Cosa prevede la legge sul suicidio assistito in discussione?

legge sul suicidio assistito

Iter della discussione

All’indomani delle elezioni del 2018, il Parlamento si è trovato con un’eredità di proposte popolari non discusse nella precedente legislatura. Tra queste la proposta n. 2 per la legalizzazione dell’eutanasia in Italia, depositata nel 2013 da 67mila cittadini.
Lungi dall’iniziarne subito la discussione, le Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali hanno atteso gennaio 2019 per incardinare il dibattito, abbinando all’esame 7 diverse proposte parlamentari. Rinvio dopo rinvio sono stati ascoltati gli esperti e solo a luglio 2021, due anni e mezzo dopo l’inizio dell’iter e nel pieno della raccolta firme per convocare il Referendum Eutanasia Legale, le Commissioni hanno adottato un testo unificato su cui iniziare a discutere. Serviranno ulteriori 4 mesi per arrivare al deposito degli emendamenti sul testo e ulteriori due settimane per acquisire i pareri del Governo e dei due relatori delle Commissioni. Così arriviamo ad oggi, inizio di dicembre 2021 con un testo base ancora non approvato nemmeno dalle Commissioni.

Il testo unificato adottato nelle Commissioni

Denominato “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, il testo della legge sul suicidio assistito predisposto da un gruppo di lavoro ristretto delle Commissioni riunite, si configura come un accordo tra le parti politiche che cerca di regolamentare accesso e modalità di quanto previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo. Nella fase emendativa, il Governo non ha preso posizioni rimettendosi al dibattito nelle Commissioni, mentre i relatori (Alfredo Bazoli, PD e Nicola Provenza, M5S) hanno riformulato gli unici emendamenti finora approvati.

Chi potrebbe richiedere il suicidio assistito?

Il testo unificato “disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita”.

Nel testo si definisce la morte volontaria medicalmente assistita come “il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale […] si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio Sanitario Nazionale”. Sul punto i relatori Bazoli (PD) e Provenza (M5S) hanno dato parere contrario a tutte le proposte che chiedevano l’allargamento all’eutanasia legale, quindi all’aiuto da parte di terzi nei casi in cui la persona non sia materialmente in grado di assumere il farmaco letale.

Per poter accedere al suicidio assistito, la persona deve aver “raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata preventivamente coinvolta in un percorso di cure palliative […] e le abbia esplicitamente rifiutate”. La persona deve essere affetta da una patologia “irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che trova assolutamente intollerabili”, nonché “essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”. Sul punto i relatori hanno espresso parere contrario a un emendamento che proponeva di permettere l’accesso al suicidio assistito non solo a chi è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma anche a chi è totalmente dipendente da terzi.

Quali sarebbero le procedure?

Nel testo in discussione viene specificato che la richiesta di suicidio assistito deve “essere informata, consapevole, libera ed esplicita”, fatta per iscritto nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, e indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura la persona. Nei casi in cui le condizioni della persona non permettano il ricorso alla richiesta scritta, verrà accettata anche la videoregistrazione alla presenza di due testimoni.

Il testo unificato specifica poi i compiti del medico che riceve una richiesta di suicidio assistito, il quale è tenuto a “redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata”. Il rapporto va inoltrato al Comitato per l’etica clinica territorialmente competente insieme a copia della richiesta e della documentazione medica e clinica. Nelle riformulazione degli emendamenti da parte dei relatori, è previsto che un delegato del Comitato etico si rechi dal paziente per verificare nuovamente le sue condizioni. Successivamente il Comitato, entro 7 giorni dalla richiesta stando al testo oppure entro 30 giorni stando agli emendamenti a cui è stato dato parere favorevole, “esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta”.
Stando al testo, se il parere del Comitato etico è favorevole, il fascicolo viene passato “alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Territoriale o dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento”, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga senza ulteriori dolori “presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica”. Attraverso una riformulazione dei relatori, qui si dice che il suicidio medicalmente assistito deve essere “consentito anche alle persone prive di autonomia fisica”, persone che dunque necessitano di un atto da parte di terzi per ottenere il proprio decesso, in contraddizione con la definizione che il testo unificato dà di suicidio assistito, inteso come “atto autonomo”.
Al di là della contraddizione, che dovrà comunque essere risolta, secondo questa procedura “il medico presente all’atto del decesso è […] tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita”. Infine, avvenuto il decesso, questo sarà “equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge”.

Nel caso in cui il parere del Comitato etico sia invece negativo o il medico non ritenga di trasmettere la richiesta di suicidio assistito al Comitato etico, stando alla riformulazione degli emendamenti, la persona avrebbe diritto di rivolgersi al Giudice tutelare entro 60 giorni.

I già citati “Comitati per l’etica nella clinica”, intesi dall’articolo 6 come organismi “multidisciplinari, autonomi e indipendenti, e costituiti da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche”, vengono demandati al Ministero della Salute, che entro 180 giorni dall’approvazione della legge, dovranno istituirli e disciplinarli.

Seguendo tutta la procedura fin qui riportata, all’articolo 7 vi è l’esclusione di punibilità per “il medico e personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura […] nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura”, estendendo questa esclusione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge qualora abbiano seguito lo stesso iter.

Obiezione di coscienza

Non presente nella formulazione originale del testo, i relatori hanno riformulato alcuni emendamenti sul punto, introducendola attraverso un elenco di personale sanitario obiettore. I sanitari dovrebbero comunicare la propria indisponibilità non sul caso specifico, ma per tutti i casi che gli si presenteranno, comunicando la loro obiezione entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge al direttore dell’ASL o dell’azienda ospedaliera.
Nel caso il sanitario voglia modificare la propria condizione dopo il termine dei 3 mesi, potrà farlo ma la dichiarazione produrrà effetto solo nel mese successivo.
L’obbligo di aiuto medico al suicidio rimane comunque nelle mani degli enti ospedalieri pubblici autorizzati, sotto il controllo della Regione anche per quanto riguarda l’eventuale mobilità del personale per far vivere il diritto della persona ad essere aiutata. 

Quali altri atti servirebbero prima dell’entrata in funzione della legge?

Nelle previsioni delle disposizioni finali, il Ministero della Salute entro 3 mesi dovrebbe poi individuare i requisiti delle strutture del Sistema sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, definire i protocolli e le modalità dell’assistenza sanitaria, definire le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico e determinare le modalità di custodia ed archiviazione delle richieste, nonché definire un’informazione capillare sulla legge sulle DAT e definire modalità di monitoraggio e implementazione della rete di cure palliative. Ogni anno dovrebbe poi presentare una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge.

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