Nei Paesi Bassi non è illegale l’applicazione del divieto di suicidio assistito

Nel 2017, la Cooperativa Ultima Volontà (Coöperatie Laatste Wil in seguito CLW) ha individuato una polvere chimica chiamata mezzo X che consentirebbe avvelenarsi causando una morte umana e dignitosa. La CLW ha iniziato la preparazione per la sua distribuzione esclusivamente ai soci. Prima della distribuzione è intervenuto il Procuratore Generale che ha vietato la distribuzione e ha arrestato il Presidente della CLW, che, poi, è stato rilasciato. In seguito ad un patto con l’industria chimica, il mezzo X non viene più venduta a privati. Per i dettagli vedi in seguito. Da allora la sostanza è stata commercializzata clandestinamente e, probabilmente, migliaia di olandesi ne sono in possesso. Più tardi si è scoperto che erano sorti dubbi su quanto fosse indolore una morte utilizzando il mezzo X.

Nello stesso periodo è stata presentata una proposta parlamentare di legge* che dovrebbe rendere possibile per le persone che hanno più di 75 anni, considerando la loro età veneranda, anche definita “la stanchezza di vivere”, di ottenere un farmaco letale, rispettando certi requisiti. La proposta finora non è stata discussa dal Parlamento. Per costringere lo Stato a rispettare l’autodeterminazione dei cittadini, la CLW e 29 privati (in seguito i querelanti) hanno intentato una causa contro lo Stato olandese.

Il caso riguarda la questione se lo Stato abbia agito, e agisca, illegalmente nei confronti dei querelanti applicando pienamente il divieto di suicidio assistito, che è incluso nell’articolo 294 capoverso 2 del Codice penale (di seguito: CP). I querelanti ritengono che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito CEDU) derivi (tra le altre cose) dal diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita. Secondo loro, ogni persona ha il diritto fondamentale di disporre volontariamente e deliberatamente del momento e del modo in cui pone fine alla propria vita. Secondo i querelanti, lo Stato lo rende impossibile criminalizzando il suicidio assistito, limitando l’accesso a un “farmaco di fine-vita” sicuro e perseguendo e criminalizzando terzi che forniscono assistenza al suicidio assistito.

La CLW è un’associazione cooperativa fondata nel 2013 con oltre 24.000 membri. Il suo scopo è quello di consentire ai suoi membri di porre fine alla propria vita sotto il proprio controllo nell’ambito dei quadri giuridici e di promuovere il dibattito al riguardo. Secondo la CLW, una fine della vita sotto il proprio controllo significa in primo luogo che qualcuno possa decidere da solo quando e come morire, senza l’assistenza da parte di terzi. Questo, a detta della CLW, è il percorso autonomo. La CLW si concentra sul rendere disponibile questo percorso e si sforza di ottenere mezzi sicuri, umani e legali disponibili per realizzare un fine-vita autonomo (di seguito: mezzi di fine-vita).

Nei Paesi Bassi, il suicidio non è punibile. Assistere al suicidio o fornire mezzi per farlo, al contrario, lo è. Un’eccezione a questa disposizione si applica – come verrà discusso di seguito – al suicidio assistito applicato da un medico a causa della sofferenza grave e senza speranza a causa di un’affezione di origine medica di una persona che cerca aiuto per una causa medica, secondo le disposizioni e le linee guida applicabili.

La disponibilità gratuita dei mezzi per il fine-vita è limitata dallo Stato. Ad esempio, il possesso o l’importazione del farmaco Pentobarbitale è punibile secondo la legge sull’oppio e il possesso o l’importazione del farmaco Tiopental secondo la legge sui medicinali. Oltre a queste criminalizzazioni, lo Stato cerca attivamente di combattere la libera disponibilità di mezzi di fine-vita. Nel 2019, lo Stato ha introdotto il “Codice di segnalazione dei rischi di suicidio con l’aiuto di sostanze chimiche” in collaborazione – tra gli altri – con il Consiglio di Commercio al Dettaglio, l’Associazione dei commercianti di prodotti chimici e l’Associazione dell’industria chimica olandese. In esso, lo Stato ha stipulato accordi sull’autoregolamentazione, in base ai quali i firmatari si sono impegnati a non fornire più ai privati sostanze chimiche che possono servire come mezzi che causano il fine-vita.

Nella controversia i querelanti sostengono che il giudice (per quanto possibile) ha dichiarato provvisoriamente esecutiva la sentenza, che dichiara:

  1. il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita deriva dai diritti generali dell’individuo e dalla CEDU;
  2. anche i parenti di persone che desiderano un fine-vita autonomo hanno diritto alla protezione sulla base del diritto generale dell’individuo e della CEDU e che tale protezione può configurarsi sia come qualità in termini di protezione dell’interessato stesso, ma anche come derivato;
  3. il divieto di suicidio assistito viola il diritto generale dell’individuo e il diritto al rispetto della vita privata, nonché il diritto di coloro che sono disposti a fornire assistenza volontariamente;
  4. il divieto di suicidio assistito rende praticamente impossibile esercitare il diritto all’autodeterminazione sulla vita e sulla fine della vita, almeno in modo dignitoso e umano, e quindi mina di fatto il diritto all’autodeterminazione;
  5. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti dei querelanti applicando pienamente il divieto esistente di suicidio assistito;
  6. lo Stato ha agito, agisce e agirà illegalmente nei confronti di tutti coloro per i quali la CLW si oppone nel presente procedimento sulla base dell’articolo 305bis libro 3 del Codice civile **).

In via sussidiaria, la sentenza stessa dichiara che:

  1. prendere una decisione tale che il tribunale come buona giustizia presumerà di essere, per quanto possibile, in linea con quanto stabilito nella citazione e in altro modo dagli querelanti e dalle persone ivi richieste;

Dopo un’ampia analisi e il confronto con la giurisprudenza olandese e le sentenze del CEDU in materia, il tribunale ha deciso come segue

  1. dichiara irricevibili le richieste dei co-querelanti (querelanti di indicati ai numeri tra 2 e 30);
  2. dichiarairricevibile nelle domande di cui ai sensi di I, II, III e IV la richiesta della CLW;
  3. respinge le argomentazioni di cui ai punti V, VI e VII;

La traduzione integrale della sentenza è consultabile sul sito www.finevitavolontario.it sotto il titolo “Paesi Bassi: 14 dicembre 2022, Sentenza tribunale de L’Aja: l’applicazione penale del divieto di suicidio assistito non è illegale”.

Nel comunicato stampa, la CLW osserva che la Corte non ha preso lo spazio che avrebbe potuto occupare sulla base della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). I Paesi Bassi non stanno seguendo le orme della Germania e dell’Austria, dove è possibile morire in modo umano e autodiretto con l’aiuto volontario dei propri cari.

La considerazione giuridica al paragrafo “5.15 La Corte precisa, anzitutto, che dalla giurisprudenza della CEDU sopra esposta risulta che, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, ogni persona ha il diritto di decidere come e in quale momento porre fine alla propria vita, purché tale persona sia in grado di determinare liberamente la propria volontà e di agire di conseguenza”, colpisce particolarmente come sintesi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: “La Corte afferma innanzitutto che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sopra presentata risulta che ogni individuo ha il diritto di decidere, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU, come e a che ora porre fine alla sua vita,  a condizione che tale persona sia libera di determinare la propria volontà e di agire di conseguenza».

La Corte non si spinge molto oltre. Il giudice sceglie deliberatamente di interpretare la giurisprudenza della Corte EDU nel minor modo possibile e di non offrire alcuna ulteriore protezione. In Germania e in Austria questo è stato fatto.

Tuttavia, la corte riconosce che la Legge del 2002 sul “Controllo dell’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito (WTL)” non è aperta a tutti. Ciò significa che le persone “possono cadere tra la banchina e la nave”. Seguire l’articolo 8 della CEDU e riconoscere il diritto all’autodeterminazione fino alla propria fine vita, ma poi non voler fare nulla al riguardo è codardo, crudele e disumano. I parenti che erano presenti a una morte auto-scelta saranno quindi ancora trattati come criminali e rinchiusi. La Corte ha perso un’importante opportunità per riconnettersi con la realtà di oggi. Il divieto di suicidio assistito, una legge del 1886, rimane la norma.

L’Associazione per il Fine-Vita Volontario olandese (NVVE) ha dichiarato di essere delusa delusa dalla sentenza. Questo mantiene la situazione in cui il governo nega ai suoi cittadini il diritto di morire con dignità sotto il proprio controllo. Il suicidio assistito rimane punibile per le persone che non possono accedere all’eutanasia e che non hanno accesso ai mezzi per consentire una morte dignitosa. Perché le persone devono morire in modo terribile? E perché ci basiamo su una legislazione obsoleta, fatta quando la fine della vita auto-scelta era ancora “peccaminosa”? Nel frattempo, la Germania e l’Austria stanno raggiungendo i Paesi Bassi quando si tratta di consentire il suicidio assistito – a determinate condizioni.

Molte persone pensano che il divieto di suicidio assistito sia finalizzato ad impedire l’istigazione al suicidio, ma la paura di abusi non è la ragione per cui il suicidio assistito è proibito. L’incitamento al suicidio è già proibito da un altro articolo della legge, e uccidere una persona è molto diverso dal fornire assistenza al suicidio. Le due associazioni continuano a lottare per questo: un fine-vita dignitoso che dovrebbe essere disponibile per tutti. La CLW sta studiando la sentenza e ha deciso di appellarsi.

Il dibattito sul tema vita compiuta continua nella società civile. Un recente sondaggio ha dimostrato che oltre il 60% dei cittadini è a favore di mettere a disposizione un mezzo letale a chi che considera la sua vita compiuta se la persona rispondesse a certi requisiti. Considerando l’attuale alleanza di governo non si prevede una discussione della proposta di legge in questa legislazione, tesi confermata dagli “addetti ai lavori”.

 

Fonti: Comunicati stampa della CLW e dell’NVVE e il “De Volkskrant” del 14 dicembre 2022

*) Per maggiore informazione del contenuto della proposta di legge si consulta la pubblicazione “Libertà di decedere il fine-vita volontaria in Olanda – capitolo 11 paragrafo 1” edita dalla NewPress Edizioni S.r.l., Lomazzo (CO) 

**) Articolo 305 bis terzo libro Codice civile

1 Una fondazione o un’associazione avente piena capacità giuridica può intentare un’azione per la tutela di interessi analoghi di altre persone nella misura in cui rappresenta tali interessi conformemente al proprio statuto.

2 Una persona giuridica di cui al capoverso 1 è irricevibile se, date le circostanze, non ha tentato sufficientemente di ottenere la domanda consultando il convenuto. Un termine di due settimane dal ricevimento da parte del convenuto di una richiesta di consultazione, che indichi la richiesta, è in ogni caso sufficiente a tal fine.

(3) L’azione di cui al paragrafo 1 può essere diretta a ordinare al convenuto di pubblicare o far pubblicare la sentenza secondo modalità stabilite dal giudice e a spese della parte o delle parti designate dal giudice. Non può chiedere un risarcimento in contanti.

4 Un comportamento non può costituire il fondamento di un’azione di cui al capoverso 1, se la persona lesa vi si oppone.

5 Una decisione non produce effetti nei confronti di una persona il cui interesse è tutelato e che essa escluda che la decisione produca effetti nei suoi confronti, a meno che la natura della decisione non consenta che la sua efficacia non possa essere esclusa solo nei confronti di tale persona.