Il proibizionismo sulle droghe viola il diritto alla scienza

Alla ripresa dei lavori nel 2020 il Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali ha pubblicato una bozza del suo General Comment on Science” (commento generale sulla scienza). 

Si tratta di un lungo documento che approfondisce le implicazioni derivanti dall’articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali passando in rassegna i testi che la Comunità internazionale ha dedicato alla scienza e specificando come gli Stati dovrebbero porsi relativamente agli elementi del “diritto alla scienza”.

Ma vediamo cosa prevede l’articolo 15 del Patto:

Articolo 15

  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale; b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore. 
  2. Le misure che gli Stati parte del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. 
  3. Gli Stati parte del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa. 
  4. Gli Stati parte del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall’incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

La bozza è frutto di almeno tre anni di lavori preparatori che a ottobre del 2018 hanno previsto anche un momento di confronto tra i membri del Comitato ONU e decine di esperti, inclusi rappresentanti dell’Associazione Luca Coscioni e Science for Democracy, che col tempo avevamo manifestato il proprio interesse alla definizione di quello che “volgarmente” viene chiamato “diritto alla scienza”. 

La versione definitiva del Commento servirà per definire delle linee guida per aiutare gli Stati Membri a preparare i loro rapporti per le Nazioni unite relativi al rispetto degli obblighi derivanti dalla ratifica del Patto.

Grazie anche al lavoro dell’Associazione Luca Coscioni, che nella 5a sessione del Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca Scientifica di Bruxelles del 2018 aveva dedicato un’intera sessione alla questione – condividendone i contenuti coi membri del Comitato – due paragrafi del Commento generale affrontano la ricerca sulle sostanze controllate dalle tre Convenzioni ONU sulle droghe. Eccoli:

 ➡ Sostanze controllate e scienza:

  • La ricerca scientifica è impedita per alcune sostanze poiché queste rientrano nelle convenzioni internazionali sul controllo delle droghe e sono classificate come dannose per la salute e senza valore scientifico o medico. Tuttavia, ci sono prove che sostengono che ci sono usi medici per molte di queste sostanze o che queste non sono poi così dannose come si pensava quando furono sottoposte a questo regime. Questo è il caso dei derivati da oppio (per la cura del dolore e il i programmi di mantenimento nella dipendenza da oppioidi), della cannabis (per l’epilessia resistente ad altre terapie) e MDMA (usata in psicoterapia per il disturbo post-traumatico da stress) nella misura in cui esistono evidenze scientifiche disponibili. 

Inoltre, il comitato di esperti sulla dipendenza da droghe (ECDD) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente raccomandato di declassificare la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione unica del 1961, riconoscendo gli usi e i benefici medicinali di questa sostanza.

  • Gli Stati Parte dovrebbero armonizzare il rispetto dei propri obblighi ai sensi del regime internazionale di controllo della droga con i loro obblighi di rispettare, proteggere e adempiere a tutto il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e in particolare il diritto di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici, attraverso una revisione permanente delle loro politiche in relazione a sostanze controllate. La proibizione di ricerca su tali sostanze o di potervi avere accesso sono, in linea di principio, restrizioni al diritto di beneficiare dello sviluppo scientifico e delle sue applicazioni mentre dovrebbero soddisfare i requisiti dell’articolo 4 del Patto.

Detta in termini molto diplomatici si tratta di una dichiarazione di incongruità tra quanto previsto dalle Convenzioni ONU in materia di “droghe” e quanto invece stabilito dal Patto, che è gerarchicamente superiore alle convenzioni. Se questa parte del Commento generale sarà confermata, e faremo di tutto perché venga anzi rafforzata, si tratta di una prima manifestazione di “incongruità” tra il proibizionismo internazionale il diritto alla scienza. Il bandolo di una matassa sulla quale si lavora da decenni e che potrebbe finalmente iniziare a esser dipanata.

 La bozza è adesso aperta per una consultazione pubblica fino al 14 febbraio e verrà successivamente adottata dal Comitato durante la sua sessione primaverile.