Con ricorso ex articoli 3 e 4, comma 1, legge n. 67/2006, l’Associazione “Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”, in nome e per conto del Sig. Gustavo Fraticelli, conveniva in giudizio il Comune di Roma per accertare la mancata realizzazione da parte dell’ente comunale, laddove sono ubicate le fermate dei mezzi di superficie del trasporto pubblico, di marciapiedi a norma di legge e quindi accessibili per le persone disabili su sedia a rotelle, atteso che ciò costituirebbe – ex art. 2, comma 3, legge n. 67/2006 – una ipotesi di discriminazione indiretta posta in essere dallo stesso Comune di Roma in danno del Sig. Fraticelli. In conseguenza di ciò l’Associazione ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare alla Pubblica Amministrazione la cessazione immediata del comportamento oggetto di doglianza assunto come discriminatorio e, per l’effetto, di condannare il medesimo Comune di Roma al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Sig. Gustavo Fraticelli; danno da quantificarsi in via equitativa e comunque di importo non inferiore ad Euro 42.000,00.

Alla prima udienza del 2 marzo 2010 il Comune di Roma si costituiva in giudizio sollevando in via preliminare alcune eccezioni di diritto, ossia: 1) difetto di giurisdizione del Tribunale adìto e cosiddetta “pregiudiziale amministrativa”, con ciò chiedendo che la causa venisse rimessa al giudice amministrativo); 2) difetto di legittimazione attiva dell’associazione Luca Coscioni. Nel merito, inoltre, il Comune di Roma sosteneva, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per eliminare le barriere architettoniche stanziando centinaia di migliaia di euro al fine di risolvere il problema e, dall’altro, che la messa a norma dei marciapiedi ubicati presso le fermate degli autobus del I Municipio risulta essere eccessivamente complicata atteso che sul punto bisogna fare i conti con i “pareri vincolanti” della Sovrintendenza ai Beni Culturali i quali spesso bloccano e/o impediscono l’avvio dei lavori. A questo punto il Giudice rinviava la causa al 6 ottobre 2010 concedendo alle parti i termini di cui all’art. 183 del codice di procedura civile.

All’udienza del 06/10, previa contestazione (perché palesemente infondate) di tutte le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Roma circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l’Associazione Luca Coscioni insisteva per l’ammissione dei mezzi istruttori articolati nel ricorso introduttivo del giudizio. L’avvocato del Comune, viceversa, ribadiva che nel caso di specie la causa dovesse essere devoluta alla giurisdizione amministrativa. Il giudice pertanto si riservava di decidere sulla eventuale ammissione delle richieste istruttorie formulate dall’associazione ricorrente nonché sulle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Roma.

A scioglimento della riserva, veniva quindi emessa una ordinanza con la quale – ritenuta la causa matura per la decisione – il procedimento civile è stato rinviato alla udienza del 16/11/2011 per la precisazione delle conclusioni.