Legge sul Biotestamento
La legge sul Testamento Biologico (n. 219/2017) – DAT approvata il 14 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018, è in vigore dal 31 gennaio 2018.
Il ministro dell’Interno M. Minniti, in data 8 febbraio 2018, ha emanato la Circolare 1/2018 per fornire alcune prime istruzioni operative ai Comuni per l’attuazione della Legge n. 219/2017. In particolare, la circolare fornisce alcuni chiarimenti circa ruolo e specifiche attività in capo all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del disponente, indicando che non sussiste l’obbligo di istituzione di un nuovo Registro, ma solo di registrazione delle DAT ricevute in un apposito elenco, dopo averne verificato i presupposti di consegna.
DAT (dichiarazione anticipata di trattamento) e Biotestamento
La legge 219/2017 “….nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.”
Con le DAT puoi quindi esprimere oggi le tue scelte fornendo indicazioni sui trattamenti sanitari con cui potrai essere – o non essere – sottoposto. Indicazioni importanti nel caso eventuale e futuro in cui non fossi in grado di esprimere – attraverso il diritto al consenso informato – le tue scelte.
Se sei maggiorenne e capace di intendere e volere puoi quindi redigere il tuo biotestamento.
Con il biotestamento non si possono esigere trattamenti sanitari contrari alle leggi.
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Come fare il Testamento biologico?
Le DAT possono essere redatte in forme diverse, ecco alcuni suggerimenti:
1. puoi scrivere un testo di tuo pugno;
2. Se stai cercando il modello della dichiarazione anticipata di trattamento puoi scaricare e compilare il nostro modulo;
3. puoi modificare il nostro modulo secondo le tue necessità ed esigenze.
Se le condizioni fisiche non ti permettono di usare le precedenti forme, puoi esprimere le tue volontà e “fare biotestamento” attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. (art. 4, comma 7, legge n. 219/2017). CLICCA QUI PER APPROFONDIRE!
Potrai rinnovare, modificare o revocare le tue DAT espresse nel biotestamento in ogni momento.
Il testamento biologico è esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.
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Fiduciario: perché nominarne uno?
La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, indichi altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina.
L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT oppure attraverso un atto successivo da allegare al testamento biologico. Il fiduciario dovrà possedere una copia del tuo biotestamento.
Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Il fiduciario avrà quindi il potere di attualizzare le disposizioni che avrai indicato.
Nei casi in cui le tue DAT appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla tua condizione clinica, o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle tue condizioni di vita, il medico, in accordo con il fiduciario, potrà disattenderle. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico la decisione è rimessa alla magistratura.
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Cosa fare dopo aver compilato il testamento biologico?
Dopo aver compilato il tuo biotestamento hai a disposizione due opzioni:
1. puoi consegnare personalmente il tuo testamento biologico presso l’ufficio di stato civile del tuo Comune di residenza. L’ufficiale di stato civile, verificate la tua identità e residenza, provvederà a registrare un ordinato elenco cronologico delle disposizioni presentate;
2. puoi trasformare il tuo testamento biologico in “atto pubblico”, rivolgendoti a un notaio.
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