Caso di Mario, ad Ancona si è svolta oggi l’udienza di reclamo dopo il diniego del giudice

Filomena Gallo dichiara: “Abbiamo contestato le motivazioni a sostegno del diniego dell’Asur Marche perché prive di fondamento in fatto e in diritto. Attendiamo ora la decisione del Collegio”

Si è svolta oggi l’udienza di reclamo contro la sentenza del giudice del Tribunale di Ancona, che aveva negato a Mario (nome di fantasia), 42 anni, tetraplegico, l’accesso alla prescrizione del farmaco per ricorrere al suicidio assistito in Italia.

Mario, infatti, aveva deciso di chiedere alla sua ASUR di riferimento, di verificare il possesso delle condizioni enunciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza sul Caso Cappato\DJ Fabo, per ottenere l’accesso alla morte assistita nel suo Paese, accanto ai suoi cari.

Dopo il diniego ricevuto dall’ASUR, si era rivolto all’Associazione Luca Coscioni, chiedendo aiuto legale per portare l’ASUR in Tribunale, per cercare di ottenere un’ordinanza volta a veder rispettato quanto previsto dalla Sentenza della Corte costituzionale. La “Sentenza Cappato” riguardante il caso di Fabiano Antoniani ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice penale per la parte relativa all’aiuto al suicidio laddove “non esclude la punibilità nei casi in cui è fornito a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

Il possesso di questi criteri da parte del signor Mario, assistito dagli avvocati del Comitato dei giuristi per le libertà dell’Associazione Luca Coscioni, coordinati dal segretario dell’Associazione l’avvocato Filomena Gallo, era stato riconosciuto anche dal giudice del Tribunale di Ancona, che però non ha voluto applicare la sentenza della Corte Costituzionale 242/19.

“Durante l’udienza sono state contestate tutte le motivazioni addotte a sostegno del diniego formulato dall’Asur Marche perché prive di fondamento in fatto e in diritto e in procedura. Motivazioni che disconoscono la portata della sentenza 242/19 della Consulta, e disapplicano anche la portata del codice deontologico medico modificato a seguito di detta sentenza. Attendiamo ora la decisione del Collegio”, ha dichiarato l’avvocato Filomena Gallo, co- difensore nel collegio difensivo di Mario che oggi ha discusso in udienza insieme all’avvocato Massimo Clara, “Con Mario abbiamo deciso di impugnare il  provvedimento del giudice di Ancona che  ha negato tramite decisione, la possibilità per Mario, di accedere alla morte assistita in Italia. Il Tribunale, pur  riconoscendo  che il paziente ha i requisiti  che sono stati previsti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 242/19 sul cosiddetto Caso Cappato/Dj Fabo,  afferma che “non sussistono […]  motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in cui l’aiuto al suicidio può oggi ritenersi lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente, ove ricorrano tali ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell’attuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell’ invocato diritto sia diretta conseguenza dell’individuazione della nuova ipotesi di non punibilità, tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti non sempre strumentali all’esercizio di un diritto”.

“Con questo provvedimento – continua Gallo – il Tribunale di Ancona disconosce la sentenza della Consulta sul “caso Cappato”. Contrariamente alla decisione assunta dal Giudice del Tribunale di Ancona, sono i Giudici della Corte Costituzionale che il 25 settembre 2019, che nella sentenza 242/19 hanno scritto al punto 7 del considerato in diritto” Il punto 7 della sentenza nello specifico precisa che:

I requisiti procedimentali dianzi indicati, quali condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio prestato a favore di persone che versino nelle situazioni indicate analiticamente nel precedente punto 2.3, valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In quanto enucleate da questa Corte solo con la presente sentenza, in attesa dell’intervento del legislatore, le condizioni procedimentali in questione non possono essere richieste, tal quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi, come quello oggetto del giudizio a quo, che precede la stessa entrata in vigore della legge n. 219 del 2017. Rispetto alle vicende pregresse, infatti, le condizioni in parola non risulterebbero, in pratica, mai puntualmente soddisfatte.

“La Corte costituzionale – conclude Gallo -, infatti, si pronunciava non solo sul caso concreto dell’aiuto fornito da Cappato a Fabiano Antoniani, ma anche, in assenza di un intervento legislativo da parte del Parlamento, integrava l’ordinamento con una specifica regolamentazione alla luce delle norme in vigore che stabiliva come e chi poteva accedere alla morta assistita in Italia. “