È stata pubblicata la relazione delle Commissione Regionale di Controllo Eutanasia (la Commissione) per l’anno 2020.
➡ Discussione sociale
Il dibattito sociale del 2020 sull’eutanasia di malati in stato avanzato di demenza è continuato. Nella relazione per l’anno 2019 le Commissioni avevano auspicato una presa di posizione della Corte Suprema su un caso di un medico geriatrica che è puntualmente pubblicata nel 2020.
Nel 2016 la Commissione aveva giudicato che il medico non avesse applicato correttamente i requisiti di accuratezza nel concedere l’eutanasia ad un paziente in avanzato stato di demenza. Più precisamente, secondo la Commissione, la dichiarazione di volontà non era chiara. Il medico controbatteva che aveva interpellato i familiari e gli operatori sanitari per ottenere la conferma del desiderio del paziente. Il pubblico ministero faceva propria la decisione della Commissione. Il Tribunale poi condannava il medico perché avrebbe dovuto chiedere al paziente, prima dell’applicazione dell’eutanasia, la conferma della sua volontà. Ha anche considerato che la somministrazione di un sonnifero, prima dell’applicazione dell’eutanasia non è una buona pratica medica.
Nel 2020 la Corte di Cassazione ha assolto il medico, il Procuratore Generale ha presentato ricorso alla Corte Suprema nell’interesse della legge del 2002, con lo scopo di ottenere il chiarimento sulla validità della dichiarazione di volontà, redatta in tempi non recenti, nel caso che il paziente si trova in seguito nell’impossibilità di esprimersi circa la conferma del suo desiderio.
La sentenza della Corte Suprema stabilisce:
- Quando una dichiarazione di volontà di un malato — divenuto incapace a causa del progredire della malattia — non è del tutto inequivocabile, essa “non deve essere interpretata solo in base alla formulazione della richiesta ma devono essere considerate altre circostanze da cui possono essere dedotte le intenzioni del paziente. Esiste quindi uno spazio per l’interpretazione di una richiesta” secondo la Corte Suprema.
- Secondo la decisione successiva della Corte, la premedicazione deve essere considerata, in certe circostanze, un atto medico accurato. “Durante l’applicazione dell’interruzione della vita il medico deve tener conto di un possibile comportamento irrazionale o imprevedibile del paziente. Questa può essere la ragione per la somministrazione di una premedicazione”.
- Sulla questione se è necessario la consultazione con un paziente incapace al momento e il modo dell’applicazione dell’eutanasia, prima della sua realizzazione, la Corte Suprema ha confermato la sentenza della Corte di Cassazione e cioè “una tale conversazione non solo sarebbe privo di senso, perché al paziente mancava la comprensione di questi argomenti, ma potrebbe causare ulteriori agitazioni e irrequietezza”.
In base alla suddetta sentenza, le Commissioni hanno aggiornato le linee guida per i medici che applicano l’eutanasia e l’assistenza al suicidio (EuthanasieCode2018 – vedi in seguito). I casi segnalati alle Commissioni, dove un medico ha applicato l’eutanasia di un paziente incapace, basandosi sulla dichiarazione di volontà scritta, sono pochi: su 6.938 casi nel 2020 solo due.
➡ Incremento delle segnalazioni e natura dei casi
Nell’anno 2020 c’è stato incremento del numero di segnalazioni di eutanasia ricevute dalle Commissioni: da 6.361 nel 2019 a 6.938 nel 2020 (più 9,1%). L’eutanasia rappresenta il 4,1% (2019 – 4,2%) del numero totale di decessi nel 2020 (168.566).
Seguono alcuni dettagli sulla natura dei casi:
Sesso | ||
Genere | N | % |
Maschio | 3.562 | 51,3 |
Femmina | 3.376 | 48,7 |
Metodo | ||
Fine vita volontario su richiesta (eutanasia) | 6.705 | 96,6 |
Assistenza al suicidio | 216 | 3,1 |
Combinazione dei due metodi | 17 | 0,3 |
Natura dell’affezione | ||
Tumore | 4.480 | 64,6 |
Affezioni del sistema nervoso (SLA, Parkinson…) | 458 | 6,6 |
Malanni di vecchiaia | 235 | 3,3 |
Psichiatriche* | 88 | 1,3 |
Demenza* | 170 | 2,5 |
Altre | 156 | 2,2 |
Età | ||
12-17 anni | 1 | |
18-30 anni | 22 | 0,3 |
31-40 anni | 49 | 0,7 |
41-50 anni | 178 | 2,5 |
51-60 anni | 60 | 8,8 |
61-70 anni | 1.452 | 20,9 |
71-80 anni | 2.320 | 33,4 |
81-90 anni | 1.722 | 24,8 |
91 in poi | 586 | 7,9 |
Medico segnalante | ||
Medico curante (e di famiglia) | 5.715 | 82,4 |
Specialista geriatrico | 243 | 3,5 |
Specialista ospedaliero | 324 | 4,7 |
Altri medici | 656 | 9,5 |
Luogo del decesso | ||
Abitazione | 5.676 | 81,8 |
Hospice | 475 | 6,9 |
Case di riposo | 519 | 7,5 |
Ospedale | 136 | 2,0 |
Altri | 132 | 1,9 |
* I casi segnalati di demenza avanzata sono 2, di cui un giudizio è descritto nel rapporto (caso 2020-88). Lo stesso per un caso di un malato psichiatrico (caso 2020-53).
Per quanto riguarda le segnalazioni per demenza, 62 casi (37,6%) riguardavano pazienti tra 80 e 90 anni e 62 casi (36,5%) tra 70 e 80 anni. Per 26 casi si trattava di doppia eutanasia (13 coppie). In questa situazione per ogni paziente è stata effettuata la procedura prevista dalla legge, accertando quindi il rispetto dei requisiti di accuratezza.
Considerando la complessità di alcuni casi sovente il medico che applica l’eutanasia consulta il Centro Esperienza Eutanasia. Il compito del Centro è, oltre al supporto e l’informazione a medici curanti, l’intervento diretto nell’applicazione dell’eutanasia. Anche i medici che per ragioni ideologiche non applicano l’eutanasia oppure non vogliono intervenire quando si tratta di pazienti non (ancora) nello stato terminale (circa 20% dei medici olandesi), rimandano i loro pazienti a detto Centro. Capita anche che il paziente o la sua famiglia cercano contatto direttamente con il Centro.
Per quanto riguarda la complessità dei casi, in 2020 il Centro è intervenuto per:ç
- pazienti psichiatrici in 68 casi (77,3%) dei casi segnalati in 2020
- pazienti dementi in 81 casi (47,6%)
- pazienti che soffrono di un accumulo di affezioni in 105 casi (44,7%).
In totale i medici collegati al Centro sono intervenuti 916 volte contro 904 nel 2019 (più 1,3%). La prudenza del Centro prima di accogliere una richiesta di eutanasia è provata dal rapporto tra richieste ricevute da malati psichiatrici – 708 (2019 n. 717) – e quelle accolte – 68 (2019 n. 62) -, in percentuali 9,6% rispettivamente 8,6%. Lo stesso concetto vale per malati di demenza. Nel 2019 sono state ricevute 236 richieste e accolte 96 (40%). I dati per il 2020 non son ancora disponibili.
➡ Effetto del Covid-19
Il Covid-19 ha influenzato notevolmente l’attività delle Commissioni. Comunque, grazie al home-working e maggiore digitalizzazione le Commissioni sono riuscite a mantenere la durata di 29 giorni tra il ricevimento della segnalazione e la pubblicazione del giudizio.
Tra altro è deciso, su richiesta della KNMG (Associazione Olandese dei Medici) che la consultazione del secondo medico, di norma un medico SCEN (Supporto e Consulta Eutanasia Paesi Bassi), può essere effettuato tramite televideo.
In solo 2 segnalazioni si trattava del COVID 19, come base medica. In 4 casi si trattava di infezioni causate dal COVID 19 ma in presenza di altre affezioni gravi. È improbabile la presenza di una relazione diretta causale tra COVID 19 e l’incremento delle segnalazioni.
➡ Cause non conformi ai requisiti di accuratezza
In più occasioni alcuni giornali italiani hanno pubblicato notizie fuorvianti per quanto riguarda i casi di eutanasia in Olanda non effettuati secondo i requisiti fissati dalla legge. Per tale scopo ritengo necessario approfondire i due casi (su 6.938 – 0,03%), dove la Commissione ha giudicato che il medico non ha rispettato uno o più requisiti di accuratezza. Detti requisiti, stabiliti dall’articolo 2 della legge del 2002, sono:
- deve trattarsi di una richiesta volontaria, consapevole, incondizionata e ben ponderata del paziente;
- deve trattarsi di una sofferenza insopportabile, senza alcuna speranza di miglioramento per il paziente;
- il medico ha informato il paziente della situazione clinica in cui si trova e sulle prospettive che ne derivano;
- il medico e il paziente devono giungere alla convinzione che per la situazione in cui il paziente si trova non vi è alcun’altra soluzione;
- deve essere consultato almeno un altro medico indipendente, non coinvolto nella cura del paziente;
- l’eutanasia e l’assistenza al suicidio devono essere attuati in maniera scrupolosa dal punto di vista medico.
- Non è stata evitata l’apparenza di indipendenza tra il medico consulente e il medico curante (giudizio 2020-15);
➡ Non è stata evitata l’apparenza di indipendenza tra il medico consulente e il medico curante (giudizio 2020-15)
Il medico curante ha fatto intervenire un consulente (medico SCEN) per avere il giudizio sul rispetto dei requisiti di accuratezza. Dopo la consultazione, il medico curante ha scoperto che il medico SCEN era registrato come un suo paziente. Il medico ha poi contattato il consulente. Questi era del parere che detto fatto non avrebbe causato problemi per quanto riguarda l’indipendenza. Nella sua relazione il medico curante ha indicato: “Nessun relazione di lavoro o personale. Il medico SCEN è registrato come paziente del medico esecutivo, ma non vi è rapporto di trattamento attivo, né un rapporto collegiale. Il consulente ha confermato detta tesi per quanto riguarda l’indipendenza. Lui ha aggiunto che, “a suo parere, l’indipendenza tra il medico e il medico SCEN in questo caso è sufficientemente garantita”.
La Commissione, dopo aver sentito i due medici, non ha dubbi che in questo caso il giudizio del consulente è da considerare indipendente. Tuttavia, la Commissione ritiene che questa situazione non sia auspicabile perché l’apparenza di non indipendenza avrebbe dovuto essere evitata. Nel Codice Eutanasia 2018 è esplicitamente stabilito che tale relazione tra medico e consulente non consente di agire come consulente. Entrambi i medici hanno familiarità con il Codice Eutanasia del 2018. Inoltre, il consulente e il medico negli anni passati ne hanno parlato.
La Commissione ritiene che il medico e il consulente avrebbero dovuto discutere il rapporto tra loro prima della consultazione. Quando ciò non è accaduto, il medico avrebbe dovuto considerare se era ancora possibile chiedere il parere a un altro consulente. La situazione che si è venuta a creare, cioè l’apparenza di non-indipendenza, avrebbe dovuto essere evitata. La Commissione conclude che il medico non ha rispettato il requisito di accuratezza per quanto riguarda la consultazione. Gli altri requisiti di accuratezza sono stati rispettati.
Nota: La Commissione non ha ritenuto necessario segnalare il caso al Pubblico Ministero.
➡ Preparazione imperfetta causa una somministrazione alternativa dei mezzi con il risico di dolori per il paziente (giudizio 2020-98)
Ad una donna gravemente malata, molto emaciata e costretta a letto, tra gli 80 e 90 anni era stata concordata l’applicazione dell’eutanasia. Poiché il medico ha una vasta esperienza nell’inserimento di una flebo (lo fa spesso per i colleghi) non si aspettava dei problemi a questo proposito. Tuttavia, sia nelle braccia che nelle gambe della donna non riusciva a trovare una vena adatta.
Il medico ha quindi considerato alternative come chiamare un team specializzato di assistenza a domicilio o l’introduzione di un tubo lungo in ospedale. Tuttavia, la donna non voleva aspettare con l’applicazione. Il medico poteva capirlo. Non voleva, considerando le condizioni della donna trasportala all’ospedale. Non lo è venuto in mente chiedere aiuto al servizio di ambulanza o la possibilità di contattare un anestesista o un radiologo.
Il medico ha poi deciso, come fatto in precedenza in un caso di emergenza, di somministrare l’eutanica nell’arteria femorale destra. Il vaso è grande e la somministrazione abbastanza facile. La somministrazione dell’agente che induce il coma (tiopental) è andato bene e la donna cadde rapidamente in coma profondo. Il medico non ha avuto l’impressione che la donna stava soffrendo quando somministrava il farmaco. Lei era un po’ irrequieta ma rapidamente ha perso i sensi. Il medico ha controllato la profondità del coma dando uno stimolo doloroso.
Successivamente il medico ha somministrato il rilassante muscolare (rocuronio). Quando la donna non è morta, ha somministrato altri 150 grammi di rocuronio. Questa volta nell’arteria femorale sinistra. Dopo di che, la donna è morta rapidamente.
Con questo comportamento, il medico non ha seguito la direttiva “KNMG/KNMP Le linee guida per l’applicazione dell’eutanasia e l’assistenza al suicidio del agosto 2012”**. La commissione ritiene che il medico prima dell’interruzione della vita non si è preparato a sufficienza. Il medico, come consigliato nelle linee guida, avrebbe dovuto verificare, un giorno prima dell’applicazione, eventuali difficoltà nell’inserire un ago per l’infusione. La Commissione tiene conto del fatto che il medico, quando nessuna vena adatta è stata trovata ha considerato le alternative a lui note in quel momento e si è astenuto in modo ragionato.
La Commissione osserva che il medico, somministrando l’eutanica nell’arteria femorale della donna, ha derogato, in modo insolito, dalle linee guida. Consultando alcuni esperti la Commissione osserva che la somministrazione di una sostanza di base, come la tiopental, nell’arteria femorale può portare alla contrazione spasmodica della vena (spasmo arteriosa) e quindi un flusso sanguigno insufficiente (ischemia) che può causare dolori. Per questo motivo, il metodo di somministrazione usato è sconsigliato. Il medico è convinto invece che la donna non abbia sofferto alcun dolore a causa della calcificazione delle vene e c’erano poche possibilità di crampi della vena. La Commissione concorda con la scelta del medico di rinunciare al trasporto del paziente all’ospedale perché troppo oneroso, rispondendo alla volontà della donna di non ritardare l’eutanasia. Si vede tuttavia costretta a giudicare che il medico non ha effettuato l’interruzione della vita secondo la dovuta attenzione medica.
Gli altri requisiti di due diligence sono stati soddisfatti.
Nota: La Commissione non ha ritenuto necessario segnalare il caso al Pubblico Ministero.
Pur importanti le osservazione della Commissione, si nota che i giudizi non riguardano i criteri di accuratezza principali quali l’insopportabilità della sofferenza, la mancanza di prospettive, la richiesta volontaria e ponderata e la mancanza di altre soluzioni ragionevoli.
➡ Per chi vuole saperne di più sul fine vita in Olanda
Nel 2018 la Commissione ha pubblicato il Euthanasie Code 2018. Fornisce informazioni riguardo le direttive che i medici e altri operatori sanitari devono rispettare nell’applicazione dell’eutanasia e l’assistenza al suicidio, sul funzionamento della Commissione, sull’interpretazione dei requisiti di accuratezza e sulle situazioni specifiche come le malattie psichiatriche, la demenza, i minori, l’importanza della dichiarazione di volontà (bio-testamento), la vita compiuta e la sedazione profonda. Ho ritenuto opportuno di tradurre dette direttive, integrandole dove necessario per una maggiore comprensione. Il libro è stato pubblicato nel 2019 dalla New Press di Cermenate (CO). Un mio studio approfondito sul fine-vita in Olanda è stato pubblicato nel 2017 dallo stesso editore con il titolo “Libertà di decidere – fine-vita volontario in Olanda”.
** A breve sarà pubblicata la traduzione di queste linee guida sul sito Fine vita volontario.
➡ Fonti:
- Rapporto annuale 2020 Commissioni di Controllo Eutanasia (il rapporto è disponibile anche nelle lingue inglese, tedesco, francese e spagnolo)
- Rapporto annuale 2020 Centro Esperienza Eutanasia (in olandese)
Olandese di nascita e italiano di adozione. Attualmente è membro della Direzione dell’Associazione Luca Coscioni. Una carriera professionale come revisore contabile e successivamente come consulente aziendale. Dopo la sua decisione di terminare la carriere professionale, si è dedicato al volontariato. Da più di 40 anni è socio dell’Associazione Olandese di Fine-vita Volontario (NVVE). Circa 5 anni fa, dopo l’ennesima “fake-news” sull’eutanasia in Olanda, ha deciso di pubblicare un saggio, frutto di circa 3 anni di ricerca, sulla legislazione olandese e la sua applicazione. Nel 2017 pubblica “Libertà di decidere – fine-vita volontario in Olanda”. Attualmente è rappresentante dell’Associazione Luca Coscioni alla Word Federation of Right to Die Societies.