Con il referendum Eutanasia Legale non si potranno uccidere gli amici lasciati dalla fidanzata. Lo dice la giurisprudenza

Giovanni Maria Flick su Eutanasia

Filomena Gallo e Rocco Berardo rispondono alle dichiarazioni di Giovanni Maria Flick su eutanasia: “C’è un mancato approfondimento della giurisprudenza”

Il Presidente emerito Giovanni Maria Flick in un’intervista rilasciata ad Avvenire ha annunciato che, dopo un eventuale esito positivo del Referendum Eutanasia, un ragazzo in forte depressione, perché abbandonato dalla fidanzata, potrà chiedere all’amico di “spingere il grilletto” per darsi la morte.

“Ci teniamo a sottolineare il mancato approfondimento dell’autore sulla giurisprudenza in materia – dichiarano gli avvocati Filomena Gallo e Rocco Berardo dell’Associazione Luca Coscioni, rispettivamente Segretario e autore del quesito referendario Eutanasia Legale – che cita omicidi che continuerebbero a essere interpretati come omicidi dolosi.

In questo caso Flick tra le altre cose non tiene conto neppure della giurisprudenza relativa al concetto di incapacità, che è da intendersi come una minorata capacità psichica, anche momentanea e transitoria, riconducibile ad esempio ad una depressione o ad una nevrosi. Dunque, secondo la giurisprudenza il caso del fidanzato depresso che chiede all’amico di ucciderlo non verrebbe mai inquadrato nella fattispecie di omicidio del consenziente bensì ricadrebbe nel comma 3 dell’art. 579 che non è oggetto dell’abrogazione referendaria.

Il quesito referendario, infatti, mantenendo intatte le tutele per le persone vulnerabili come appunto i minori, gli incapaci (anche se momentaneamente a seguito di una delusione amorosa) e tutti coloro il cui consenso non sia libero, chiede l’abrogazione di un reato non solo inapplicato nella prassi ma soprattutto incostituzionale anche alla luce della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato/DjFabo che rende lecito il ricorso alla morte volontaria per i malati che, in presenza di certe condizioni, siano in grado di auto somministrarsi il farmaco letale.

La permanenza nel nostro ordinamento del reato di omicidio del consenziente rappresenta una discriminazione contraria alla nostra Costituzione in quanto non consente l’accesso alla morte assistita a tutte quelle persone che proprio a causa della malattia non hanno la possibilità materiale di somministrarsi il farmaco e hanno bisogno di un aiuto medico esterno”.