Le scelte di fine vita sono decisioni importanti e personali e, in quanto tali, devono essere realizzate dalla persona, in autonomia e per se stessa, con la massima libertà.
Il 14 dicembre 2017 il Parlamento italiano ha approvato la legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). La legge n. 219 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018, ed è entrata in vigore il giorno 31 gennaio 2018.
In Italia, la Costituzione riconosce che nessuno può essere obbligato ad alcun trattamento sanitario contro la propria volontà e prevede altresì che la libertà personale è inviolabile.
Grazie alla disobbedienza civile di Marco Cappato per l’aiuto fornito a Fabiano Antoniani, “DJ Fabo”, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 242/2019, dichiarando l’incostituzionalità parziale dell’articolo 580 del Codice penale.
La Corte costituzionale ha infatti dichiarato la non punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
La Corte costituzionale, dopo il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese per l’aiuto fornito a Massimiliano, è stata chiamata a verificare la legittimità costituzionale del requisito del “trattamento di sostegno vitale”.
Con la sentenza n. 135/2024 del 18 luglio 2024, la Corte pur affermando la legittimità del requisito di “trattamento di sostegno vitale” ne ha dato una più ampia interpretazione.
Ha difatti affermato che “il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. Incluse, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero apprese da familiari o “caregivers” che si facciano carico dell’assistenza del paziente.
Nella misura in cui tali procedure – quali, per riprendere alcuni degli esempi di cui si è discusso durante l’udienza pubblica, l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo, esse dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale, ai fini dell’applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 242 del 2019.
Tutte queste procedure – proprio come l’idratazione, l’alimentazione o la ventilazione artificiali, nelle loro varie modalità di esecuzione – possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto. In tal caso, il paziente si trova nella situazione contemplata dalla sentenza n. 242 del 2019, risultando pertanto irragionevole che il divieto penalmente sanzionato di assistenza al suicidio nei suoi confronti possa continuare ad operare” (cfr, punto 8 del Considerato in diritto, sentenza n. 135/2024).
Quindi la Corte costituzionale ha confermato che i “trattamenti di sostegno vitale” non devono essere interpretati in modo restrittivo e questo requisito può dirsi soddisfatto anche quando il trattamento non sia in esecuzione perché, legittimamente, rifiutato dalla persona malata.
Dal 28 novembre 2019, le persone malate, in possesso delle condizioni indicate dalla sentenza 242/2019 della Consulta, possono accedere in Italia al suicidio medicalmente assistito. Questo perché le sentenze della Corte sono direttamente applicabili dal giorno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale, come previsto dalla Costituzione italiana.
Grazie alla sentenza della Corte costituzionale, il 16 giugno 2022, Federico Carboni, conosciuto prima della sua morte con il nome di fantasia “Mario”, è stato il primo italiano ad ottenere il suicidio medicalmente assistito legalmente in Italia.
E dopo di lui anche “Gloria” e “Anna”, anche questi nomi di fantasia scelti a tutela della privacy, hanno avuto questa possibilità.
Questi risultati sarebbero stati impossibili senza il coraggio delle tante persone malate che hanno lottato pubblicamente per veder rispettate le proprie volontà, da Welby a Trentini, passando per Englaro, Franchini, Nuvoli, Ravasin, Velati, Fanelli, Piludu, Antoniani, Ridolfi e tanti altri.
In Italia in materia di fine vita ai sensi della legge 219/17, un malato può scegliere il rifiuto delle terapie o l’interruzione previa sedazione profonda, oppure se ha le condizioni previste dalla sentenza 242/19 accedere all’aiuto alla morte volontaria.
Nonostante i ripetuti solleciti della Corte costituzionale con cui ha chiesto al legislatore di intervenire in materia di fine vita, il parlamento non ha emanato una legge che preveda per le persone malate il diritto di autodeterminarsi nel proprio fine vita, inclusa la possibilità di accedere all’eutanasia.
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Il suicidio medicalmente assistito nel Mondo
Approfondisci i casi
➡ IL CASO DI MARIO/FEDERICO CARBONI
➡ TUTTE LE DISOBBEDIENZE CIVILI DOPO LA SENTENZA CAPPATO
Le nostre campagne e mobilitazioni
- Alla Camera dei Deputati, nel 2013, con 67mila firme abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia.
- Nel 2021 con il Comitato Referendum Eutanasia Legale e grazie a oltre 13.000 attivisti, abbiamo depositato 1 milione e 240 mila firme per permettere alle persone di decidere sul tema con un voto. La Corte costituzionale non ha ritenuto il quesito ammissibile.
L’Associazione Luca Coscioni sta mettendo in campo mobilitazioni popolari, iniziative istituzionali e disobbedienze civili per ottenere una normativa rispettosa della volontà di una persona capace di intendere e volere che, in determinate condizioni, vuole porre fine alle proprie sofferenze.
Grazie alla campagna Liberi Subito, attraverso proposte di iniziativa popolare o attraverso l’iniziativa dei Comuni, stiamo depositando nelle Regioni italiane proposte di legge volte a garantire tempi e procedure certe per chi, in presenza delle condizioni stabilite dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, chiede verifica delle proprie condizioni per accedere al cosiddetto “suicidio medicalmente assistito” in Italia.
EUTANASIA
SUICIDIO ASSISTITO
DIFFERENZA TRA EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO
SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI SANITARI
SEDAZIONE PROFONDA E CONTINUA (O PALLIATIVA)
COSA SONO I TRATTAMENTI DI SOSTEGNO VITALE?
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Seminari giuridici organizzati dall’Associazione Luca Coscioni
20 dicembre 2023 – Da Piergiorgio Welby a Sibilla Barbieri e Anna, la libertà di scelta non si ferma (2006 – 2023)
20 dicembre 2022 – Da Piergiorgio Welby ai diritti di fine vita oggi (2006 – 2022)
6 aprile 2022 – Per una buona legge sulle scelte di Fine vita. Analisi e proposte di riforma in vista della discussione in Senato
20 dicembre 2021 – Referendum Eutanasia Legale: verso la Corte costituzionale
6 aprile 2022 – Per una buona legge sulle scelte di Fine vita. Analisi e proposte di riforma in vista della discussione in Senato
20 dicembre 2021 – Referendum Eutanasia Legale: verso la Corte costituzionale
18 dicembre 2020/15 febbraio 2021 – Ciclo di webinar “Le conseguenze della sentenza Cappato”
19 dicembre 2019 – “Diritti nel fine vita, tra Corte costituzionale e Parlamento”
13 giugno 2018 – “Questioni di fine vita e libertà: il procedimento Cappato davanti alla Corte”
23 ottobre 2017 – “Autodeterminazione terapeutica e questioni di fine vita”