La definizione e l’accertamento della morte sono diventati due argomenti problematici in seguito allo sviluppo che negli ultimi trent’anni hanno registrato le nuove tecnologie mediche, in grado di supplire la funzione degli organi prima ritenuti vitali (cuore e polmoni).

Nel 1968 una Commissione ad hoc istituita presso l’Università di Harvard ha stabilito, quale nuovo criterio di accertamento della morte per i pazienti sottoposti a misure rianimatorie, la cosiddetta morte cerebrale, ovverosia la cessazione definitiva delle funzioni dell’encefalo.

A ben guardare, il concetto di morte cerebrale è presente (in forma implicita) nella nostra legislazione da molti anni e precisamente dal 1975, cioè dal momento in cui fu approvata la Legge n. 644 sulla “disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico”.

Soltanto con la legge n. 578 del 1993 sull’accertamento della morte venne introdotto nel nostro ordinamento una definizione legale di morte, basata sulla perdita totale ed irreversibile delle funzioni encefaliche: “la morte si identifica con la cessazione irreversibile si tutte le funzioni dell’encefalo” (Legge 29 dicembre 1993 n. 578).

Con il termine encefalo, si deve intendere l’insieme dei diversi segmenti del sistema nervoso centrale (SNC) e cioè il cervello, porzione del SNC contenuta nella parte soprasensoriale della scatola cranica e comprendente telencefalo (inclusi gli emisferi cerebrali) e il diencefalo (talamo e ipotalamo) e il troncoencefalo o tronco cerebrale, che si estende sino al forame occipitale, e comprende il mesencefalo, il ponte e il bulbo.

Quando si può dimostrare che l’encefalo, incluso il troncocefalo, ha perso totalmente e irreversibilmente le sue funzioni integratrici possiamo inferirne che quell’organismo ha cessato di esistere come organismo ed è avvenuto il passaggio dall’essere uomo-vivente alla morte.

Diversamente da quanto stabilito dalla legge del 1975 sul prelievo e trapianto degli organi (n. 644/1975), che prevedeva l’impiego dei criteri neurologici soltanto in caso di determinazione del decesso di un potenziale donatore di organi, la legge sull’accertamento e certificazione di morte (n. 578/1993) introdusse una definizione di morte valida per tutti i pazienti e separò formalmente la disciplina dell’accertamento del decesso da quella relativa al prelievo di organi a scopo di trapianto.

E’ interessante notare che il legislatore ha volutamente omesso di regolare le modalità tecniche di accertamento, demandandone la definizione al più agile strumento del decreto ministeriale – attribuito al Ministero della Sanità – in modo da permettere un costante e tempestivo adeguamento delle regole ai progressi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche (ultimo il decreto 11 aprile 2008).