Stamina: dopo decisione Corte Edu subito ordinanza di blocco ministeriale. Non sempre i genitori tutelano i figli

Filomena Gallo e Gilberto Corbellini

Dichiarazione dell’avvocato Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, e di Gilberto Corbellini, Consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni, professore ordinario di storia della medicina e docente di bioetica presso l’Università di Roma – Sapienza 

Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ritiene legittimo lo stop alle infusioni Stamina, pronunciandosi nel ricorso della famiglia Durisotto che era ricorsa a Strasburgo quando un tribunale italiano non aveva autorizzato il proseguimento della somministrazione della metodica Stamina.

Le motivazioni della Corte Edu hanno un grande valore:

1)      “The Court further noted that a scientific committee set up by the Ministry of Health had issued a negative opinion on the therapeutic method in issue. The scientific value of this therapy had not therefore been established”: la Corte  sottolinea che Stamina non ha valore scientifico e riconosce il lavoro della prima Commissione ministeriale che aveva bocciato la metodica. Questo dovrebbe essere finalmente chiaro al Ministro Lorenzin: il Tar del Lazio ha sospeso il lavoro di questa  Commissione ma non è entrato nel merito, che va difeso anche nell’udienza appunto di ‘merito’ dell’11 giugno. 

2)      “It followed that the interference in the right to respect for Ms M.D.’s private life, represented by the refusal to grant the request for medical therapy, could be considered as necessary in a democratic society”: tali tipi di decisioni, da parte di tribunali italiani, hanno un impatto diretto sulla vite degli individui, in questo caso su una persona con una malattia cerebrale degenerativa;  è compito di una società democratica tutelare il miglior interesse di quella persona, e non sempre i genitore ricoprono il ruolo di garanti di tali interesse. Si può ricordare il caso della decisione del Tribunale dei minorenni di Ancona che tolse la patria potestà, a favore di un oncologo, ai genitori di un bambino affetto da tumore alle ossa che era stato curato con il metodo Di Bella.

3)      “The complaint under Article 8 concerning the prohibition on Ms M.D.’s access to the compassionate treatment requested by her father had therefore to be rejected as manifestly unfounded” […] “The prohibition on access to the “Stamina” method, imposed by the court in application of Legislative Decree no. 24/2013, pursued the legitimate aim of protecting health and was proportionate to that aim. The court’s decision had been properly reasoned and was not arbitrary” : la richiesta di ricorso alla Corte Edu è infondata perché già la decisione del Tribunale di Udine di negare l’accesso a Stamina è legittimata al fine della tutela della salute. 

Motivando la decisione con gli articoli 8 –  Diritto al rispetto della vita privata e familiare-  e 14 – Divieto di discriminazione – della Carta Edu, e con il  loro combinato, la Corte, dunque, non rileva alcuna discriminazione rispetto agli altri pazienti che hanno proseguito le infusioni, né ingerenza nella vita privata.

Tutela della salute, nessun valore scientifico di Stamina, lavoro della Commissione ministeriale confermato: cosa ancora occorre aspettare per fermare definitivamente le infusioni in Italia? Il Ministro Lorenzin in virtù della dichiarata irricevibilità del ricorso su Stamina non esiti più nell’emanare una ordinanza di blocco che metta fine al far west giuridico che si sta verificando anche in questi ultimi giorni a danno dei pazienti e degli Spedali civili di Brescia.