Diritto di firma

Con una campagna dedicata, l’Associazione Luca Coscioni vuole denunciare che le soluzioni prospettate dalla vigente normativa sul diritto di firma sono ancorate al “pre-digitale”, vale a dire alla “fisicità” della firma.

La problematica della firma delle persone con disabilità riguarda non le difficoltà nel processo formativo delle volontà delle stesse – la cui soluzione comporta la nomina da parte di un Giudice di un soggetto terzo (Assistente di Sostegno) che coadiuvi, secondo precisi parametri di legge, il disabile nella formazione della propria volontà – ma la mera impossibilità delle persone con disabilità di certificare la propria volontà, che prima dell’avvento nel 1990 del digitale, si sostanziava esclusivamente nell’apposizione su un documento cartaceo della propria firma autografa.

➡  Chi è impossibilitato a firmare come può compiere le più elementari operazioni che richiedono l’apposizione di una sigla come un versamento in banca, la compilazione di un modello per la richiesta di un servizio, un contratto?

Queste persone possono essere persone nella piena capacità di intendere e di volere, ma che per qualsiasi ragione hanno difficoltà o l’impossibilità a firmare: non vedenti, disabili motori, persone che non hanno possibilità di utilizzare le mani per scrivere; cerchiamo di capire come possono esprimere una volontà attraverso un atto.

In questi casi vien in soccorso la Legge 18 del 1975, che per  persone non vedenti stabilisce che possono essere assistite da una persona di fiducia. Inoltre nel caso firmino con un segno di croce o non possano firmare affatto, la volontà del richiedente può essere autenticata da due testimoni che attestino con le loro sigle in calce tale impossibilità.

Per il  cittadino che non sa firmare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (è, per esempio, il caso dell’analfabeta) o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni (perché, per esempio, ha le mani  paralizzate), può rendere queste dichiarazioni davanti ad un pubblico ufficiale che si accerta dell’identità del dichiarante ed attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall’interessato, in presenza di un impedimento a firmare

Per operazioni con soggetti privati basta una breve dichiarazione firmata dall’assistente, negli uffici pubblici invece è l’impiegato che accerta l’identità ed esegue l’operazione come da DPR 445 del 28/12/2000. Quindi indipendentemente dalle regole, nella pratica capita spesso di doversi procurare 2 testimoni su richiesta dell’impiegato.

➡  Cosa proponiamo come Associazione Luca Coscioni

Chiediamo al Parlamento e al Governo che sia emanato  un atto urgente in esecuzione della vigente normativa, sulla firma digitale e/o elettronica che preveda, per le persone con disabilità, capaci di intendere e di volere che è impossibilitato a firmare in modo autografo, la possibilità di certificare legalmente  la loro volontà di firma –  tramite strumentazione elettronica – sia per dichiarazioni che per richiedere atti e certificazioni

➡  Nel frattempo…

Nel frattempo, sul Diritto di firma:

  • abbiamo tenuto un tavolo di lavoro con AgID:  CLICCA QUI per leggere il resoconto!
  • abbiamo proseguito la campagna “Firmo quindi Sono” di Simone Parma
  • è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.18 la Circolare n. 3 del 7 luglio 2017 di AgID, contenente“Le raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilià digitale dei servizi pubblici erogati a  sportello dalla pubblica amministrazione, in  sintonia con i requisiti dei servizi interni

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