Sì al “700” per le cure con le staminali al malato di Sla: decreto Balduzzi a rischio incostituzionalità

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Dario Ferrara

Anche dopo il decreto Balduzzi bisogna ordinare in via cautelare all’ospedale di somministrare le cure a basi di staminali al malato di slecrosi laterale amiotrofica, laddove la novella subordina l’ammissione al protocollo a un mero dato cronologico, come nel caso di chi ha già iniziato la sperimentazione o avviato iniziative giudiziarie ad hoc, e comunque a criteri del tutto avulsi dalle condizioni di salute del paziente. Ecco perché è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’articolo 2 del decreto legge 24/2013: appare infatti irragionevole limitare il diritto alla speranza offerta dal metodo elaborato da Stamina foundation soltanto a chi a già iniziato a ricevere il relativo trattamento. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata il 23 settembre dal tribunale di Taranto che solleva la questione di legittimità della novella: nelle more della pronuncia della Consulta l’Ospedale di Brescia specializzato nei trattamenti dovrà aiutare il malato di Sla (giudice Cosimo Magazzino). 

Fatto legislativo 

Il dl Balduzzi consente di completare i trattamenti sotto la responsabilità del medico prescrittore e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili presso le strutture pubbliche in cui erano stati avviati, prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Il punto è che, fra le due interpretazioni in campo, deve ritenersi fondata la lettura secondo cui dopo l’entrata in vigore del decreto legge 24/2013 non risulta più applicabile il decreto ministeriale della Salute 5 dicembre 2006 sulle cure compassionevoli. E ciò perché è sopravvenuta una regolamentazione dell’intera materia delle terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali con una normativa che ha rango di legge ordinaria.

Ma attenzione, può ritenersi che – scrive il giudice – la determinazione del legislatore di consentire ai pazienti che hanno già iniziato il trattamento secondo il cosiddetto protocollo Stamina o sono destinatari di una decisione favorevole dell’autorità giudiziaria di proseguirlo fino al completamento possa costituire un «fatto legislativo» da cui scaturiscono aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute nei casi estremi come quello dei malati di Sla. E il fumus boni iuris consente di accogliere il ricorso ex “700” e ordinare all’ospedale la somministrazione delle cure fino a quando non si pronuncerà la Consulta.