre 2020 con 198 voti a favore e 138 contrari e 2 astensioni. La proposta è passata al Senato che, dopo l’inserimento di 4 emendamenti non sostanziali, l’ha approvata il 10 marzo 2021 con 155 voti a favore, 100 contrari e 3 astensioni. L’inserimento di emendamenti dal Senato ha reso necessario un ulteriore passaggio nella Camera Bassa, che senza ulteriori ostacoli ha approvato definitivamente la legge con 202 voti a favore e 141 contrari.

Ciò renderebbe la Spagna il sesto paese al mondo a riconoscere il diritto ad un fine-vita dignitoso, dopo i Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Canada e di recente la Nuova Zelanda. In Svizzera, il suicidio assistito “per motivi non egoistici” è legale come in alcuni stati degli Stati Uniti d’America e dell’’Australia. In Germania, Austria, Italia e Peru sono state emesse delle sentenze delle rispettive Corti Supreme che permettono l’assistenza al suicidio invitando i parlamenti relativi di legalizzare in tal senso.

La Legge consentirà alle persone che soffrono di una condizione di salute grave e incurabile di richiedere e ricevere assistenza a porre fine alla propria vita. Diversi membri del Parlamento hanno sottolineato che i sondaggi mostrano che la maggioranza degli spagnoli (nel 2019, era favorevole l’83% della popolazione secondo Fondacion BBVA e, sempre nel 2019, 69% dei medici secondo Officina Medica Ass. Madrid) è favorevole alla regolamentazione del diritto di morire.

“È una richiesta della società civile che supera le differenze ideologiche”, ha affermato il ministro della Salute Salvador Illa del Partito Socialista Operaio Spagnolo e che l’approvazione del disegno di legge dimostra che la Spagna è “un paese democratico e maturo. Non potevano rimanere impassibile davanti a una sofferenza insopportabile”. Va anche detto che negli ultimi anni la Camera Bassa si era rifiutata di legiferare in materia fino a quattro volte.

Il leader del Ciudidanos (cittadini), Ines Arrimadas, ha detto che è stato un onore sostenere il disegno di legge, proposto dei partiti di sinistra. “Siamo liberali e sosteniamo la libertà”, chiedendo ai detrattori di astenersi dal trasformare il contenuto del disegno di legge in “una caricatura”. 

Solo i gruppi di centro-destra – il Partito Popolare (PP), Vox e l’Unione del Popolo Navarrese (UPN) – hanno votato contro il disegno. Mentre il PP ha attenuato le sue critiche, il parlamentare di Lourdes Mendez Monostero ha affermato che la legge introdurrà “un’industria della morte” in Spagna. Inoltre, ha detto che l’eutanasia rappresenta “la distruzione della nostra cultura”. Dopo l’approvazione definitiva della Legge, Vox ha ulteriormente inasprito le sue critiche. Il discorso contro l’eutanasia è stato molto duro.

Una regola di morte”, una “beffa” che “supera i limiti di uno Stato democratico” e diventa “particolarmente ripugnante” quando decine di migliaia di morti pandemiche sono ancora in lutto. “Diciamo addio alla vita, ai diritti umani e ai principi della Costituzione”. I due partiti hanno annunciato che presenteranno ricorso di costituzionalità presso la Corte Costituzionale, chiedendo alla Corte di sospendere la norma fino alla sentenza.

A seguito di queste dure accuse, la eurodeputata socialista María Luisa Carcedo, ex ministro della Sanità e uno dei principali promotori della legge, ha sottolineato l’importanza della scomparsa delle sanzioni penali per coloro che aiutano qualcun altro a morire. La norma è “libertà con lettere maiuscole”. Il deputato socialista ha risposto alla richiesta del Partito Popolare di migliorare le cure palliative ricordando che sono stati loro a opporsi fino a tre volte a una legge in materia e a voler ridurre a €12 miliardi i fondi disponibili.

I casi più eclatanti del passato

I legislatori hanno espresso parole di elogio per le persone che hanno combattuto per decenni per il diritto all’eutanasia in Spagna. Come per esempio Ramòn Sampedro, un uomo tetraplegico che ha concluso, nel 1988, la sua vita con l’aiuto di un amico dopo una campagna per porre l’attenzione al suo caso, durata 30 anni. La sua storia è stata la base per un film pluripremiato, The Sea Inside, con protagonista Javier Bardem.

I sostenitori del disegno di legge hanno anche ricordato il caso di Maria José Carrasco, una donna malata terminale il cui marito è stato arrestato nell’aprile 2019 per averla aiutata a porre fine alla sua vita, così come Luis Montes, un medico che è stato rimosso dal suo incarico all’ospedale di Leganés 15 anni fa dopo che le autorità regionali di Madrid lo hanno accusato di sedare i malati terminali.

Le disposizioni più significative della Legge

L’articolo 3 definisce alcuni concetti tra i quali:

  • Il consenso informato di un paziente in piena facoltà di intendere e volere significa di ricevere l’informazione adeguata a poter chiedere il fine-vita volontario;
  • Si tratta di “una malattia grave, cronico e disabilitante”, condizione che riguarda una persona affetta di limitazione che incidono direttamente sulla attività fisica autonoma e su quella della vita quotidiana, in maniera tale che limita la sua autonomia. Detta condizione causa una sofferenza fisica o psichica costante e insopportabile senza possibilità di sollievo che la persona considera tollerabile, con una prognosi di vita limitata e in un contesto di fragilità progressiva;
  • Obiezione di coscienza cioè il diritto individuale del personale sanitario di non accertare la richiesta del paziente di terminare la vita;

La prestazione dei medici avviene in due modi:

  • La somministrazione diretta di una sostanza letale da parte del personale sanitario competente;
  • La prescrizione o la consegna al paziente da parte del personale sanitario di una sostanza letale, in modo che questo possa autonomamente somministrarsela per causare la propria morte. La legge non indica che un medico deve essere presente al momento dell’autosomministrazione.

L’articolo 4 tratta il diritto delle persone di chiedere assistenza a morire rispettando i criteri indicato nell’articolo 3 della Legge. La decisione è stata presa in piena autonomia, quindi è fondamentale l’adeguata informazione del (equipe) medico sulla sua condizione di saluto fisica o psichica del paziente. Deve risultare dal dossier medico che il paziente ha ricevuto detta informazione e che l’ha capito. È garantito la disponibilità di strutture e risorse finanziare perché la Legge potrà essere applicata in modo adeguato.

L’articolo 5 stabilisce i requisiti per ricevere la prestazione dell’assistenza alla morte. Possono accedere al servizio i maggiorenni, cittadini spagnoli e residenti in Spagna per almeno 12 mesi. Il paziente deve presentare due richieste, con un intervallo di 15 giorni, per iscritto o con un altro metodo (ad esempio quello audiovisivo), senza nessuna pressione esterna. Il desiderio di morire deve essere costante nel tempo. Nel caso che il medico certifica che il paziente è incapace di intendere e volere, sono considerati validi per accertare la richiesta del paziente, documenti sottoscritti prima del verificarsi dello stato di incapacità come un biotestamento, disposizioni anticipate di trattamento o documenti equivalenti.

L’articolo 6 descrive dettagliatamente la procedura per chiedere la prestazione.

L’articolo 7 tratta il diritto del paziente nel caso in cui la richiesta venga rifiutata. In tal caso il paziente potrà ricorrere entro 15 giorni alla Commissione di Garanza e di Valutazione (Comisiòn de Garantia e Evaluaciòn) che chiamerò Commissione in seguito. Oltre a detto ricorso, il medico curante deve informare entro 5 giorni dalla data della deposizione del ricorso, la documentazione prevista dall’articolo 12, spiegando le ragioni del rifiuto.

L’articolo 8 tratta le disposizioni per l’intervento obbligatorio di un secondo medico che analizza la storia medica del paziente e lo visita. Dopo il parere favorevole del secondo medico, il medico curante invia la richiesta e la relativa documentazione entro 3 giorni al Presidente della Commissione.

L’articolo 10 tratta la verifica della Commissione delle richieste pervenute. Il Presidente incarica entro due giorni 2 membri, un medico e un giurista, di verificare la documentazione per accertare che siano rispettati i requisiti fissati nell’articolo 5 della Legge. Il parere dei membri deve essere trasmesso al Presidente entro 7 giorni di calendario, il Presidente a sua volta invia il parere al medico curante entro 2 giorni di calendario che in seguito provvede all’applicazione dell’eutanasia.

L’articolo 11 descrive le procedure da seguire per l’applicazione dell’eutanasia secondo il manuale di buona pratica pubblicato dal Consiglio Interregionale del Sistema Nazionale di Salute.

L’articolo 12 indica il contenuto dei due formulari (documento primer e segundo) che il medico deve inviare alla Commissione entro 5 giorni lavorativi dopo l’applicazione dell’eutanasia.

Gli articoli 13, 14 e 15 stabiliscono rispettivamente la garanzia dell’accesso al servizio, il luogo dell’applicazione che possono essere le istituzioni pubbliche, private o convenzionate ma anche il domicilio del paziente e le confidenzialità dell’informazione per quanta riguarda il paziente.

L’articolo 16 riguarda il diritto dell’obiezione di coscienza del personale sanitario. Detta obiezione deve essere manifestata anticipatamente e in forma scritta. Le amministrazioni sanitarie devono tenere un registro per la registrazione delle dichiarazioni di tali obiettori.

Gli articoli 17, 18 e 19 riguardano la creazione e la composizione delle Commissioni, organizzate a livello regionale oltre alle funzioni da svolgere e la segretezza dell’informazioni dei pazienti deceduti in seguito all’eutanasia.

Alcuni punti delle disposizioni aggiuntive riguardano:

  • L’ aggiornamento del Codice penale ribadendo che l’eutanasia e l’assistenza al suicidio sono reati salvo quando dette applicazioni sono state eseguite secondo i criteri stabiliti da questa legge;
  • La formazione dei medici con particolare attenzione alla comunicazione tra medico e paziente e la promozione della conoscenza della Legge anche per i cittadini;
  • La legge entra in vigore tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato.