Fine vita: La Corte costituzionale ha depositato la Sentenza

Processo Cappato Corte Costituzionale

Filomena Gallo e Marco Cappato commentano: “La Consulta non elimina il requisito del trattamento di sostegno vitale ma fa passi avanti, nonostante le richieste del Governo. Siamo pronti ad affrontare i nuovi processi”

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità, ribadendo i requisiti già previsti dalla sentenza n. 242/2019 e precisando il significato del “trattamento di sostegno vitale”. Queste, le parole dell’avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e coordinatrice del Collegio di studio e difesa — composto anche dalle professoresse Marilisa D’Amico, Benedetta Liberali e Irene Pellizzone e gli avvocati Massimo Clara, Francesca Re, Rocco Berardo, Angioletto Calandrini e Alessia Cicatelli — di Marco Cappato, Chiara Lalli Felicetta Maltese.


↓ La Conferenza Stampa dell’Associazione Luca Coscioni sulla sentenza 135/2024 sul Fine vita della Corte costituzionale”


Continua Gallo:

La Corte costituzionale chiarisce la nozione di trattamenti di sostegno vitale che deve essere interpretata dal servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni in conformità alla sentenza ‘Cappato/Dj Fabo’ n. 242 del 2019.

I Giudici scrivono che tale sentenza si basa sul riconoscimento del diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività.

La nozione include quindi anche procedure – quali, ad esempio, l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri (esplicitamente citato dall’avvocatura dello Stato, e quindi dal Governo, come trattamento da non includere) o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese anche da familiari o ‘caregivers’ che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo (paragrafo 8). 

Sulla base di tale interpretazione dovranno essere considerate dipendenti da trattamenti di sostegno vitale anche Martina Oppelli e Laura Santi.

Ai fini dell’accesso al suicidio assistito, i giudici evidenziano che ‘non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l’interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali.

Dal momento che anche in questa situazione il paziente può legittimamente rifiutare il trattamento, egli si trova già nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019’ (ancora, paragrafo 7.2.)”.

È questo il caso della signora toscana cui l’azienda sanitaria Toscana Nord Ovest aveva negato l’accesso alla morte assistita perché aveva rifiutato la nutrizione artificiale.

Marco CappatoTesoriere dell’Associazione Coscioni e indagato per aver aiutato, insieme a Chiara Lalli e Felicetta Maltese, Massimiliano Scalas a raggiungere la Svizzera dichiara: “quando abbiamo iniziato le disobbedienze civili, lo abbiamo fatto nella convinzione che fosse nostro dovere morale non girare la testa dall’altra parte di fronte alla richiesta che ci veniva da persone sottoposte a una vera e propria tortura.

Oggi la Corte costituzionale, nell’inerzia irresponsabile del Parlamento, conferma il requisito – per noi discriminatorio – del trattamento di sostegno vitale per accedere all’aiuto a morire, dandone però una interpretazione estensiva, contro il parere del Governo. Prendiamo anche atto che la Corte non riconosce l’equivalenza della verifica delle condizioni in Svizzera invece che in Italia. Siamo dunque pronti ad affrontare i 6 procedimenti giudiziari, per ciascuno dei quali rischiamo dai 5 ai 12 anni di carcere in base a una norma del 1930. E non ci fermeremo”.