Le norme che in Italia, regolavano l’applicazione delle tecniche di fecondazione assistita prima del 10 marzo 2004 erano le seguenti:
– Circolare ministeriale adottata dal Ministro della sanità Degan nel 1985.
Vieta la fecondazione eterologa nei centri pubblici, dove quindi è autorizzata solo la fecondazione omologa che può essere richiesta soltanto da coppie sposate. Di conseguenza, la fecondazione eterologa viene praticata solo nei centri privati, e solo a questi possono rivolgersi anche coppie non sposate.

– Circolare n. 19 del 27 Aprile 1987 adottata dal Ministro Donat Cattin, sulle “misure di prevenzione della trasmissione di HIV e altri agenti patogeni attraverso seme umano impiegato per la Fecondazione artificiale”. Circolare sostituita dalla circolare n. 17 del 10 Aprile 1992 del Ministro De Lorenzo sulle “misure di prevenzione della trasmissione di Hiv e di altri agenti patogeni nella donazione di liquido seminale impiegato per la fecondazione assistitita umana e nella donazione d’organo, di tessuti e di midollo osseo. Garantiscono l’anonimato del donatore.

– Due ordinanza del Ministro della Sanità del 5 Marzo 1997, la cui efficacia è stata prorogata più volte con successive ordinanze. La prima vieta ogni forma di remunerazione nella cessione di gameti, embrioni. La seconda vieta tutti gli esperimenti finalizzati alla clonazione umana o animale e fa obbligo ai centri pubblici e privati, che praticano Procreazione assistita, di comunicare al Ministero una serie di notizie (responsabile del centro, tipi di attività espletati ecc.). l’inosservanza di questi obblighi è sanzionata con il divieto di praticare ogni tecnica di procreazione assistita.

– Prima dell’attuale legge furono introdotte le due ordinanze del 18 Dicembre 2002 e del 21 Dicembre 2002 emesse dal Ministro della salute Sirchia, che vietavano l’esportazione di embrioni e gameti all’estero.

Il Codice Deontologico emesso dall’Ordine professionale dei Medici vincolava gli appartenenti a tale ordine professionale all’osservanza di alcune norme, in particolare vietava al medico “nell’interesse del bene del nascituro” di attuare:

– forme di maternità surrogata;
– forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
– forme di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
– forme di fecondazione assistita dopo la morte del padre.

Sempre per il codice, era vietata ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali, non era consentita alcuna selezione di gameti ed era bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni o feti, nonché la produzioni di embrioni ai soli fini di ricerca. Erano inoltre, vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori e strutture sanitarie prive di idonei requisiti.
Il medico che violava le summenzionate regole veniva sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell’Ordine.