Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06577

Atto n. 4-06577

Pubblicato il 12 gennaio 2012 
Seduta n. 656

MARINO Ignazio – Al Ministro della salute. –

Premesso che:

la tutela dei pazienti è compito precipuo e preminente delle politiche per la salute cui devono conformarsi le strategie e le scelte che a tal fine le istituzioni adottano se vogliono qualificarsi per modernità ed efficienza;

in questo quadro, e conseguentemente, alle procedure terapeutiche è richiesto di caratterizzarsi per qualità, sicurezza, trasparenza e, perciò stesso, le norme a ciò preordinate non solo devono essere chiare ma vanno implementate senza che trascorra inutilmente del tempo prezioso;

 

considerato che:

il decreto legislativo n. 191 del 2007, da prendere a riferimento unitamente al decreto legislativo n. 16 del 2010, ha stabilito che il Ministero della salute e le Regioni, di concerto, erano chiamati ad emanare le linee guida per l’accreditamento delle attività degli istituti dei tessuti e dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA);

lo stesso decreto n. 191 fissava anche la scadenza temporale, 6 mesi dalla sua entrata in vigore, entro cui andavano definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti e le linee guida per l’accreditamento;

considerato, altresì, che:

nel 2009 il Ministero ha deliberato la creazione di un osservatorio che ha svolto il compito di fissare criteri riguardanti una migliore definizione dell’applicazione delle nuove normative al settore della PMA, stilando un proprio documento, che ottemperasse alle prescrizioni inerenti ai soli requisiti tecnici dei centri di procreazione medicalmente assistita che per normativa citata sono equiparati ad istituti dei tessuti;

l’omessa osservanza degli obblighi di legge, fissati nei decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, da parte dei soggetti istituzionali chiaramente individuati dalle norme citate sta determinando una situazione di incertezza che non giova a nessuno, mentre, nel contempo, risulta che l’attività di ispezione dei centri abbia già avuto inizio, in mancanza delle linee guida stesse cui i centri si dovrebbero conformare;

è inequivoco che debbano essere le Regioni il livello istituzionale competente per l’attuazione del decreto legislativo n. 191 del 2007, salvo il fatto che esse stesse possano ricercare nell’ambito della propria attività ispettiva la collaborazione di soggetti ricadenti nell’ambito del Ministero quali il Centro nazionale trapianti (CNT) e l’Istituto superiore di sanità (ISS);

considerato, infine, che appare in tutta evidenza come un inutile appesantimento burocratico e ripetitivo la richiesta di trasmissione al Ministero ed al CNT dei dati sui cicli di riproduzione assistita quando gli stessi sono in possesso del Registro nazionale della PMA dell’ISS che, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 40 del 2004, ha competenza esclusiva su tali dati,

si chiede di sapere:

per quali ragioni le linee guida per la definizione dei requisiti necessari agli istituti dei tessuti e ai centri di PMA interessati all’accreditamento, di cui all’art.6 del decreto legislativo n. 191 del 2007, non vengano tuttora emanate benché richiamate da disposizioni aventi forza di legge;

se il Ministro in indirizzo non ritenga ormai necessario presentare il documento, redatto più di un anno fa dall’Osservatorio sulla procreazione assistita insediato nel 2009, alla Conferenza Stato-Regioni giungendo, così, alla pubblicazione delle linee guida nonché prevedendo, in parallelo, una moratoria che dia ai centri interessati la possibilità di adeguarsi alle norme;

se a suo giudizio l’inosservanza di norme riguardanti la salute non produca disorganizzazione, incertezze, parzialità, discrezionalità, cioè situazioni che non agevolano il corretto funzionamento di strutture sanitarie essenziali ma possono suscitare attenzioni e appetiti da parte di competenze mediche inappropriate per compiti dirigenziali nei centri che si occupano della cura dell’infertilità;

se non ritenga che lo stato di sofferenza conseguente alla mancata applicazione di disposizioni vigenti non sia casuale ma frutto di pressioni e sollecitazioni estranee ai criteri di efficienza e qualità largamente invocati;

se non ritenga che debba essere superata ogni ambiguità nel chiarire che sono le Regioni ad avere la competenza per ciò che riguarda sia l’accreditamento delle strutture per la procreazione assistita, sia l’attività ispettiva per quanto di competenza stabilito dal decreto legislativo n. 191 del 2007 e dal decreto legislativo n. 16 del 2010;

se non ritenga che debba essere chiarito che la trasmissione dei dati sui cicli di riproduzione assistita non deve essere effettuata in modo ridondante dai centri PMA, ma che è sufficiente l’attivazione ministeriale perché l’ISS trasmetta i dati in suo possesso al CNT;

se non ritenga necessario intervenire per ovviare a talune incresciose situazioni nelle quali risulta che abbiano assunto ruoli di direzione di Unità operative di medicina della riproduzione figure professionali sprovviste di specializzazione ostetrico-ginecologica con idonea esperienza nella medicina della riproduzione, requisito essenziale per esercitare una responsabilità direttiva in strutture che non trattano singoli aspetti della riproduzione umana ma richiedono competenze alte a proposito di infertilità, endocrinologia riproduttiva, ginecologia dell’adolescenza, diagnostica ecografica, terapia dell’abortività ricorrente nonché genetica riproduttiva.