Chi è Massimiliano

Massimiliano, toscano 44enne, era affetto da sclerosi multipla che lo aveva quasi completamente paralizzato e reso faticoso parlare. Negli ultimi anni di vita il dolore era diventato insopportabile e l’impossibilità di muoversi e di compiere qualsiasi attività in modo autonomo faceva sentire Massimiliano in gabbia, senza alcuna prospettiva. Così ha contattato Marco Cappato, per ricevere il suo aiuto a raggiungere la Svizzera dove porre fine alle sofferenze ormai diventate insopportabili e senza alcuna possibilità di regressione, vista l’irreversibilità della sua patologia.

Perché la Svizzera

Massimiliano non dipendeva ancora da trattamenti di sostegno vitale intesi in senso restrittivo o meccanico o classico (come: presidi, farmaci o macchinari sanitari con la funzione di rallentare il progredire della malattia e quindi l’evento morte) come previsto dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale nell’ambito del procedimento che vedeva Marco Cappato imputato per l’aiuto fornito a Dj Fabo.

Massimiliano era affetto da patologia irreversibile fonte di sofferenza per lui intollerabile, era pienamente capace di autodeterminarsi.

Massimiliano dipendeva da una assoluta e completa assistenza da parte di terzi.

Ma il veloce progredire della malattia, le sofferenze sempre più insopportabili e i dolori sempre più acuti, lo avevano fatto arrivare alla conclusione di non voler attendere oltre.

Massimiliano, infatti, non voleva e non poteva attendere di essere tenuto in vita da un presidio sanitario così come non voleva e non poteva attendere le verifiche da parte del SSN.

Nel dicembre 2022 è stato quindi accompagnato in Svizzera da Felicetta Maltese e Chiara Lalli, entrambe iscritte all’associazione Soccorso Civile.

Massimiliano è morto lontano da casa sua l’8 dicembre 2022.

L’autodenuncia

Il 9 dicembre 2022, presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Novella a Firenze, Felicetta Maltese e Chiara Lalli insieme a Marco Cappato si sono autodenunciati, esponendo i fatti relativi all’aiuto fornito a Massimiliano e consistito nell’averlo accompagnato presso la clinica Svizzera dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito e nell’aver provveduto con il pagamento dell’auto attrezzata  per trasporto disabili al trasporto.

In data 19 ottobre 2023, dunque dopo circa 10 mesi di indagini, è arrivata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze la richiesta di archiviazione, ex articolo 408 del codice di procedura penale per Marco Cappato, responsabile legale dell’Associazione Soccorso Civile, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, che accompagnarono Massimiliano in Svizzera per ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Il Pubblico Ministero, Carmine Pirozzi, dopo aver escluso l’ipotesi di cui all’articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente), si è concentrato su quella di cui all’articolo 580 del codice penale (istigazione e aiuto al suicidio) escludendo l’istigazione e concentrandosi sull’agevolazione.

Verificando la possibilità di applicazione della causa di non punibilità, così come delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 242/2019, il Pubblico Ministero ha effettuato una disamina delle quattro condizioni previste per la persona malata, ritenendo non sussistente quella di cui alla lettera c), ovvero il trattamento di sostegno vitale, ritenendo anche però, che la condotta posta in essere Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese sia da ritenersi rientrante negli atti preparatori e quindi non penalmente rilevante, così motivando la richiesta di archiviazione.

Infine, in subordine scrive che qualora ‘il giudice [per le indagini preliminari] ritenesse integrata nel caso di specie la tipicità di aiuto al suicidio, al momento di valutare l’applicazione agli indigati della causa di non punibilità dell’articolo 580 codice penale dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, come modificata dalla sentenza della Corte costruzione 242/19, nella parte in cui prevede tra i requisiti di liceità della condotta di aiuto al suicidio la circostanza che l’aiuto sia prestato a favore di “persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, per contrasto con gli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione.

In data 23 novembre 2023, si celebrava davanti al Giudice per le indagini preliminari (GIP), dottoressa Agnese Di Girolamo, una udienza in camera di consiglio per verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di archiviazione così come prospettata dal Pubblico Ministero e, con motivazioni diverse, richiesta anche dai difensori degli indagati che in subordine chiedevano fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale sul requisito della presenza dei trattamenti di sostegno vitale.

La GIP ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e dai difensori degli indagati perché la condotta degli indagati non ricade nelle ipotesi di non punibilità introdotte dalla sentenza Cappato-Antoniani della Corte costituzionale, poiché Massimiliano non aveva un trattamento di sostegno vitale, strettamente inteso. Quindi risulterebbero soddisfatte tre condizioni su quattro del giudicato costituzionale.

La Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 17 gennaio 2023, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale “dell’art. 580 del codice penale, come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

La Corte costituzionale

L’udienza davanti alla Corte costituzionale si è tenuta il 19 giugno 2024 e la Corte si è riservata. Ora, quindi, i Giudici delle leggi dovranno stabilire se l’art. 580 del codice penale, così come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019, sia costituzionalmente illegittimo là dove prevede tra i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito la presenza di “trattamenti di sostegno vitale”.

— Ultimo aggiornamento 24 giugno 2024 —