Il mio Comune non autentica le DAT. Cosa posso fare?
Tutti i Comuni sono
obbligati a recepire le DAT, se non lo fanno violano la legge. Prima di procedere a una diffida nei confronti del Comune, il nostro consiglio è quello di stampare e portare all’ufficio di stato civile con sé la
circolare del Ministero dell’Interno in cui viene spiegato agli uffici comunali come devono comportarsi per ricevere i Testamenti biologici. Solitamente, una volta davanti alle indicazioni del Ministero, gli uffici comunali si attrezzano per ricevere le DAT.
Ho già espresso le mie DAT con un Biotestamento precedente la legge 219/2017. Lo devo rifare?
No, non è obbligatorio rifarne uno. L’articolo 6 dispone che: “Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge“. Anche se non è obbligatorio, per evitare contestazioni il nostro consiglio è comunque quello di compilare nuove DAT seguendo le procedure di validazione indicate dalla nuova normativa.
Voglio modificare le mie DAT. Come fare?
Il modo più semplice è quello di compilare un nuovo Biotestamento con le proprie DAT indicando che “il presente modifica/elimina ogni altra disposizione anticipata di trattamento precedentemente depositata“. Questo nuovo documento va validato seguendo le procedure indicate dalla normativa in vigore.
Devo usare per forza il modulo dell'Associazione Luca Coscioni per il mio Biotestamento?
No. E’ prevista la forma libera per l’indicazione delle proprie DAT. Il nostro modulo può essere usato così com’è, può essere modificato, si possono aggiungere allegati, oppure può essere usato solamente come traccia per scrivere un testamento biologico di proprio pugno.
Ho fatto la DAT ma non l'ho depositata. E' valida?
Le DAT mantengono valore di prova della volontà della persona anche se non vengono depositate. In questo caso però per farle valere nel momento del bisogno sarà necessario richiedere l’intervento di un giudice tutelare, il ché potrebbe comportare un allungamento dei tempi per il rispetto della volontà della persona.
Ho già espresso le mie DAT con un Biotestamento precedente la legge 219/2017. Lo devo rifare?
No, non è obbligatorio rifarne uno. L’articolo 6 dispone che: “Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge“. Anche se non è obbligatorio, per evitare contestazioni il nostro consiglio è comunque quello di compilare nuove DAT seguendo le procedure di validazione indicate dalla nuova normativa.
Il Biotestamento serve anche a chi è già malato?
Le DAT sono sempre utili. Nello specifico all’Art. 5. si entra nel campo della Pianificazione condivisa delle cure.
La pianificazione viene concordata direttamente con il medico che avrà condiviso con la persona malata tutte le informazioni e può essere espressa in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche non lo permettano, attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentano alle persone con disabilità di comunicare.
Anche la pianificazione può comprendere la nomina di un fiduciario e può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su richiesta della persona malata o su suggerimento del medico. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dall’art. 5 si applicano le disposizioni dell’articolo 4 sulle DAT.
Il medico può autenticare il Biotestamento?
No. Il medico – non essendo un pubblico ufficiale – non può autenticare il biotestamento, ma è tenuto al rispetto delle DAT, che possono però essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, in presenza delle condizioni elencate all’art. 4 comma 5, della legge.
Cosa succede se non indico il fiduciario?
L’indicazione del fiduciario non è obbligatoria ma auspicata: nel caso in cui, comunque, non vi sia nel biotestamento indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato, o sia deceduto, o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Non posso firmare o non posso recarmi in Comune. Come faccio a fare un Biotestamento?
La legge prevede la possibilità di redigere un biotestamento anche per chi non può fisicamente apporre la sua firma o non può presentarsi in Comune. L’art. 4 comma 6 della legge è molto chiaro a riguardo:
“Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita’ di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.“
Qui un approfondimento con le specifiche per la videoregistrazione delle DAT.
Posso autenticare il mio biotestamento anche se vivo all'estero?
Sì. All’estero spetta all’
Autorità consolare autenticare le DAT, nell’esercizio delle funzioni notarili, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011.
Il testamento biologico è previsto da una legge nazionale e dunque, ove predisposto, produce effetti in Italia. Nel paese terzo, invece, occorre verificare se le modalità previste dalla nostra legge siano compatibili con quelle vigenti – laddove vi sia comunque un analogo istituto di legge.
Cittadino straniero in Italia che ha redatto le DAT nel proprio Stato: cosa prevede la legge?
Il cittadino straniero che si trovi temporaneamente in Italia può far valere le sue Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) redatte e depositate legalmente nel proprio Paese di appartenenza.
Affinché la procedura di riconoscimento sia valida occorre che le DAT siano tradotte in lingua italiana e legalizzate o apostillate dall’ambasciata di appartenenza presso il territorio italiano.
Copia delle DAT tradotte e legalizzate o apostillate viene dunque depositata nella cartella clinica dal fiduciario indicato sul documento, che si occupa di far eseguire le DAT.
Il personale medico è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel documento che viene depositato in cartella clinica ai sensi della legge numero 219 del 2017 e dell’articolo 43 della legge numero 218 del 1995 sulla “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, che appunto prevede che “I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di eta’, nonche’ i rapporti fra l’incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace”.
In caso di opposizione o diniego da parte dei medici che non rispettano la volontà espressa nelle DAT, è possibile chiedere, tramite ricorso al Giudice Tutelare, la nomina in via di urgenza di un Amministratore di Sostegno provvisorio per la tutela delle volontà espresse dalla persona in materia di trattamento sanitario, prima della perdita della capacità.