Ecco la nuova legge sul suicidio assistito in Austria

Non è del tutto soddisfacente, ma è una svolta verso una maggiore umanità

La sentenza della Corte costituzionale austriaca dell’11 dicembre 2020 ha abrogato per gran parte una legge contraria ai diritti umani del 1934. L’Austria ha così seguito la tendenza in atto da decenni in altri paesi verso una maggiore autodeterminazione, rispettata dallo Stato.

Invece di affrontare seriamente la questione del suicidio assistito, l’attuale sistema politico austriaco – come in altri paesi – ha fallito per inerzia. Nulla è successo per mesi fino a quando il Ministero della Giustizia ha costituito il “Forum di dialogo sull’eutanasia”. Anche se questo organismo era unilaterale, incompleto e non rappresentativo della volontà della popolazione, ha comunque fornito la base decisiva per la nuova legge sull’assistenza al suicidio, approvata dal Parlamento il 16 dicembre 2021.

➡ Gli aspetti positivi della nuova legge

  • Per la prima volta, lo Stato rispetta almeno parzialmente il diritto individuale all’autodeterminazione sul Fine vita; 
  • L’assistenza al suicidio non è riservata solo ai malati terminali;
  • Lascia la valutazione della propria sofferenza all’individuo;
  • La richiesta dell’assistenza al suicidio deve essere valutato da due medici, di cui uno specializzato in cure palliative. Comunque il malato può chiedere consulto a un qualsiasi numero di medici per la conferma della sua capacità decisionale;
  • Psichiatri e psicologi clinici non sono assolutamente necessari per accogliere la richiesta di assistenza al suicidio;
  • Il periodo di riflessione di 12 settimane può essere ridotto a 2 settimane per i casi più gravi; 
  • I malati di mente non sono esclusi in linea di principio; 
  • La preparazione letale è consegnato all’individuo; 
  • Questa deve essere (auto)somministrata entro un anno, oltrepassato detta termine il paziente deve rinnovare la richiesta di assistenza al suicidio;
  • L’eutanasia attiva non è vietata;
  • Nonostante le massicce pressioni dei conservatori, il disegno di legge non è stato stravolto; 
  • Le persone che assistono al suicidio non possano essere incriminate; 
  • L’assistenza al suicidio potrà essere effettuata da associazioni senza fine di lucro sia possibile.

La legge sull’assistenza al suicidio così come è stata approvata, è da un lato una pietra miliare, ma dall’altro c’è ancora spazio per miglioramenti. Si stima che con il pieno rispetto del diritto all’autodeterminazione (basato su un confronto con i Paesi Bassi e dopo una fase di start-up di 3 anni), in Austria ci sarebbero 3.000 casi di suicidio assistito all’anno.

➡ Gli eventuali aggiornamenti della legge

Tuttavia, esistono dubbi che questo “marchio di libertà” sia stato raggiunto, cioè se la legge sia in grado di coprire la necessità di assistenza al suicidio in modo reale e completo. In caso contrario, la legge dovrebbe essere aggiornata in base agli esiti di valutazioni periodiche. Gli aggiornamenti ed i chiarimenti riguarderebbero, tra le altre cose:

  • Le persone sofferenti in maniera intollerabile a causa della stanchezza di vivere non devono essere discriminate; 
  • Il limite di 18 anni è puramente arbitrario. I minori che sono in grado di prendere autonomamente decisioni riguarda la loro condizioni di salute, non devono essere esclusi dall’accesso all’assistenza al suicidio. Questa regola dovrebbe valere anche per la stesura del testamento biologico;
  • I malati dementi che sono in grado di intendere e volere non devono essere discriminati. 
  • Gli stranieri non devono essere discriminati;
  • Gli elenchi aggiornati di medici, medici con qualifiche di cure palliative, psichiatri, psicologi clinici, notai e farmacisti, che prestano l’assistenza al suicidio, devono essere pubblicamente disponibili online. 
  • L’informazione fornita dal medico deve essere solo informativa e obiettiva;
  • Ci deve essere la possibilità di ricorrere presso un tribunale per impugnare la valutazione dei medici;
  • Per l’atto finale, deve essere espressamente raccomandato il supporto medico su base volontaria;
  • Tutti i costi del suicidio assistito devono essere pagati dalle compagnie di assicurazione sanitaria (quindi indirettamente dallo Stato):
  • L’accompagnamento di un malato in Svizzera e un’assistenza analoga devono poter essere effettuati in modo legale; 
  • Il divieto di pubblicizzare (da associazioni senza fine di lucro come la Dignitas Svizzera) il suicidio assistito non deve essere un divieto di informazione, tra l’altro utilizzando siti web informativi e stand informativi pubblici; 
  • Le istituzioni finanziate esclusivamente da religioni, devono almeno fornire informazioni oggettive sull’opzione del “suicidio assistito”;
  • Medici palliativi, medici di medicina generale, specialisti, infermieri, tutti coloro che sono coinvolti nel dialogo sulla prevenzione, cappellani ospedalieri  devono fornire in modo dimostrabile informazioni obiettive sull’opzione del suicidio assistito; 
  • Nelle istituzioni cofinanziate dallo Stato (ospedali, ospizi, case di cura e di riposo, ecc…) l’esercizio del diritto dell’assistenza al suicidio deve essere reso privo di ostacoli; 
  • L’abuso, cercando di persuadere o costringere una persona in fase terminale dalla sua malattia a un prolungamento indesiderato della vita e conseguentemente della sua sofferenza, deve essere efficacemente prevenuto;
  • Costruire strutture laiche dedicate alle cure palliative.

Con la legge sull’assistenza al suicidio, in Austria è stato fatto un salto di qualità verso una maggiore libertà civile e umana per una fine dignitosa della vita. Tuttavia, resta ancora parecchio da fare per garantire che il diritto all’autodeterminazione per la fine della vita, sia pienamente rispettato nella società austriaca e possa essere liberamente attuato.

Interessante è il fatto che il Parlamento sia andato oltre i requisiti indicati nella sentenza della Corte Suprema grazie ad una certa lungimiranza dei politici austriaci. La legge approvata descrive dettagliatamente le procedure per ottenere l’autorizzazione di ricevere il preparato letale. Il controllo della corretta applicazione sembra demandato al medico legale che deve accertare se la morte rispecchia il desiderio del malato come indicato nel testamento biologico. Tutti i testamenti biologici sono raccolti in un registro digitale centrale e consultabili da persone autorizzate.

➡ Fonti

  • Legge Federale sull’assistenza al suicidio e la modifica della Legge su stupefacenti e del Codice penale;
  • Comunicato stampa del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2021;
  • Comunicato stampa del Presidente dell’Associazione Austriaca per il fine-vita volontario (OGHL) del 1° gennaio 2022