Terapia del dolore oppiacei e ricette

terapia doloreSono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le diposizioni finalizzate a facilitare l’utilizzo di medicinali nella terapia del dolore, adottate con ordinanza del viceministro alla Salute Ferruccio Fazio. Il provvedimento riguarda e fa riferimento all’elenco contenuto nell’allegato della apposita legge (309/90) e successive modificazioni e avrà valore fino all’entrata in vigore di nuove norme e comunque "non oltre i dodici mesi".

I farmaci maggiormente interessati sono: a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione; c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone; d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina. Sono espressamente esclusi dalle disposizioni dell’ordinanza i composti a base di metadone e buprenorfina ad uso orale.

Ecco le novità introdotte per i pazientI: possono essere dispensati dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile o normale ricetta SSN (in entrambi i casi la ricetta è valida trenta giorni); non serve il buono-acquisto; per le prescrizioni in regime privato non si applica il limite prescrittivo per una cura di durata non superiore a trenta giorni; per le prescrizioni in regime di SSN resta ferma la possibilità di prescrivere in un’unica ricetta un numero di confezioni sufficienti a coprire un terapia massima di 30 giorni. Per quanto riguarda i farmacisti: non devono essere registrati nel registro entrata e uscita; non devono essere obbligatoriamente tenuti in armadio chiuso a chiave; quelli scaduti devono essere scaricati dal registro e smaltiti con le ordinarie procedure