1. Cosa prevede la legge Varchi?
La proposta di legge Varchi rende la fecondazione assistita con gravidanza per altri un reato universale, cioè un reato per i cittadini italiani che vanno all’estero, quindi anche se effettuata in paesi dove è legale e regolamentata.
La gravidanza per altri è già un reato in Italia, punibile, secondo la legge 40 del 2004 (articolo 12 comma 6), con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.
2. Perché ritenete la legge Varchi giuridicamente di difficile applicazione?
Una norma di questo tipo è difficilmente applicabile perché pretende di criminalizzare un fatto che non è previsto come reato nel paese straniero, ignorando un principio fondamentale che regola i rapporti fra gli Stati, ovvero quello della “doppia incriminazione”.
Il solo fatto che la gravidanza per altri sia lecita e regolamentata in alcuni Paesi non la rende un “reato universale”. In ben 66 Paesi la GPA è regolamentata e normata e questo renderà difficile l’applicazione della legge, soprattutto nella fase di cooperazione di polizia per l’acquisizione di fonti di prova. Inoltre, imporre sanzioni così severe ai genitori che vanno all’estero pone problemi etici e pratici: non solo le famiglie potrebbero affrontare cause legali complesse, ma si rischia anche di creare un sistema giudiziario paralizzato da controversie sui diritti dei minori.
3. La legge Varchi appena entrata in vigore è retroattiva?
No, l’articolo 25 della Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere punito se non in base a una legge già in vigore al momento del fatto. Questo principio è ribadito anche nell’articolo 2 del codice penale, che afferma al primo comma: “Nessuno può essere punito per un’azione che, secondo la legge in vigore al momento in cui è stata compiuta, non era considerata un reato”.
4. Cambierà qualcosa, dal punto di vista giuridico, per i diritti dei figli nati da GPA all’estero e residenti in Italia?
Poiché la legge non ha effetto retroattivo, il nuovo reato non potrebbe applicarsi ai figli nati tramite tecniche di gravidanza per altri. Inoltre, riteniamo che la trascrizione del bambino come figlio dei suoi genitori non possa essere modificata, poiché rappresenta un documento conforme alla normativa del paese in cui è stato redatto.
Attualmente, il DPR 396/2000 consente la trascrizione automatica di tali atti, ma con l’introduzione del reato universale, i genitori potrebbero affrontare difficoltà legali nel far riconoscere i propri figli. In questo scenario le famiglie saranno costrette a lunghi contenziosi per veder riconosciuto il rapporto di filiazione già esistente in forza dell’atto nascita formato all’estero.
5. È possibile che venga chiesto un certificato di parto a tutte le coppie che rientrano in Italia dopo aver intrapreso un percorso di GPA all’estero?
Non è previsto da nessuna legge, occorre capire come intendono verificare la nascita dei neonati che rientrano in Italia con le loro famiglie. Invece dal DPR 396 del 2000 è prevista la perfetta trascrizione dei certificati di nascita redatti secondo la legge del Paese ove avviene la nascita.
Attualmente è in vigore una circolare del ministero Esteri che prevede la comunicazione consolare al comune per la trascrizione del certificato e alla Procura della Repubblica per la verifica di possibili illeciti.
6. Cosa potrebbe accadere invece alle coppie che sono ancora all’inizio del percorso di GPA all’estero o in attesa che il bambino o la bambina nasca?
Se la legge Varchi entra in vigore prima dell’avvio della procedura di gravidanza per altri, la coppia o la persona coinvolta sarebbe perseguibile penalmente, ma sarà necessario capire come lo Stato intenderà agire. Se la procedura, invece, fosse già stata avviata, la legge non sarebbe applicabile, in base al principio di irretroattività del diritto penale. Sarà comunque importante analizzare ogni caso specifico.
7. Con l’introduzione del reato universale, ci potrebbero essere problemi legati alla trascrizione degli atti di nascita dei bambini nati all’estero?
Sì, si potrebbero incontrare problemi nella trascrizione dell’atto di nascita, lasciando i bambini privi di un riconoscimento giuridico immediato.
Questa situazione potrebbe spingere molte famiglie a ricorrere a soluzioni legali costose o persino a restare all’estero per garantire i diritti dei loro figli. Oppure, come accade in presenza di divieti assoluti, ad agire nella clandestinità con evidenti rischi per tutte le persone coinvolte.
8. Potrebbero essere presentati ricorsi da parte delle coppie per impugnare la legge?
La legge non può essere impugnata personalmente dalle coppie. Trattandosi di un reato le coppie potrebbero incorrere in un procedimento penale nell’ambito del quale il team legale dell’Associazione Coscioni ha già manifestato la disponibilità di intervenire in loro supporto.
9. Si potrebbe agire giuridicamente a livello europeo?
A livello europeo, è stato recentemente votato dal Parlamento europeo il Regolamento (COM 2022/695), che introduce il riconoscimento automatico di tutti gli atti di nascita emessi in uno Stato membro, indipendentemente dal metodo procreativo o dall’orientamento sessuale dei genitori. Dopo il voto del Consiglio europeo, se anche questa istituzione dovesse approvare il testo, il regolamento entrerà in vigore e sarà direttamente applicabile in ogni ordinamento nazionale. Di conseguenza, l’Italia sarà obbligata a riconoscere gli atti di nascita formati all’estero tramite GPA, nel rispetto della legge locale. Il mancato riconoscimento potrebbe esporre il Paese a una procedura d’infrazione.
10. Cos’è la GPA solidale e in che modo differisce dalla GPA commerciale?
Con GPA solidale si intende un percorso di fecondazione assistita nel quale una donna porta avanti una gravidanza per un’altra persona o per una coppia, impossibilitata a farlo per condizione o patologia a titolo non oneroso. Nei Paesi in cui tale pratica è consentita legalmente, la donna che porta avanti la gravidanza per altri – la “gestante” – non è giuridicamente considerata genitrice dei bambini nati. La legge, infatti, considera genitori a tutti gli effetti i genitori “intenzionali”, vale a dire coloro che hanno fatto ricorso alla gravidanza per altri. In alcuni Paesi si parla di GPA commerciale perché si prevede un compenso economico.
11. In che modo l’Associazione Luca Coscioni intende regolamentare la GPA solidale?
L’Associazione Luca Coscioni, con esperti e altre associazioni, ha elaborato una proposta di legge, depositata nel 2023 al Senato dal senatore Ivan Scalfarotto (Italia Viva) e alla Camera dei deputati dall’onorevole Riccardo Magi (+Europa), per regolamentare la gravidanza per altri solidale, contro ogni forma di sfruttamento e abuso e, con alcune modifiche, dalla senatrice Mariolina Castellone e altri (Movimento 5 stelle).
L’obiettivo è garantire tutti i soggetti coinvolti, la gestante, i genitori intenzionali e ovviamente i minori. Secondo la proposta di legge dell’Associazione Luca Coscioni, la gestante deve essere già madre, avere un’età massima di 42 anni e un reddito sicuro. Il percorso prevede un supporto psicologico e medico per tutte le parti coinvolte, al fine di prevenire sfruttamento o coercizione. La GPA solidale sarebbe permessa solo per motivi altruistici, escludendo qualsiasi compenso economico. L’obiettivo dell’Associazione è fornire un quadro legale che protegga sia le famiglie sia i diritti dei bambini, evitando l’attuale situazione di incertezza.